In particolare l'Inps indica che a decorrere dal 23 Aprile 1998, con l'entrata in vigore del Dlgs 80/1998, è stata abrogata la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 554/1988 che consentiva al personale delle pubbliche amministrazioni coinvolto in processi di mobilità di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita in base alla gestione pensionistica dell'amministrazione o ente di provenienza. Inoltre nei processi di mobilità disciplinati dal D.M. 14 settembre 2015 non è prevista alcuna facoltà di opzione per mantenere il regime pensionistico e previdenziale dell’ente di provenienza. Pertanto, per i lavoratori coinvolti nei predetti processi di mobilità a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell’amministrazione di destinazione.
I riflessi previdenziali
Dalla data di trasferimento cessa, pertanto, l'iscrizione alla gestione previdenziale prevista secondo l'ordinamento di provenienza ed il lavoratore sarà iscritto d'ufficio secondo le norme di cui agli articoli 1-4 del DPR 104/1993 nel regime previdenziale previsto per i lavoratori dell'ente di destinazione con applicazione delle norme ivi previste per la determinazione della pensione. Ai fini della maturazione del diritto e della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, si considerano complessivamente il servizio prestato dopo il trasferimento e quello reso con iscrizione alla gestione pensionistica dell'amministrazione od ente di provenienza, ivi compresi i servizi ed i periodi gia' riconosciuti utili o, comunque, gia' valutabili presso quest'ultima gestione secondo le norme del relativo ordinamento. Il trasferimento dei contributi tra ordinamenti pensionistici differenti avviene senza oneri per il lavoratore ed è garantito dalle norme del computo dei servizi previsto dal DPR 1092/1973 o, alternativamente, dall'articolo 6 della legge 29/1979.
Dalla data di trasferimento cessano altresì le iscrizioni per le prestazioni creditizie e assistenziali non obbligatorie per l’amministrazione di destinazione. Resta confermata, per i lavoratori non iscritti obbligatoriamente alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, la facoltà di aderire ex D.M. n. 45/2007, entro 30 giorni dal trasferimento, alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cfr. circolare Inps n. 6/2014) nonché, per i dipendenti che cessano dall’iscrizione all’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP), la facoltà di proseguire volontariamente l’iscrizione previa presentazione della domanda di prosecuzione entro un mese dalla cessazione dal servizio con diritto a pensione (cfr. circolare Inps n. 104/2014).
L'Inps spiega, infine, che il personale trasferito per mobilità ha diritto alla liquidazione di un’unica indennità di fine servizio, comunque denominata, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge n. 554/1988, nonché degli articoli 12 e ss. del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 104/1993). In particolare il trattamento previdenziale sarà riconosciuto secondo le norme in vigore nell'ente di destinazione computando sia i servizi maturati nella gestione di provenienza sia quelli maturati nella gestione di destinazione. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianita' computata.
Documenti: Messaggio inps 1422/2018