Nessuna variazione dei criteri di calcolo dei trattamenti di fine servizio (TFS e TFR) per i segretari comunali per effetto del rinnovo del CCNL 2016-2018. In particolare restano confermate le precedenti istruzioni impartite dall’Inpdap nella Nota Operativa n. 23 del 15 giugno 2011 in occasione del rinnovo contrattuale nel biennio 2008-2009 che ha previsto il conglobamento di una quota della retribuzione di posizione nello stipendio tabellare (3.008€ per i segretari di fascia A e B). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1272/2023 pubblicato ieri in cui, in conseguenza, aggiorna gli importi valutabili all’esito degli ultimi adeguamenti contrattuali.
Nello specifico:
- per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita;
- per i Segretari Comunali e Provinciali di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 e i 10.000 abitanti, la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell’indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995 (€ 1.032,91 - € 2.065,83 - € 3.098,74 a seconda dell’anzianità di servizio maturata - rispettivamente di 5, 10, 15 anni - alla predetta data).
Siccome l’articolo 111, punto B, del CCNL 2016-2018 ha confermato la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del CCNL 1° marzo 2011, il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota dei valori della retribuzione di posizione continua a non modificare le modalità di determinazione della base di calcolo sia del TFS che del TFR.
Di conseguenza gli importi di retribuzione tabellare e di retribuzione di posizione utili ai fini del TFS e TFR sono aggiornati secondo le tabelle sottostanti.
Documenti: Messaggio Inps 1272/2023