Gli iscritti ai fondi speciali Elettrici e Telefonici che volessero far calcolare l’assegno di isopensione (e quindi poi la pensione) con le regole del Fpld anziché con quelle dei Fondi dovranno darne tempestiva notizia all’Inps prima dell’accettazione del piano di esodo. Inoltre dovranno presentare la domanda di costituzione della posizione assicurativa di cui alla legge n. 122/2010 nei trenta giorni precedenti la cessazione dal servizio accettando il relativo onere economico. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3936/2024 in cui spiega che, in assenza della dichiarazione preventiva, sia l’assegno di isopensione che la pensione saranno calcolati secondo le regole del fondo speciale senza possibilità di ripensamento.
La costituzione della posizione assicurativa
I chiarimenti riguardano la facoltà offerta dagli articoli 12, co. 12-octies e 12-nonies del dl n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 ai lavoratori iscritti presso i soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. Prima del 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle sopra richiamate disposizioni, in caso di cessazione dal servizio che dava luogo all’iscrizione al fondo speciale senza che l’interessato avesse maturato a carico del fondo un diritto a pensione si poteva ottenere gratuitamente la costituzione della posizione assicurativa, d’ufficio o a domanda, nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti riunendo così le contribuzioni maturate nell’ordinamento speciale con l’assicurazione comune.
A decorrere dalle cessazioni dal servizio intervenute dal 31 luglio 2010 la facoltà di trasferimento è divenuta onerosa, opera esclusivamente previa domanda dell’interessato ed è subordinata alla circostanza che non sia stata liquidata una pensione a carico del Fondo (non rileva più la maturazione del diritto) oltre che alla cessazione dal servizio che ha dato origine all'iscrizione al Fondo.
In particolare l’onere è pari al 50% dell’importo ottenuto per differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo (cioè corrispondente alla quota di pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione al Fondo, fosse stato invece iscritto all’AGO) e la contribuzione, maggiorata di interessi al tasso annuo composto del 4,50 per cento, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla preesistente assicurazione nel Fondo, salve le modalità di calcolo di cui all’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997 relativamente ai periodi oggetto di trasferimento da valutare, ai fini del calcolo della pensione, secondo il sistema contributivo.
Si rammenta che la costituzione della posizione assicurativa in parola differisce dalla ricongiunzione di cui all’articolo 1 della legge n. 29/79 per la circostanza che può essere chiesta solo al ricorrere delle predette condizioni (cioè cessazione dell’obbligo di iscrizione al Fondo speciale senza liquidazione di una pensione a carico del Fondo) e a prescindere dall’eventuale presenza di contribuzioni presso un’altra forma pensionistica. Inoltre non determina l’accentramento nel FPLD della contribuzione presente in altre gestioni pensionistiche. Le modalità di versamento dell’onere, invece, sono le stesse della ricongiunzione.
Assegno di Esodo Fornero
L’operazione in parola in genere è appetibile per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 nei fondi speciali con periodi pregressi nell’AGO. In tal caso gli oneri di trasferimento possono essere bassi o persino nulli ed il lavoratore può aumentare l’assegno di isopensione di cui all’articolo 4, co. da 1 a 7 della legge n. 92/2012 conglobando al suo interno anche le contribuzioni esterne al fondo speciale (per le quali non sarebbe altrimenti ammesso il cumulo ai fini della prestazione). Ove, invece, il lavoratore abbia nei fondi speciali periodi da valutarsi con il sistema retributivo i maggiori rendimenti offerti da questi fondi fanno spesso perdere appeal all’operazione ancorché gratuita.
Nel caso dell’isopensione, tuttavia, la circostanza che la domanda di trasferimento possa essere presentata solo in occasione della cessazione dell’iscrizione al Fondo Speciale renderebbe impossibile ottenere dall’Inps la preventiva certificazione del diritto e dell’importo della prestazione necessaria per l’ammissione all’esodo.
Basta una dichiarazione preventiva
Ebbene in tale situazione l’Inps spiega che gli interessati dovranno presentare una dichiarazione circa la propria intenzione di inoltrare la domanda di trasferimento delle contribuzioni di cui alla legge n. 122/2010, ricorrendone le condizioni, alla data di cessazione dal servizio utilizzando il modulo “AP157”, disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Moduli” categoria "Assicurato/Pensionato". L’Inps provvederà alla certificazione del diritto e dell’importo della prestazione di esodo considerando provvisoriamente e fittiziamente anche i contributi di pertinenza dei soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici.
Questa certificazione, spiega l’Inps, è valida solo se l’interessato produrrà nei trenta giorni precedenti la cessazione dal servizio la domanda di trasferimento oneroso della contribuzione dal fondo speciale al FPLD. In assenza della domanda (e dell’accettazione del relativo onere economico) la prestazione di esodo non potrà essere liquidata.
Se manca la dichiarazione
Attenzione. In assenza della dichiarazione preventiva viene meno del tutto la possibilità di costituire la posizione assicurativa nel FPLD anche dopo la scadenza della prestazione. In tal caso, infatti, il lavoratore avrebbe tacitamente optato per il mantenimento, anche dopo la scadenza dell’esodo, delle regole di calcolo del Fondo Speciale obbligando, peraltro, il datore di lavoro a versare un assegno di esodo e la relativa contribuzione correlata commisurato ad una prestazione erogata con le regole del Fondo Speciale e non del FPLD. In altri termini, chiosa l’Inps, «il ricorrere di tali circostanze vanifica e neutralizza la funzione propria dell’istituto della costituzione di posizione assicurativa, finalizzato a ricondurre alle regole comuni dell’AGO l’eterogeneità degli ordinamenti pensionistici “alternativi”».
Al termine dell’esodo resterebbe, comunque, possibile optare per una normale ricongiunzione di cui all’articolo 1 della legge n. 29/79 in presenza delle relative condizioni. La domanda, tuttavia, andrebbe presentata contestualmente alla domanda di pensionamento non potendosi effettuare la ricongiunzione di periodi assicurativi che abbiano già dato titolo alla liquidazione di una pensione.
Se non c’è l’esodo
Nei confronti dei lavoratori che non abbiano fruito dell’assegno di esodo non opera la predetta preclusione. In tal caso, pertanto, gli interessati possono continuare ad avvalersi della costituzione della posizione assicurativa in parola a condizione che abbiano cessato il servizio comportante l’iscrizione ai soppressi Fondi speciali e che in loro favore non sia stata liquidata la pensione a carico dei medesimi Fondi speciali.
Documenti: Messaggio Inps 3936/2024