Il regime di codatorialità utilizzabile per assumere un dipendente da imprese appartenenti al contratto di rete non può essere utilizzato per adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle per il quale è stato assunto. Anche per queste assunzioni, infatti, resta intangibile il regime dello «ius variandi» che garantisce il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento. Lo precisa, tra l'altro, la nota dell'Ispettorato del Lavoro n. 315/2022 i cui contenuti sono stati già in parte analizzati sulla pagine di questa rivista.
I chiarimenti riguardano le imprese retiste, cioè quelle imprese che hanno scelto di regolare i propri interessi comuni attraverso il contratto di rete, per abbattere i costi e sfruttare le economie di scala. Il recente Decreto del ministero del lavoro n. 205/2021 ha aggiornato gli adempimenti sul fronte giuslavoristico prevedendo che sia una sola impresa, individuata come referente, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie (Co) in materia di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei lavoratori dipendenti da impiegare anche presso le altre aziende appartenenti alla rete (cd. «regime di codatorialità»).
Mansioni blindate
L'operazione tuttavia ha dei limiti precisi. In primo luogo l'Inl spiega che il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore assunto in regime di codatorialità viene definito in base alla classificazione dell’impresa che ha effettuato la comunicazione obbligatoria (cioè quella referente del gruppo). Fa fede, pertanto, la categoria, il livello e delle mansioni assegnate al lavoratore nel contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.
Ne consegue che il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione del disposto dell’art. 2103 c.c. del codice civile, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento. Per cui non è possibile sfruttare lo strumento per adibire il lavoratore ad una mansione inferiore.
Maggiore tutela
Non solo. