Le pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche non' potranno piu' conferire, se non a titolo gratuito, incarichi di studio e di consulenza a personale pubblico o privato collocato in pensione. E' quanto ha previsto l'articolo 6 del decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione. Kamsin L’articolo 6 estende la norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 che aveva previsto il divieto di incarichi professionali (ricomprendendo anche le autorità indipendenti e la Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Con l’articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all’ambito soggettivo di applicazione viene esteso anche l’ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni.
Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.
Zedde