Divenuto la regola per gli iscritti Inps dal 1996 in poi, il calcolo interamente contributivo della pensione può essere comunque applicato anche a chi vanta almeno un accredito al 31 dicembre 1995.
In presenza d’iscrizione all’Inps anteriore al 1996, difatti, la pensione può essere quantificata con sistema esclusivamente contributivo, laddove ci si avvalga dell’opzione donna (art. 16 DL 4/2019), della pensione Quota 103 (in caso di maturazione dei requisiti nel corso del 2024, art. 1 co. 139 L. 213/2023), del computo presso la gestione Separata (art. 3 DM 282/1996), della totalizzazione (D.lgs. 42/2006, per quanto concerne le gestioni Inps presso le quali non si raggiunge autonomo diritto a pensione o in caso di richiesta espressa di ricalcolo contributivo, circ. Inps 54/2021) e, naturalmente, dell’opzione per il ricalcolo contributivo della pensione (art. 1 co. 23 L.335/1995).
Il sistema di calcolo contributivo, rispetto al sistema retributivo- misto, risulta normalmente penalizzante: l’assegno pensionistico, in effetti, non è calcolato sulla base degli ultimi o migliori redditi, rivalutati secondo l’indice Foi, ma si considera la contribuzione accreditata nell’arco dell’intera carriera, rivalutata annualmente secondo la variazione quinquennale del Pil nominale e trasformata in pensione sulla base di un coefficiente crescente con l’età, ma adeguato biennalmente alla speranza di vita. Nella pratica, il rendimento della contribuzione, ormai da diversi anni, risulta piuttosto basso, con un taglio dell’importo pensionistico, rispetto al sistema retributivo, che può superare il 30%.
È proprio per questo motivo che forti riduzioni dei requisiti anagrafici o contributivi per il pensionamento sono concesse solo “in cambio” del ricalcolo dell’assegno con sistema interamente contributivo, in modo da limitare l’impatto sui conti pubblici.
Nonostante il taglio dell’assegno, il ricalcolo interamente contributivo della pensione può rivelarsi comunque una scelta conveniente, nel caso in cui si possa beneficiare di un forte anticipo nell’uscita dal lavoro, anche grazie alla possibilità di avvalersi del cd. riscatto agevolato della laurea (i periodi del corso di studi universitari da valorizzarsi con calcolo contributivo, difatti, possono essere riscattati con onere forfettario ridotto, art. 20 co. 6 DL 4/2019).
Peraltro, anche se non molto frequenti, vi sono delle casistiche nelle quali il ricalcolo contributivo si rivela addirittura più favorevole rispetto al calcolo retributivo- misto.
Caso di studio 1: ultimo contributo Inps datato
Il calcolo interamente contributivo può rivelarsi maggiormente conveniente, ad esempio, nell’ipotesi in cui i periodi contribuiti presso Inps risultino piuttosto datati.
Prendiamo il caso di un ex lavoratore dipendente, attualmente libero professionista iscritto alla Cassa Ragionieri (CNPR), che, non volendosi avvalere della ricongiunzione onerosa, al 01/01/2024 ha la possibilità sia di scegliere la pensione di vecchiaia in totalizzazione, che in regime di cumulo.
L’interessato, presso Inps, possiede contribuzione, peraltro non versata continuativamente, dal 1975 al 1976, quindi rientrante nella cd. Quota A di calcolo retributivo (che riguarda i periodi sino al 31 dicembre 1992).
Per quanto concerne la quota di competenza Inps, scegliendo la totalizzazione deve essere applicato il calcolo interamente contributivo, in quanto l’interessato non possiede i 20 anni necessari per l’autonomo diritto alla pensione di vecchiaia. La quota di competenza risulta pari a 651,75 euro mensili lordi.
Avvalendosi del cumulo, quindi applicando il calcolo retributivo, la quota di pensione mensile di competenza Inps risulterebbe invece pari a 466,37 euro mensili, ben 185,38 euro al mese in meno.
Caso di studio 2: vuoto contributivo
Il calcolo interamente contributivo può rivelarsi maggiormente conveniente anche nell’ipotesi in cui si verifichi un vuoto contributivo importante. È il caso dell’ex dipendente, successivamente iscritto presso la gestione Inps commercianti, preso ora in esame. L’interessato, iscritto Inps dal 01/10/1981, presenta un vuoto contributivo dal 1987 al 1997.
Avvalendosi dell’opzione al contributivo, la pensione di competenza teoricamente maturata ad oggi risulta pari a 1.702,33 euro mensili lordi. Applicando il calcolo misto, la quota di pensione mensile di competenza Inps risulterebbe pari a 1.689,96 euro mensili, 12,37 euro al mese in meno.
Trattamenti |
Condizioni/Criticità |
Importo lordo mensile |
Decorrenza |
Pensione maturata ad oggi |
Non risulta il diritto ad alcun trattamento di pensione. Importo solo teorico con calcolo misto |
€ 1.689,96 |
Calcolo al 01/04/2024 |
Pensione maturata ad oggi |
Non risulta il diritto ad alcun trattamento di pensione. Importo solo teorico con opzione al contributivo |
€ 1.702,33 |
Calcolo al 01/04/2024 |
Caso di studio 3: calo dei redditi
Il calcolo interamente contributivo può rivelarsi maggiormente conveniente, infine, nell’ipotesi in cui si verifichi un sensibile calo dei redditi alla fine della carriera. Prendendo in esame lo stesso ex dipendente, successivamente iscritto presso la gestione Inps commercianti, ipotizziamo l’importo della pensione di vecchiaia, in caso di continuazione nel versamento della contribuzione, in linea con l’ultimo reddito, con incrementi minimi- prudenziali.
Avvalendosi dell’opzione al contributivo, la pensione di competenza maturata risulterebbe pari a 3.550,36 euro mensili lordi.
Applicando il calcolo misto, la quota di pensione mensile di competenza Inps risulterebbe pari a 3.501 euro mensili, circa 50 euro al mese in meno.
Pensione di vecchiaia ordinaria |
Ipotizzando la continuazione nel versamento della contribuzione, in linea con l’ultimo reddito, con incrementi minimi- prudenziali |
€ 3.501,00 |
01/05/2033 |
Pensione di vecchiaia ordinaria |
Ipotizzando la continuazione nel versamento della contribuzione, in linea con l’ultimo reddito, con incrementi minimi- prudenziali. Con opzione al contributivo. |
€ 3.550,36 |
01/05/2033 |
Ma ecco che cosa succederebbe ipotizzando un sensibile calo degli imponibili previdenziali dal 2024 in poi, prevedendo la continuazione nel versamento della contribuzione in misura pari al minimale. Avvalendosi dell’opzione al contributivo, la pensione di competenza maturata risulterebbe pari a 2.531,60 euro mensili lordi.
Applicando il calcolo misto, la quota di pensione mensile di competenza Inps risulterebbe pari a 2.426,29 euro mensili, 105,31 euro al mese in meno. La differenza, rispetto allo scenario precedente di crescita dei redditi, risulta aumentata.
Vero è che, utilizzando il calcolo retributivo, vi sono dei meccanismi, previsti dal legislatore, che neutralizzano gli imponibili previdenziali più bassi, in modo da non abbassare il reddito medio pensionabile. Tuttavia, è evidente che, basandosi il calcolo retributivo, specialmente per quanto concerne la Quota A, sugli ultimi redditi, un calo degli importi contribuisce al calo della pensione, fatto che non può avvenire nel calcolo contributivo: il montante (la somma dei contributi accantonati), difatti, non può diminuire, ma soltanto aumentare nel tempo (chiaramente, senza considerare l’aumento che avrebbe potuto verificarsi in prospettiva, ipotizzando una crescita o stabilità dei redditi futuri).
Pensione di vecchiaia ordinaria |
Ipotizzando la continuazione nel versamento della contribuzione in misura pari al minimale dal 2024 |
€ 2.426,29 |
01/05/2033 |
Pensione di vecchiaia ordinaria |
Ipotizzando la continuazione nel versamento della contribuzione in misura pari al minimale dal 2024. |
€ 2.531,60 |
01/05/2033 |