La questione
La questione interessava, infatti, alcuni dirigenti con funzioni apicali della Regione cessati dal servizio tra il 2005 ed il 2010 dopo essere stati assunti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato. Secondo la Regione il passaggio al contratto di diritto privato comportava, in relazione al servizio prestato, l'applicazione del regime del TFR ai fini della determinazione della misura del trattamento di servizio con un evidente risparmio di spesa per la Regione. Gli interessati, invece, basandosi sugli artt. 142 e 143 della legge regionale numero 53/1981 chiedevano che anche questo periodo, al pari di quello precedente, fosse determinato con le regole per il calcolo dell'IbU, l'indennità di buonuscita, essendo evidente che il rapporto di impiego, ancorché di diritto privato, era stato instaurato da un'amministrazione pubblica.
Le disposizioni da ultimo richiamate, del resto, prevedevano che ai fini della «determinazione del servizio utile ai fini dell’indennità di buonuscita», si considera «valutabile il servizio reso alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all’entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini». Più recentemente l’art. 12 della legge regionale numero 4 del 2004, ha considerato il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, oltre che dell’anzianità di servizio.
La decisione
Ne è scaturito un ampio contenzioso legale che la Regione ha provato a risolvere a suo favore con una norma di interpretazione autentica contenuta nella legge regionale 33/2015. La norma incriminata ha disposto che nella «determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio», non può essere valutato il servizio «prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato».
Il passaggio è finito sotto la lente della Consulta che l'ha dichiarato incostituzionale restituendo, pertanto, al Tribunale il compito di acclarare il corretto regime applicabile (TFR/TFS) ai lavoratori in questione in relazione al servizio prestato senza tener conto della disposizione incriminata. Nelle motivazioni la Consulta spiega che il legislatore regionale mirava espressamente ad alterare l'esito del contenzioso legale conferendo portata retroattiva ad una disposizione risalente al 1981. Veniva così disatteso uno dei principi cardine dello Stato di diritto secondo il quale al potere legislativo è preclusa la possibilità, a meno di motivi imperativi di interesse generale, di interferire con l’amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.