I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, titolari di pensione cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora tali società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. I dirigenti di società con esercizio in avanzo, non possono cumulare la propria pensione con lo stipendio.
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E' quanto ha ribadito l'Inps con la circolare n. 65/2014, che ha impartito le modalità applicative dell'art. 3, comma 7-ter della legge 125/2013. La norma, com'è noto, prevede la sospensione della pensione per chi ricopre un ruolo da dirigente in società in attivo controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici; mentre se la società è in perdita il dirigente perde il proprio incarico.
Per quanto riguarda il campo applicativo della norma,l'Inps ricorda nel documento che la regola è riferita anche a società con esercizio in avanzo, controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, a esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari. Si tratta pertanto: 1) delle società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) delle società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) delle società che sono sotto influenza dominante di un'altra società a seguito di particolari vincoli contrattuali.
I destinatari della disposizione sono coloro che ricoprono, nell'ambito dell'amministrazione societaria, una posizione dirigenziale, come individuata dai contratti collettivi di lavoro e titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità alla data del 31/10/13.
Per la corretta applicazione della norma l'Inps chiede alle società interessate la trasmissione di apposite dichiarazioni di responsabilità alle sedi Inps, nelle quali devono attestare: a) le generalità complete dei propri dirigenti, titolari di pensione; b) la data e la durata dell'incarico dirigenziale conferito; c) lo status di società controllata da amministrazioni o enti pubblici; d) la sussistenza di esercizio in avanzo riferito all'anno 2012 ovvero all'anno precedente il conferimento al primo incarico dirigenziale.
L'Inps chiarisce che il pagamento del trattamento pensionistico sospeso sarà ripristinato dalla data di prima decorrenza utile successiva alla scadenza dell'incarico, come comunicata dalla società o dal dirigente interessato, salvo che intervenga la risoluzione dei rapporto di lavoro in data anteriore. In pratica solo una volta adempiuta tale formalità l'Inps procederà alla sospensione del trattamento pensionistico di cui è titolare il dirigente e procederà al recupero delle mensilità corrisposta dal 1° Novembre 2013.