Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho letto che il 16/4 forse firmeranno il decreto dei 10000 salvaguardati. Vorrei chiedere se faccio parte di questo gruppo di esodati e se devo presentare qualche domanda specifica a riguardo.L'azienda del settore privato,dove ho lavorato per tanti anni è fallita ad aprile 2010. Dopo 2 anni di cassa integrazione il 31/12/2011 sono stato licenziato per fallimento aziendale e da gennaio 2012 sono in mobilità.
Ho maturato nel frattempo 2080 contributi a settembre 2012 quindi con la vecchia legge sarei andato in pensione a novembre 2013 (tra 6 mesi). Ho 58 anni compiuti.Tranne la prima lettera che mi ha mandato l'INPS ad agosto 2012 non ho più ricevuto nulla.

Si presume che nel caso di specie gli accordi di mobilità siano stati firmati al di fuori della sede governativa. Se così non fosse il lettore potrebbe già potenzialmente beneficiare della salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 (cd. scaglione dei 55mila).

Ciò detto, l'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 estende potenzialmente la salvaguardia ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30 settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.  Dai dati forniti può potenzialmente usufruire di questa salvaguardia.

Non ci sono ancora certezze circa i passi da seguire per chiedere il beneficio in quanto il decreto attuativo di questa terza salvaguardia non è stato pubblicato in gazzetta. Tuttavia nella bozza (non ufficiale) del testo emerge che i lavoratori di cui al citato comma devono presentare presso la DTL apposita istanza di accesso alla salvaguardia corredata dall'accordo in base al quale sono stati posti in mobilità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.


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Sono un docente nato nel maggio 1952, e nel 2013 raggiungo quota 97 (61 annidi età+ 36 annidi contribuzione fra riscatti e servizi). Quando vado in pensione? Avrò la relativa decurtazione? Vittorio da Palermo

L'accesso al pensionamento risulta comunque im­possibile nel 2013. La data di uscita può però va­riare a seconda del fatto che il soggetto sia un dipendente della scuola pubblica o privata.

Infatti, i lavoratori dipendenti del settore privato (in co­stanza di rapporto lavorativo alla data del 28 dicembre 2011) possono andare in pensione anticipata a 64 anni (e quin­di, nel caso del lettore, nel 2016) se entro il 31 dicembre 2012, prima della riforma Monti-Fornero, hanno matura­to la quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 di contributi (oltre agli eventuali resti per raggiungere la quota) ai sensi dell'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011.

Se invece il lettore è dipendente del settore pubblico, i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia saran­no maturati verosimilmente entro la fine del 2018. La da­ta non può essere precisa a causa dell'applicazione degli aumenti legati alla speranza di vita del triennio 2016-2018 oggi non noti. Dai dati forniti, i requisiti per la pensione anticipata risultano essere succes­sivi a quelli per la vecchiaia.


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Nel 1990 ho fruito di una aspettativa non retribuita di tre mesi, per motivi di famiglia. Per completare il requisito di pensionamento, posso procedere al riscatto oneroso dei tre mesi? Francesco da Mantova

Si dovrebbe vedere quali sono i motivi alla base della richiesta di aspettativa. Infatti, l'articolo i del Dm 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia­le n. 258 del 6 novembre 2007, prevede che i lavoratori, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che eser­citano la facoltà di riscatto di cui all'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono com­provare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 di­cembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rap­porto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi moti­vi di famiglia, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del DM 21 luglio 2000, n. 278. Questi lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli enti previ­denziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al citato comma 1 dell'articolo 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'articolo 3, commi 1, 2, e 3, del Dm 278 del 21 luglio 2000.


