La nuova indicizzazione. Il decreto legge 65/2015 ha previsto che le pensioni interessate dalla rivalutazione, ossia quelle il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra 3 e 6 volte il minimo, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013, nel 2014 e nel 2015, e a decorrere dal 2016. Gli assegni che hanno goduto dei rimborsi sono quelli ricompresi sostanzialmente tra i 1405 euro lordi e i 2810 euro lordi al dicembre 2011 (cfr: messaggio inps 4993/2015). Nulla è stato corrisposto agli assegni inferiori a tale cifra (in quanto già rivalutati con la Legge Fornero), nè per gli assegni superiori a 2810 euro che continuano quindi a trascinarsi dietro interamente gli effetti della mancata rivalutazione del biennio 2012-2013.
Alle pensioni interessate, scrive l'Inps, è stato attribuito fino al mese di luglio 2015 un arretrato dato dalla differenza fra il nuovo importo di pensione, maggiore in conseguenza del fatto che l'importo di partenza su cui sono state applicate le regole di perequazione (legge n. 147/2013) è più alto di quello originario, e gli importi già corrisposti, mentre la rata di pensione verrà adeguata dal mese di agosto e fino al 31 dicembre 2015. GamsinEredi. Per quanto riguarda gli effetti per gli eredi l'Inps ha chiarito che se il pensionato che ha diritto alla restituzione è deceduto prima della corresponsione delle somme il rimborso spetta agli eredi ma l'accredito, in tal caso, non è automatico. Per ottenere le differenze spettanti gli interessati dovranno produrre apposita domanda utilizzando esclusivamente la modalità telematica seguendo le procedure già esistenti per il conseguimento dei ratei non soluti.
La domanda va presentata dagli eredi aventi titolo, anche se in loro favore sia stato a suo tempo già liquidato il rateo maturato e non riscosso. Niente domanda invece per la rivalutazione di una pensione ai superstiti (es una pensione di reversibilità o indiretta). In tal caso sarà l'Inps, ove la prestazione negli anni 2012 e 2013 non fosse stata rivalutata, a provvedere alla ricostituzione ed alla liquidazione degli arretrati.