Tra i principali dubbi che spesso coinvolgono i lettori uno riguarda il meccanismo di riconoscimento della contribuzione nella gestione separata dell'Inps. In effetti l'articolo 2. co. 29 della legge 335/1995 prevede che il lavoratore iscritto alla gestione separata ha diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento solo se l'importo corrisposto non è inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dell'articolo 1, co. 3 della legge 233/1990 per gli artigiani e commercianti.
In caso di contribuzione annua inferiore a questo importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata e vengono attribuiti temporalmente al periodo corrispondente a partire dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza del periodo riconoscibile senza tener conto delle frazioni di mese. Ad esempio per l'anno 2021 il minimale contributivo è ammontato a 15.953€ per cui l'accredito di un mese di contribuzione è possibile in presenza di un reddito di almeno 1.329,42€ (15.953/12).
In altri termini l’obbligo contributivo alla Gestione separata, secondo il “principio di cassa”, nasce al momento dell’effettivo pagamento al collaboratore e la contribuzione è accreditata – indipendentemente dal mese di effettivo versamento all’INPS - dal 1° gennaio dell’anno del pagamento del compenso per coloro che sono già iscritti alla Gestione, oppure dal primo mese d’iscrizione per i nuovi iscritti. E qualora la contribuzione versata nell’anno non raggiunga il predetto minimale si ha copertura contributiva di un numero di mesi inferiore a 12.
Per esempio un iscritto con un reddito annuo di 2.000 euro otterrà, ai fini del diritto, la copertura di un solo mese di contribuzione, e cioè del mese di gennaio, a prescindere dal periodo temporale di realizzazione del reddito. Viceversa se l'iscritto riceve redditi elevati, superiori cioè al “minimale”, la copertura dei 12 mesi si raggiunge con i versamenti dei soli primi mesi dell’anno.
Nella gestione separata è presente, inoltre, un massimale contributivo fissato per il 2021 in misura pari a 103.055€; ciò significa che al raggiungimento del “massimale” di reddito annuo, non è più dovuto alcun contributo. Pertanto i compensi percepiti oltre tale limite e successivamente ad esso non danno luogo a versamento contributivo né sono valorizzati ai fini pensionistici.
Niente cumulo
Se nello stesso anno coesistono rapporti di lavoro suassobordinato e/o altre attività che danno titolo ad iscrizione alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le retribuzioni derivanti da tali attività non si cumulano con i redditi assoggettati a contribuzione nella gestione seperata. Pertanto, in tali ipotesi, gli assicurati hanno distinti massimali.