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Questo il fatto: sono nata il 23 aprile 1960 e ho lavorato 28 anni circa in Ansaldobreda S.p.A (gr.Finmeccanica). Dal 31 dicembre 2007 sono stata collocata in mobilità lunga ai sensi della 296/2006 e con decreto ministeriale del 2 maggio 2007. Al momento della messa in mobilità avevo maturato 1489 settimane di contributi. Ho ricevuto la famosa lettera in cui mi si dice che sono salvaguardata anche dalla 122/2010; praticamente,evviva evviva, sono una dei famosi primi 10000 salvaguardati dei 65.000. Pochi giorni fa ho chiamato l'Inps per sapere quando avrei ricevuto la terza lettera con la decorrenza della pensione perchè proprio loro mi avevano detto che l'avrei ricevuta entro il 31 di marzo, e chi mi ha risposto ha controllato in via informale sul programma la data che a loro risulta essere 1° aprile 2018 (?????) e non so su che basi e purtroppo nemmeno loro!! Infatti dovrei accedere alla pensione con il requisito dei 57 di età e 35 di contributi e la finestra prevista dalla tabella C della legge 449/97 che prevede, per chi compie 57 anni nel secondo trimestre dell'anno come la sottoscritta, l'uscita dal 1 ottobre dello stesso anno ergo 1 ottobre 2017. A questo punto, pur essendo sempre contentissima che mi sia stato comunque riconosciuto quello che mi spettava, non capisco perchè dovrei prendere per buona una data che non mi torna, solo per il fatto che il programma non sbaglia, come mi hanno risposto all'inps quando ho protestato vivacemente! Io ho lavorato 28 anni al personale occupandomi anche dei conteggi dei contributi per la mobilità ma ciò non toglie che possa aver preso una cantonata, come si dice qui in Toscana. Ho trovato tanti di voi ferratissimi e competenti in materia, mi date il vostro parere? Lorella

I lavoratori che si trovano in mobilità lunga ai sensi della legge 296/2006 mantegono i requisiti di accesso di cui alla Tabella C legge 449/97 e le previgenti regole di decorrenza (come precisato dal  messaggio inps 13343/2012). Si deduce che l'Inps abbia applicato la stima di vita Istat al caso di specie ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 e richiamato in tema di salvaguardati dall'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011.
Ciò comporta lo slittamento della maturazione del requisito a 57 anni e 7 mesi. Dal 2013 la stima di vita aumenta infatti di tre mesi e dal 2016 di altri 4 mesi (anche se quest'ultimo adeguamento non e' ancora ufficiale). Tali requisiti verrebbero perfezionati nel Novembre 2017 con decorrenza quindi 1° Aprile 2018. Ai sensi della legge 335/95 le pensioni decorrono infatti il 1 aprile dell'anno successivo se i requisiti sono maturati nel quarto trimestre.


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Sono un insegnante di ruolo nata nel luglio 1952 con 38 anni di contributi per servizio di ruolo e oltre  10 mesi di maternità.  In base alla legge 214/2011, ho visto sul vostro utile infocalcolatore che dovrei conseguire il diritto alla pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2015, sulla base di un'eta di 63 anni e di un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese, con applicazione del sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo seguente; viceversa, non posso beneficiare dell'anticipo di un anno al settembre 2014, in quanto l'anzianità contributiva sarebbe di 41 anni e un mese, anziché di 41 anni e sei mesi. E' corretto tutto questo? Francesca da Vibo Valentia

Premesso che, dai dati forniti, si conferma l'usci­ta dal 1° settembre 2015, si evidenzia che l'impos­sibilità di anticipare di un anno il pensionamen­to (al 1° settembre 2014) deriva dal fatto che l'inse­gnante non raggiunge l'anzianità richiesta nel 2014, di 41 anni e sei mesi, entro il 31 dicembre 2014, e non en­tro il 31 agosto 2014.

Infatti, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 449/1997, in considerazione del fatto che la cessazione dal servizio del personale del comparto scuola ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la decor­renza pensione avviene dalla data citata nel caso di previ­sta perfezionamento del requisito entro il 31 dicembre dell'anno stesso.

Quindi, se l'insegnante avesse maturato l'anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi entro il 31 dicembre 2014, potrebbe andare in pensione dal 1° settembre 2014. Invece, alla data indicata, raggiunge l'anzianità contributiva
di 41 anni e cinque mesi e, pertanto, dovrà attendere il 1° settembre dell'anno successivo per andare in pensione. 


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