La risposta del sottosegretario alle Politiche Sociali, Franca Biondelli, chiarisce che il personale amministrativo è soggetto ai requisiti pensionistici piu' elevati vigenti nell'AGO.
Kamsin Il personale tecnico-amministrativo dei vigili del fuoco e di tutti i comparti della forze armate e di polizia ad ordinamento civile non fruisce di un anticipo dell'età pensionabile. E' quanto ha chiarito il Sottosegretario al welfare Franca Biondelli, ieri, in risposta ad una interrogazione da parte di Marilena Fabbri (Pd) circa la possibilità per tale personale di essere annoverato all'interno del comparto comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e, quindi, di accedere alla pensione con età inferiori rispetto ai requisiti vigenti nell'AGO.
Secondo il sottosegretario dal punto di vista previdenziale, "tale personale risulta assoggettato al regime pensionistico previsto per gli appartenenti al pubblico impiego ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», diversamente dal personale del ruolo operativo del Corpo, il quale è assoggettato ad un regime previdenziale specifico e di maggior favore".
Il sottosegretario ha inoltre ricordato come il comparto difesa e sicurezza non sia stato toccato dalla Riforma Fornero del 2011: l'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011 indicava l'adozione di un regolamento di armonizzazione che ricomprendesse anche il comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonchè alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap. Tuttavia, sulla base dei pareri formulati dalle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto allo stralcio della parte relativa al comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, cosicché il Dpr 157/2013 ha riguardato esclusivamente le categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Inpdap e l'ex Enpals.
Nel prendere atto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, l'onorevole Fabbri ha chiesto, inoltre, all'esecutivo di fornire assicurazioni circa i propri intendimenti in ordine alla disciplina pensionistica futura da applicare ai lavoratori dei comparti difesa e sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, non interessati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013. Il regolamento citato infatti, ricorda la Fabbri, "costituisce una prima applicazione del processo di armonizzazione previsto dall'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011 e ciò lascia intendere la possibilità di un intervento ulteriore che ricomprenda anche il settore difesa e sicurezza".
seguifb
Zedde