In tali casi le voci retributive da considerare quale base di calcolo dell'indennità di buonuscita restano quelle relative alla qualifica di appartenenza e non già quelle rapportate all'esercizio temporaneo delle mansioni superiori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 5555 del 20 Febbraio 2020.
La questione
La questione riguardava il calcolo dell'indennità di premio di servizio nei confronti di un funzionario del Comune di Napoli che al momento della cessazione dal servizio e dell'andata in pensione si trovava, ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001, inquadrato temporaneamente come funzionario direttivo con il relativo trattamento economico. L'interessato aveva chiesto, pertanto, il ricalcolo dell'indennità di buonuscita su una base di computo data dal trattamento retributivo previsto per i dirigenti di seconda fascia con la valorizzazione, in particolare, della retribuzione di posizione. Secondo la difesa il differenziale di stipendio relativo allo svolgimento di mansioni dirigente di seconda fascia rispetto a quello di competenza relativa alla qualifica formale di appartenenza doveva considerarsi inscindibilmente connesso alla retribuzione e, quindi, computabile ai fini della buonuscita con evidenti risvolti economici positivi per l'interessato.
La decisione
La Cassazione, tuttavia, è di avviso contrario. I giudici, nel ribadire l'orientamento già espresso in passato dalla stessa Corte con una decisione a Sezioni Unite (Cass. Civ. 10413/2014), chiariscono che nel regime dell'indennità di buonuscita al pubblico dipendente che non abbia conseguito la qualifica di dirigente che sia cessato dal servizio un esercizio di mansioni superiori in ragione della affidamento dell'incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'articolo 52 dlgs 165/2001 lo stipendio da considerare come base di calcolo nella medesima è quello relativo alla qualifica di appartenenza e non già quello rapportato all'esercizio temporaneo delle mansioni relative alla superiore qualifica di dirigente.
In altri termini il conferimento temporaneo di un incarico dirigenziale vacante non determina l'effetto di equiparare la posizione previdenziale a quella del dirigente. Pertanto, nel caso di specie, al dipendente comunale non può essere determinata la misura dell'indennità di buonuscita tenendo conto delle voci retributive dei dirigenti, in particolare, la retribuzione di posizione.