La questione
Come noto attualmente la valorizzazione degli eventi figurativi (maternità, cig, mobilità, naspi eccetera) per la generalità dei lavoratori del settore privato assicurati presso le ex gestioni pubbliche (ex Inpdap, FS e Poste) avveniva presso il Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti determinando, pertanto, una duplicazione dell'estratto conto contributivo per l'assicurato e maggiori difficoltà per la gestione della posizione assicurativa. Già con la circolare n. 212/2016 l'Inps aveva già mutato orientamento relativo all’accredito della contribuzione figurativa ed alla conseguente valorizzazione dei periodi di erogazione di ammortizzatori sociali in favore del personale dipendente da aziende private, iscritto alle gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici per l’assicurazione IVS. In particolare con tale documento l'Istituto - facendo propri gli indirizzi ministeriali emersi nelle conferenze di servizi sul tema, nell’ottica di semplificare l’azione amministrativa e garantire estratti conto aggiornati e consolidati, con la circolare citata - ha affermato il principio dell'unicità della posizione assicurativa in virtù del quale, al fine di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi in cui il soggetto sia stato fruitore di prestazioni a sostegno del reddito, la relativa contribuzione figurativa deve essere accreditata e valorizzata direttamente nella gestione dei dipendenti pubblici di appartenenza.
La regola è estesa anche a FS e Poste
Ebbene l'Inps con il messaggio 5154 estende tale regola anche nei confronti dei lavoratori iscritti al “Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A” e al “Fondo quiescenza Poste”. Pertanto, anche per i lavoratori dipendenti da aziende private iscritti al Fondo Speciale F.S. e al Fondo quiescenza Poste, per i quali è riconosciuto il diritto all'accredito dei contributi figurativi, l'Istituto dispone che i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito, per i quali è prevista, quale prestazione accessoria, l’accredito della contribuzione figurativa utile a pensione, siano valorizzati figurativamente nel Fondo Speciale F.S. o nel Fondo quiescenza Poste cui il lavoratore è iscritto al momento dell’insorgere dell’evento tutelato.
Le prestazioni di sostegno del reddito che rientrano nel perimetro di applicazione della novella risultano essere:
- eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
- eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria, CIG in deroga, con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro esposti nel flusso Uniemens;
- eventi di malattia, maternità, congedo parentale e L. n. 104/92, con pagamento diretto;
- eventi di CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga, con pagamento diretto;
- eventi di maternità che, pur non indennizzati, hanno comunque tutela figurativa;
- eventi di malattia e maternità, non in costanza di rapporto di lavoro e per i quali si è provveduto al pagamento diretto delle relative prestazioni;
- evento licenziamento, dal quale possono derivare, a seguito di presentazione di domanda, le prestazioni di: disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i licenziamenti fino al 31-12-2012; disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per i licenziamenti fino al 31-12-2011; c.d. mini ASpI 2012 per i licenziamenti intervenuti nell’anno 2012 – in sostituzione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non più vigente; ASpI o mini ASpI per i licenziamenti dal 1-1-2013 al 30-4-2015; NASpI per i licenziamenti dal 1-5-2015 ad oggi; indennità di mobilità per i licenziamenti collettivi fino al 30/12/2016; Mobilità in deroga.
Il trasferimento opera d'ufficio ed è gratuito
L'Inps informa, inoltre, che nelle more degli aggiornamenti procedurali richiesti, per i soggetti in argomento che presentino periodi di percezione delle prestazioni a sostegno del reddito sopra elencate non valorizzati nei fondi suddetti, le Strutture territoriali competenti trasferiranno la contribuzione accreditata presso il FPLD prevista per i periodi di assenza indennizzati, anche in mancanza del requisito contributivo IVS, presso il Fondo F.S. o al Fondo quiescenza Poste, d’ufficio e senza oneri per gli interessati, secondo le modalità di cui all’art. 6 della legge n. 29/1979. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la determinazione della retribuzione media pensionabile e dell’importo della pensione.
Documenti: Circolare Inps 212/2016; Messaggio inps 5154/2017