Un prestito sino a 45 mila euro
Come noto il DL 4/2019 ha introdotto la facoltà per i dipendenti pubblici di ottenere un prestito dal settore bancario sino a 45mila euro della buonuscita maturata. Obiettivo accorciare i tempi di erogazione del TFS/TFR ormai divenuti particolarmente svantaggiosi per il settore dopo l'approvazione della Legge Fornero. L'operazione "Anticipo TFS/TFR" si rivolge a quei lavoratori delle Pa (compreso il personale degli enti pubblici di ricerca) che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall'articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019. In attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell'INPS l'anticipo dovrebbe rivolgersi anche a coloro che raggiungono i predetti requisiti in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge 232/2016; resterebbe escluso, invece, chi si pensiona con altri canali (es. opzione donna, salvaguardie pensionistiche, usuranti).
Gli adempimenti
Per ottenere il prestito, il lavoratore dovrà prima di tutto chiedere all'ente erogatore del Tfr/Tfs (in genere l'Inps; l'elenco degli enti erogatori sarà pubblicato sul sito della Funzione Pubblica) la certificazione del diritto all'anticipazione. Entro 90 giorni dalla richiesta l'Ente Erogatore rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l'indicazione dell'ammontare complessivo del TFS/TFR spettante. Ottenuta la certificazione, potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa, ossia aderenti all'accordo quadro sottoscritto tra Abi e ministri del lavoro, dell'economia e della pubblica amministrazione per stipulare il contratto di anticipo di TFS/TFR. Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Ente Erogatore (l'Inps di regola) il quale avrà 30 giorni per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all'Istituto di credito l'esito positivo dell'istanza. In tal caso, nei successivi 15 giorni l'Istituto di credito procederà ad erogare il prestito.
La banca non potrà accettare le richiesta di anticipo ove: a) l'importo chiesto sia superiore alla cifra spettante sulla base delle informazioni comunicate dall'ente previdenziale; b) il richiedente sia registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento; c); il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, risulti del coniuge separato o divorziato; d) risulti l'impossibilita' per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.
Il rimborso
L'anticipazione della banca costituisce un contratto di finanziamento a tutti gli effetti, in cui il rimborso è effettuato, in base alla disciplina della cessione di credito, direttamente dall'ente erogatore del Tfs/Tfr mediante versamento alla banca (anziché al pensionando/pensionato). In ogni caso resta salva la possibilità per l'interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, all'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento. Nel Dpcm sono state disciplinate le modalità di attivazione e di funzionamento del Fondo di garanzia statale, che interverrà laddove l’ente erogatore sia impossibilitato a rimborsare alla banca l’importo dell’anticipo Tfs/Tfr.
Documenti: Il DPCM 51/2020