Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

In Gazzetta la Circolare della Funzione Pubblica che obbliga le pubbliche amministrazioni a collocare forzosamente in pensione i dipendenti che abbiano maturato un diritto a pensione prima della Riforma Fornero.

Kamsin E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.

La Circolare ribadisce che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione dovrà esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, cioè al perfezionamento dei 65 anni.

Il provvedimento precisa inoltre che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, poi, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età (questo vincolo anagrafico appare superato sino al 31.12.2017). Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.

L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).

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Il 2015 per il governo, a proposito di finanza locale, deve essere l'anno che introduce la cosiddetta 'local tax' e supera il patto di stabilità interno.

Kamsin Il governo mette nero su bianco l’intenzione di arrivare nel 2016 ad una riforma delle tasse sulla casa, con il superamento dell’Imu e, probabilmente, della nuovissima Tasi. Nel Documento di economia e finanza che sarà varato venerdì, l’esecutivo annuncia infatti l’intenzione di modificare nuovamente il fisco sugli immobili arrivando a una "local tax comunale" che assorba le imposte sulla casa ed alcuni tributi di competenza municipale. Il riordino dovrebbe trovare spazio all'interno della prossima legge di Stabilità. 

Sulle abitazioni principali l'ipotesi di partenza, elaborata a fine dicembre dai tecnici del Mef, è quella di introdurre un'aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille piu' una detrazione standard di 100 euro. Dovrebbero esserci aliquote diversificate per case di lusso, quelle abitate da portatori di handicap gravi e nuclei familiari con piu' di tre figli. Sulle seconde case il prelievo ipotizzato è, al massimo, del 12 per mille.

Nelle intenzioni del Governo c'è poi il riordino di Tosap, Cosap e tassa sulle affissioni, le cd. imposte locali minori: gli esercizi, secondo le anticipazioni di Palazzo Chigi, pagheranno 120 euro al metro quadro all'anno (da calcolare in base al periodo di effettiva occupazione), salvo conguaglio in caso di diversa delibera comunale. I Comuni, infatti, avranno possibilità di determinare diversamente il canone patrimoniale di concessione o di autorizzazione. Presupposto per l'assoggettamento al nuovo canone locale è l'occupazione, anche abusiva, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile di Comuni e Province.

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L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Via libera definitivo all'anticipo del TFR in busta paga. Entra oggi in vigore il Dpcm 29/2015 con il quale i lavoratori dipendenti del settore privato potranno richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del TFR (il cd. Quir).

La scelta può essere effettuata da tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, i quali abbiano una anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno 6 mesi ad esclusione però dei lavoratori domestici e del settore agricolo. Una volta effettuata la scelta il vincolo sarà triennale ed irrevocabile, il vincolo durerà infatti sino al 30 Giugno 2008.

La domanda. Basterà una semplice richiesta all'ufficio del personale della propria azienda (qui il fac-simile del modulo per la domanda) e quel tesoretto che di solito si riscuote al pensionamento o che è stato dirottato al fondo pensione, andrà ad aumentare lo stipendio di ogni mese per un arco di tre anni.

Una volta che il datore di lavoro ha accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per il lavoratore, l'erogazione della Quir sarà operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza (quindi se si fa domanda ad aprile la prima tranche sarà corrisposta dal 1° maggio), fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.Nelle aziende che hanno meno di 50 dipendenti e che accederanno al finanziamento garantito dal Fondo di garanzia Inps, la liquidazione mensile del Tfr avverrà dal terzo mese successivo a quello dell'istanza; per chi fa domanda ad aprile, ad esempio, l'erogazione avverrà a luglio.

Il Calcolo. Per il calcolo, la Quir è pari alla misura integrale della quota maturanda del Tfr determinata in base alle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, al netto del contributo previsto dalla legge 297/1982. L'importo così determinato è assoggettato a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e usufruisce delle misure compensative dettate dal Dlgs 252/2005 (esonero del versamento al Fondo di garanzia per il Tfr). Per i lavoratori ai quali si liquida mensilmente la Quir, non valgono gli obblighi di versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al fondo di Tesoreria Inps.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

Da un punto di vista reddituale inoltre la misura dovrebbe comportare diversi effetti per il lavoratore. Infatti le elargizioni saranno cumulate con il reddito del periodo d'imposta che quindi, come già anticipato, sarà tassato in modo ordinario, incidendo altresì sulla determinazione delle detrazioni d'imposta, degli assegni familiari e dell'ISEE. La somma sarà tuttavia esclusa dal reddito complessivo valutabile ai fini della percezione del bonus di 80 euro, anch'esso confermato nella legge di stabilità. Il TFR in busta paga inoltre non sarà soggetto a contribuzione previdenziale.

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L'opzione sarà  preclusa ai lavoratori del pubblico impiego e ai lavoratori domestici e del settore agricolo. Chi opera per la liquidazione mensile del TFR sarà vincolato alla sua decisione fino alla scadenza del triennio.

Kamsin Operazione TFR in busta paga ai nastri di partenza. Dal prossimo 3 aprile i lavoratori dipendenti (con eccezione dei dipendenti pubblici) potranno chiedere l'anticipo della liquidazione (pari al 6,91 per cento della retribuzione lorda) con lo stipendio secondo quanto previsto dal Dpcm 29/2015. L'operazione, prevista dalla legge di stabilità 2015 per aiutare i consumi, deve essere valutata attentamente perché è irreversibile (una volta esercitata l'opzione si resta vincolati sino al 30 Giugno 2018) e può essere penalizzante dal punto di vista fiscale e previdenziale.

