Senato: accordo in extremis La riforma approda in aula

Giovedì, 10 Luglio 2014
- Roma, 10 lug. - La commissione Affari costituzionali ha dato disco verde alla composizione del nuovo Senato. Senato della Repubblica, e' questo il testo uscito dalla commissione che modifica l'articolo 57 della Costituzione, e' composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori che possono essere nominati dal presidente della Repubblica. I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano eleggono metodo proporzionale - viene cambiato cosi' l'emendamento presentato dalla relatrice - i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Nessuna regione puo' avere un numero di senatori inferiore a due. Ciascuna delle province autonome di Trento e Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi fra le regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica fra i consiglieri regionali e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consiglio. Il nuovo testo elaborato dalla commissione e' a firma della relatrice presidente della commissione, Anna Finocchiaro. Questa parte del testo non e' firmata da Roberto Calderoli che ha dichiarato di condividerne il contenuto, secondo quanto si apprende, ma aspetta la formulazione definitiva. Nel testo della presidente Finocchiaro ci sono anche le norme transitorie che, in attesa della legge ordinaria che le disciplinera', da' conto delle modalita' di calcolo dei voti in sede di prima applicazione. .

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