Pensioni, Rafforzato lo sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri

Venerdì, 25 Ottobre 2024
Lo prevede un passaggio della legge di bilancio per il 2025. Le lavoratrici madri che hanno l'assegno interamente calcolato con il sistema contributivo potranno anticipare l’uscita sino a 16 mesi in presenza di quattro o più figli.

Lo sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri che hanno l’assegno interamente calcolato con il sistema contributivo potrà arrivare sino ad un massimo di 16 mesi (in luogo degli attuali 12 mesi) in presenza di quattro o più figli. Lo prevede un passaggio della legge di bilancio che il Governo ha presentato al Parlamento e che, salvo modifiche imbarcate durante l’iter parlamentare, sarà approvata entro la fine dell’anno.

La proposta dell’esecutivo interviene sull'articolo 1, comma 40 lettera c) della legge 335/1995 che, come noto, riconosce alle predette lavoratrici un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) pari a 4 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi. Una lavoratrice, ad esempio, che ha avuto due figli può anticipare l'uscita quindi di ben 8 mesi; nel caso in cui i figli siano tre si raggiunge il massimo beneficio conseguibile pari, per l'appunto a 12 mesi. Il disegno di legge di bilancio dispone un ulteriore sconto di 4 mesi, quindi per un totale di 16 mesi, in presenza di quattro o più figli.

Si rammenta che in alternativa all’anticipo la lavoratrice può optare per l’applicazione di un coefficiente di trasformazione aumentato di un anno in presenza di uno o due figli e maggiorato di due anni in presenza di tre o più figli. Il disegno di legge di bilancio non attribuisce alcun ulteriore aumento del coefficiente in caso i figli siano quattro o più.

Limitazioni

Questa agevolazione, è bene ribadirlo, riguarda solo chi ha l'assegno determinato completamente con il sistema contributivo, cioè ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996; sono escluse, invece, le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996 a meno che non esercitino la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23 della legge 223/1995 opzione che, com'è noto, può essere esercitata a condizione di possedere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 anni successivi al 31 dicembre 1995. Il beneficio è attivabile anche dalle lavoratici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata ai sensi dell'articolo 3 del Dm 282/1996, circostanza che com'è noto, determina il passaggio al sistema contributivo di tutta la contribuzione versata anche prima del 1996 (cfr: messaggio inps 18730/2013).

Il beneficio non interessa chi aderisce ad opzione donna ai sensi dell'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 e successive modifiche ed integrazioni. La facoltà di opzione in parola, regolata dalla legge 243/04, non determina un passaggio completo al sistema contributivo (in tale circostanza il sistema contributivo è limitato alle sole regole di calcolo dell'assegno, da un punto di vista giuridico l'assegno resta nel sistema misto) e, pertanto, chi opta per tale uscita non potrà vedersi riconosciute queste agevolazioni (cfr: messaggio inps 219/2013 punto 10.1). Per la stessa ragione il beneficio non è invocabile neanche da chi aderisce alla Quota 103 contributiva (dal 1° gennaio 2024). Anche in questo caso, infatti, il contributivo è limitato alle sole regole di calcolo.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati