Riforme: cambia Titolo V, via legislazione concorrente

Giovedì, 07 Agosto 2014
- Roma, 6 ago. - Cambia il Titolo V della Costituzione: sparisce la legislazione concorrente e si da' potere allo Stato di intervenire sulle materie che non sono riservate alla sua esclusiva competenze quando lo richieda la tutela dell'unita' della Repubblica o la tutela dell'interesse nazionale. Il Senato ha approvato l'articolo 30 del ddl sulle Riforme. Si modifica cosi' l'articolo 117 della Costituzione che riguarda la potesta' legislativa di Stato e Regioni. I voti favorevoli sono stati 176, 33 i contrari e 18 gli astenuti. (- Il testo approvato prevce che lo Stato abbia legislazione esclusiva in politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, immigrazione:rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivimoneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione elezione del Parlamento europeo; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformita' sul territorio nazionale, ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;cittadinanza, stato civile e anagrafi; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavorodisposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, comprese le loro forme associative, e Citta' metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni ;dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema, ordinamento sportivo; disposioni generali e comuni sulle attivita' culturali e sul turismo; ordinamento delle professioni intellettuali e della comunicazione;disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla potesta' legislativa in materia di pianificazione del territorio regionale e mobilita' al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione in ambito regionale dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attivita' culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato puo' intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unita' giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. .

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