Per chi presenterà la domanda ad aprile, l'erogazione della quota integrativa della retribuzione (Quir), partirà dal 1° maggio, cioè dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Tempi piu' lunghi per i dipendenti delle aziende con meno di 50 dipendenti, che accedono al finanziamento con la garanzia dello stato: costoro dovranno attendere 3 mesi dalla formalizzazione dell'istanza. Pertanto, chi fa domanda ad Aprile, otterrà la liquidazione della prima rata dal 1° luglio.  

Hanno diritto alla liquidazione anticipata del TFR tutti i dipendenti privati, con eccezione degli statali, che abbiano una anzianità aziendale di almeno 6 mesi di servizio. E' escluso il personale domestico, i lavoratori agricoli, dipendenti da aziende sottoposti a procedure concorsuali, o che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento economico. Esclusi, inoltre, i dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.

La Tassazione - L'operazione comporterà tuttavia che tali somme saranno soggette a tassazione ordinaria, con applicazione dell'aliquota marginale Irpef e delle addizionali, mentre sull'importo erogato a fine rapporto a titolo di TFR avrebbe subito la tassazione separata, che è una tassazione Irpef (escluse addizionali) agevolata in quanto si tiene conto del fatto che la somma è maturata nel corso del rapporto a fronte di un'erogazione differita al momento della cessazione.

 

 

Di conseguenza, immaginando una aliquota marginale media del 27 per cento, per ogni 100.000 euro corrisposti ai dipendenti lo Stato chiederà 27mila euro di imposte. A guadagnarci dunque, oltre che i lavoratori, sarà soprattutto lo Stato considerato infatti che se il TFR restasse in azienda, o venisse trasferito alla tesoreria dell'Inps o alla previdenza complementare, le entrate dello Stato si attesterebbero ad un livello molto più basso.

Ad essere colpiti saranno anche i fondi pensione. Questi rischiano di perdere una delle piu' importanti fonti di introiti costitutiti proprio dal TFR trasferito dai lavoratori dipendenti.

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E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che sposta al 31 marzo il termine per saldare l'Imu sui terreni montani relativa all'anno 2014. Confermate le regole di esenzione per i terreni totalmente montani.

Kamsin E' stata pubblicata in Gazzetta la legge 19/2015 che converte il decreto legge 4/2015 in materia di esenzione imu per i terreni montani. Con la definitiva entrata in vigore del provvedimento i contribuenti che devono ancora versare l’Imu 2014 sui terreni avranno tempo sino al 31 marzo per effettuare il pagamento del tributo, la cui scadenza era fissata lo scorso 10 febbraio,  senza incappare in sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda il versamento, ricordiamo innanzitutto chi è tenuto a presentarsi alla cassa. Al riguardo, il provvedimento ha abbandonato il criterio altimetrico introdotto dal dm 28 novembre 2014, che aveva suddiviso i comuni in tre fasce (fino a 280 metri, fra 281 e 600 metri e oltre i 600 metri) in base all’altitudine del centro. Il nuovo regime, invece, modula le esenzioni a seconda che gli enti siano riconosciuti come totalmente o parzialmente montani, tassando sempre e comunque i terreni ubicati in municipi non montani. Per capire quale caso si rientra occorre accedere al sito dell’Istat e verificare il codice riportato nella colonna «R» rubricata «comune montano», che potrà essere «T» (totalmente montano), «P» (parzialmente montano), «NM» (non montano).

Nel primo caso (comuni totalmente montani), l’Imu non è dovuta (e, se versata nel 2014, può essere chiesta a rimborso). Nel secondo caso (comuni parzialmente montani), sono esenti solo i terreni afferenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agri- cola (Iap). L’esenzione spetta anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e Iap, purché il concedente abbia egli stesso la medesima qualifica. Nel terzo caso (comuni non montani), tutti i terreni sono assoggettati al prelievo.

Per il 2014, tuttavia, restano valide tutte le esenzioni previste dal dm di novembre, anche se non confermate dal provvedimento successivo. Quindi non devono versare l’Imu 2014: a) i terreni agricoli (anche non coltivati) ubicati i comuni con altitudine superiore a 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); b) i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat); c) i terreni agricoli (anche non coltivati) concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ubicati i comuni con altitudine tra 281 e 600 metri (anche se non inclusi nell’elenco Istat).

Le regole per la determinazione dell'imposta. Non sono invece mutate le regole per la determinazione di quanto si deve pagare. La base imponibile si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130, che scende a 75 per i coltivatori diretti e gli Iap. A favore di questi ultimi, inoltre, è prevista una franchigia di 6 mila euro e una riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32 mila euro. Quanto all’aliquota, infine, per il 2014 si applica quella «di base» stabilita dalla legge (7,6 per mille), salvo che l’ente non abbia approvato una specifica aliquota per i terreni. La stessa aliquota dovrà essere utilizzata per calcolare l’acconto 2015, mentre per il saldo si dovrà tenere conto delle eventuali decisioni assunte dai sindaci nei prossimi mesi.

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