Il termine indica il meccanismo di garanzia secondo cui il lavoratore ha diritto alla salvaguardia del criterio di calcolo precedentemente acquisito prima dell'entrata in vigore di Riforme che peggiorano il sistema di calcolo dell'assegno pensionistico.
L'opzione è utilizzata prevalentemente per accedere alla pensione con requisiti anagrafici e contributivi ridotti o per riscattare la laurea con il criterio agevolato da lavoratori in possesso di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 in cambio di una decurtazione della misura dell'assegno.
Per gli iscritti alla gestione pubblica privi di anzianità tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995 il calcolo della rendita non può essere effettuato a causa di una lacuna amministrativa.
Tutti i trattamenti liquidati a decorrere dal 1° luglio 2017 saranno ricalcolati con il sistema contributivo, anche per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995. I chiarimenti in un documento dell'INPS.
I chiarimenti riguardano i soggetti che hanno un'anzianità contributiva tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995. Aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità sino al 31.12.1995.
L'indennità non è pensionabile nella prima quota di pensione e non forma oggetto di maggiorazione del 18% ai sensi della legge n. 177/76.
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