Come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, ha previsto che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. La misura è stata estesa anche ai lavoratori del pubblico impiego con la Circolare Inps 169/2017 prevedendo che la contribuzione omessa riferita a periodi di competenza eccedenti i 5 anni dalla pubblicazione della predetta Circolare sarebbe caduta in prescrizione dal 1° gennaio 2019, termine poi posticipato al 1° gennaio 2020 con la Circolare 117/2018 e, infine, posticipato in via legislativa al 31 dicembre 2021 (articolo 19 del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019).
Termine al 31 dicembre 2022
Con l'articolo 11, co. 5 del DL 162/2019 il legislatore torna a modificare il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 335/1995, disponendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 165/2001, i termini di prescrizione contributiva, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le pubbliche amministrazioni afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2014), non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
Incluso anche il trattamento di fine rapporto
La novità, a differenza di quanto stabilito dall'articolo 19 del DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 interessa non solo le gestioni previdenziali esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (CTPS, CPDEL, CPS, CPI e CPUG) come previsto già dall'articolo 19 del citato DL 4/2019 convertito con legge 26/2019 ma anche i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall’INPS. In altri termini sino al 31 dicembre 2022 i contributi omessi non cadranno in prescrizione sia ai fini della determinazione del trattamento di pensione che del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) il cui pagamento sia a carico dell'Inps (si tratta prevalentemente degli iscritti ai fondi Ex-Indel ed ex Enpas).
Resta inteso che il beneficio della sospensione legale dei termini di prescrizione riguarda solo le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni statali, scuole, università, enti locali, aziende sanitarie, agenzie governative, Consob, Banca d'Italia, Camere di Commercio, enti pubblici non economici, eccetera). Non vi rientrano, pertanto, i datori di lavoro del settore privato ancorché i rispettivi dipendenti abbiano mantenuto o optato per l'iscrizione alle casse pensionistiche del settore pubblico nonchè gli enti non qualificabili come amministrazioni pubbliche (es. gli enti pubblici economici, le aziende speciali, i consorzi di bonifica, gli enti morali ed ecclesiastici, le aziende pubbliche privatizzate).