Come noto l’articolo 1, commi 234 e 237, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” attuato poi con il DM 98998/2017, ha dettato disposizioni in materia di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo, ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. Tale intervento normativo, come si ricorderà, ha esteso la durata dell'assegno straordinario di sostegno al reddito da cinque a sette anni per il triennio 2017-2019 rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o della pensione anticipata prevista dalla legge Fornero per agevolare il prepensionamento dei lavoratori del settore bancario che da alcuni anni sono interessati da una situazione di crisi e di eccedenza occupazionale. Questa misura è stata ulteriormente rafforzata dalla facoltà per il datore di lavoro di pagare gli oneri per il riscatto o per la ricongiunzione dei periodi assicurativi al lavoratore ove necessari per acquisire il diritto a pensione, secondo le norme Fornero, entro sette anni dall'ingresso nel Fondo di solidarietà settoriale. L'operazione dunque è assolutamente gratuita per il lavoratora e rimessa all'opportunità dell'azienda esodante.
Domande almeno 4 mesi prima
L'Inps precisa che l’esercizio della facoltà da parte dei datori di lavoro è previsto limitatamente al triennio 2017 – 2019 e che le domande di riscatto e/o ricongiunzione possono essere presentate fino al 30 novembre 2019 considerato che l'ultimo lavoratore che avrà diritto all'esodo prolungato entrerà nel fondo settoriale dal 1° dicembre 2019. L'Inps, avvisa, comunque che le domande devono essere prodotte con un congruo anticipo rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro (almeno quattro mesi prima), in modo che l’istanza possa essere definita con tempestività dalle Strutture territoriali di competenza.
Considerata la ratio della disposizione che si inserisce nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, l'Inps precisa che destinatari dell’intervento sono sia coloro che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto e/o ricongiunzione (in tale ipotesi il riscatto e/o la ricongiunzione, aumentando l’anzianità assicurativa in capo al titolare, avranno l’effetto di ridurre il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo di solidarietà), sia coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla predetta prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Il riscatto e/o la ricongiunzione potrebbero pertanto avere anche l’effetto di far acquisire il diritto immediato alla prestazione pensionistica, escludendo in tal modo la corresponsione dell’assegno straordinario.
Ad esempio potrà essere ammessa all'operazione sia una lavoratrice con 30 anni di contributi e 50 anni di età che, riscattando cinque anni di laurea, maturerebbe il diritto alla pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi) nei sette anni successivi all'esodo guadagnando dunque la possibilità del prepensionamento; sia una lavoratrice con 35 anni di contributi che, pur non avendo in teoria bisogno del riscatto per conseguire la pensione anticipata al termine dell'esodo, che utilizzi il riscatto per ridurre di cinque anni il periodo di permanenza nel Fondo Settoriale. L'Istituto indica che restano esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico (ad esempio, riscatti del periodo di part-time di tipo orizzontale, già interamente valutabili ai fini del diritto a pensione) in quanto per la loro natura non determinano un anticipo nella decorrenza della pensione.
L'operazione è ammessa solo se finalizzata all'esodo
L'Inps illustra che l’esercizio da parte delle aziende del credito ordinario e del credito cooperativo della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è comunque finalizzato all’esodo del lavoratore; l’efficacia dell’operazione è pertanto subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito e alla risoluzione del rapporto di lavoro che deve intervenire entro il mese successivo al pagamento, in unica soluzione, degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione e comunque entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019. In caso di mancato perfezionamento delle predette condizioni, o nel caso in cui la facoltà sia esercitata nei confronti di lavoratori che non raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l’operazione sarà annullata e i corrispondenti oneri restituiti senza interessi ai datori di lavoro; in tale ipotesi, apposita comunicazione dovrà essere inviata anche al lavoratore.
Domande con il consenso del lavoratore
In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, l'Inps indica che le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la Struttura territoriale Inps competente in base alla residenza del lavoratore beneficiario, utilizzando il modulo allegato alla predetta Circolare. Il datore di lavoro per porre in essere l'operazione dovrà aver acquisito il consenso del lavoratore interessato, previamente edotto delle condizioni cui è subordinata l’operazione, e di presentare la domanda di riscatto/ricongiunzione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 1, comma 237, della legge 232/2016 e dell’articolo 2 del D.M. n. 98998/2017 di attuazione. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di consenso del lavoratore, debitamente sottoscritta. I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione tramite il bollettino MAV o il sistema PagoPa.
Documenti: Il Decreto 3 Aprile 2017 numero 98998 (GU 14.6.2017); Messaggio Inps 3267/2017; Circolare Inps 188/2017