La questione
I chiarimenti riguardano in particolare il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura all’estero facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) e del personale locale nelle scuole statali all’estero assunto ai sensi degli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 e che ha optato per l'applicazione della legislazione italiana ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 158 DPR 18/1967. In linea generale, infatti, la tutela previdenziale del predetto personale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale del paese estero in cui viene prestata l'attività lavorativa; tuttavia allo scopo di assicurare un’adeguata tutela previdenziale il personale in questione, laddove la legislazione locale non contempli forme di tutela previdenziale ovvero la loro intensità risulti manifestamente insufficiente – condizione da valutare avuto riguardo al sistema di sicurezza sociale del Paese di origine del lavoratore – può, su richiesta, scegliere di essere assicurato sotto la legislazione italiana (art. 158, 2° co, DPR 18/1967). Tale facoltà è riconosciuta agli impiegati a contratto – a tempo determinato ovvero indeterminato – di cittadinanza italiana.
Nell'ipotesi di opzione per la legislazione italiana gli interessati vengono assicurati presso: a) l'assicurazione IVS (che copre la pensione, l'invalidità e la pensione ai superstiti) con accrediti nel FPLD, con aliquota contributiva complessiva pari al 32,65%, di cui il 9,19% a carico del lavoratore; b) assicurazione Naspi, esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato, con aliquota pari all’1,61%; c) cassa unica assegni familiari, qualora non sia assicurato un trattamento di famiglia in misura non inferiore ai minimi stabiliti dalla legge (art. 79 del D.P.R. n. 797/55).
Ebbene a seguito dell'intervento della legge di bilancio 2018 che ha corretto alcune incertezze sull'individuazione della base imponibile, l'Inps informa che la retribuzione da assumere a riferimento per il calcolo delle predette assicurazioni è pari al 50% delle retribuzioni corrisposte sino al 31 marzo 2018 (norma di interpretazione autentica dell’art. 51, comma 8, del Testo Unico delle imposte sui redditi) e all’intera retribuzione corrisposta a decorrere dal 1° aprile 2018.
Personale assunto a tempo indeterminato al 13.5.2000
Nei confronti del personale di nazionalità italiana o di cittadinanza italiana assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio al 13 maggio 2000, il legislatore ha previsto una norma di salvaguardia con il Dlgs 103/2000 secondo la quale il contratto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge italiana e disciplinato sulla base delle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di comparto. In tal caso l'Inps informa che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali è, fino alla data del 31 marzo 2018, quella stabilita in misura convenzionale con il decreto interministeriale del 1° agosto 2003 (G.U. numero 203 del 2.9.2003), adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro degli Affari esteri e il Ministro dell’Economia e delle finanze, che ha regolato anche le relative modalità di adeguamento sulla base delle regole di perequazione automatica delle pensioni.
A decorrere dal 1° aprile 2018, a seguito dell'intervento normativo della legge di bilancio per il 2019, anche per questa categoria di personale l'imponibile previdenziale è pari all'intera retribuzione corrisposta. Ciò in quanto, a far data dal 1° aprile 2018, il legislatore ha abrogato anche le norme che prevedono, per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, la parametrazione dell’imponibile previdenziale alle retribuzioni convenzionali fissate dal richiamato decreto interministeriale 1° agosto 2003.
Documenti: Circolare Inps 52/2019