Le pubbliche amministrazioni non potranno piu' conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. Kamsin E' quanto prevede l'articolo 6 del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, provvedimento che sarà approvato definitivamente domani con la terza lettura da parte della Camera. Il divieto trova applicazione per gli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sarà esteso anche agli incarichi o cariche presso organi costituzionali.
Piu' in dettaglio il provvedimento precisa che le pubbliche amministrazioni non possono conferire i suddetti incarichi non solo in organi di governo di amministrazioni pubbliche, ma anche di enti e società da essi controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e degli organi elettivi degli ordini e dei collegi professionali, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. In tal caso la durata degli incarichi e delle cariche conferiti non può essere comunque superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ogni singola amministrazione. Nel provvedimento si specifica anche l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi spese corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata e che il divieto riguarda anche gli organi costituzionali, che si adeguano a quanto previsto nell'ambito della propria autonomia.
Dalla stretta sono dunque esenti solo gli incarichi delle giunte comunali e degli organi elettivi degli ordini e dei collegi professionali.
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