Pensioni, resta il "no" alla ricongiunzione dei contributi del Fondo Clero

Lunedì, 02 Febbraio 2015
Ai sacerdoti è concessa solo la via della totalizzazione per valorizzare gli spezzoni contributivi accreditati nel fondo Clero. L'altra strada è la pensione supplementare.

Kamsin I contributi versati al fondo clero non possono essere oggetto di ricongiunzione verso l'AGO o verso uno dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi. L'ostacolo è rappresentato dalla legge 903 del 1973 la quale stabilisce che i contributi versati al Fondo non possono essere cumulabili con quelli versati nell'assicurazione generale o altre gestioni previdenziali.

Per i ministri di culto resta dunque un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori iscritti nell'AGO e nelle altre gestioni. I sacerdoti che, accanto all'esercizio del ministero, svolgono un'altra attività regolata da norme civilistiche (lavoro dipendente, autonomo, professionale) non possono addizionare i contributi da attività lavorativa con quelli contemporanei versati come ministro di culto e viceversa. Una separazione netta che secondo la Corte di Cassazione non ha ragion di esistere dato che il Fondo Clero deve essere considerato una gestione appartenente all'AGO e non una gestione esterna alla stessa come accade, invece, per le casse previdenziali private. L'inps tuttavia non ha mai riconosciuto le sentenze in parola continuando a considerare il Fondo Clero alla stregua di una gestione integrativa dell'AGO come tale esclusa dall'esercizio della ricongiunzione. 

Da questa posizione scaturisce anche un altro effetto negativo. Ai lavoratori iscritti nel fondo clero è preclusa la possibilità di ricorrere al cumulo contributivo introdotto dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/2012, un istituto che consente di accedere alla pensione di vecchiaia cumulando gratuitamente gli spezzoni contributivi presenti nelle diverse gestioni dell'AGO, della gestione separata e nei fondi sosititutivi ed esclusivi della stessa. 

Per valorizzare i contributi versati nel fondo clero resta in pista, quindi, solo la totalizzazione nazionale. In tal caso la pensione, la cui composizione e il pagamento competono solo all'Inps, è costituita dalla somma delle quote dei contributi, tutti e per intero, custoditi nelle diverse previdenze. Fra i requisiti sono richiesti 65 anni di età (uomini e donne) e 3 mesi e 20 anni di contributi oppure 40 di contributi e 3 mesi indipendentemente dall'età. Gli interessati possono aver già maturato il diritto alla pensione in una delle gestioni in cui hanno versato i contributi. Chi sceglie di uscire con la totalizzazione sconta però una finestra mobile di 18 mensilità nel primo caso e di 21 mesi nel secondo.

In ultima ipotesi qualora l'iscritto possa far valere contribuzione versata nell'AGO in misura insufficiente per il diritto ad una pensione autonoma e/o non possa (o non voglia) fruire della totalizzazione si ricorda che può essere ottenuta una pensione supplementare a carico di tale assicurazione.

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