Limite di poco superiore a 300mila euro per i titolari di assegni statali che svolgono altre attività o incarichi retribuiti
A partire da quest'anno il tetto agli stipendi d'oro della pubblica amministrazione si fa un pò più severo. La legge di stabilità 2014 l'ha infatti generalizzato applicandolo "a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti di qualsiasi tipo" (articolo 1, commi 471 e seguenti della legge 147/2013). Sotto il limite rientrano dal 2014 pertanto (oltre agli incarichi con le Authority e i professori universitari) anche i pensionati ancora in attività, per i quali il limite si riferisce alla somma di pensione ed emolumenti aggiuntivi.
Con le norme approvate, le amministrazioni e gli enti pubblici ricompresi nell'elenco Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 non potranno pertanto corrispondere trattamenti economici superiori al trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione ai dipendenti titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni pensionistiche pubbliche (quali in particolare le casse ex Inpdap). In pratica, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di pensione, non potranno percepire una retribuzione annua, sommata al trattamento pensionistico, superiore a circa 300 mila euro annui lordi.
Per la determinazione del limite, la legge di stabilità ricomprende anche i vitalizi derivanti da funzioni pubbliche elettive con la conseguenza che il tetto al trattamento economico dovrà essere rispettato anche dai parlamentari, consiglieri regionali e provinciali e sindaci che abbiano conseguito la pensione. L'efficacia della disposizione viene tuttavia limitata dalla precisazione che vengono fatti salvi i contratti degli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza.