La soglia fissata dal Consiglio dei Ministri riguarderà tutti gli stipendi pagati in tutte le amministrazioni, le società non quotate e le authority.
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Il tetto ai trattamenti economici nella Pa sarà ancorato a 240mila euro lordi l'anno. Nessuno potrà superare quella soglia dal primo maggio prossimo, data dopo la quale scompare il vecchio tetto che era stato introdotto con la legge di stabilità 2012 ed era pari a 311mila euro lordi l'anno. Sempre dal 1° maggio il nuovo tetto varrà come riferimento anche per il calcolo delle anzianità contributive.
L'intervento è piu' leggero rispetto a quanto si pensava perchè non sono più previste soglie specifiche per le diverse fasce dirigenziali e inoltre non si fa più riferimento a prospettive di revisione organica degli assetti retributivi dei dipendenti pubblici. Entro aprile, ha confermato in conferenza stampa il presidente del Consiglio, il governo varerà poi la riforma della pubblica amministrazione.
La misura - Il tetto ai dirigenti vale per tutte le amministrazioni dello Stato e le amministrazioni non statali, gli enti pubblici economici, le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e gli organismi delle stesse amministrazioni e società partecipate «maggioritariamente in via diretta o indiretta», escluse quelle quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati. Restano fuori gli organi costituzionali, che parteciperanno alla spending nell'ambito della loro autonomia.
Il decreto legge prevede anche che per il 2014 la Presidenza della Repubblica, la Camera, il Senato e la Corte costituzionale dovranno provvedere ad una riduzione di spesa «non inferiore a 50 milioni», che saranno versati al bilancio dello Stato. Riduzione di 5 milioni anche agli stanziamenti previsti per le spese di funzionamento, sempre per l'anno in corso, del Cnel e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.
Per compensi la norma precisa che si devono intendere tutti i trattamenti percepiti cumulativamente dalla Pa, «anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno, ivi comprese le somme percepite per incarichi di carattere occasionale e per le attività o incarichi svolti nell'ambito delle società, a partecipazione di maggioranza, diretta o indiretta».
La stop alle spese riguarda anche gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per gli incarichi di consulenza lo stop scatta oltre la soglia del 4,2% della spesa del personale dell'amministrazione quando questa è inferiore a 5 milioni annui, e oltre la soglia del 1,4% se la spesa per il personale è invece maggiore ai 5 milioni.
Stesso principio vale per i contratti co.co.co., che non si potranno stipulare quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico al 4,5% per gli enti con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all' 1,1% per gli enti con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro (la spesa è riferita al conto annuale 2012).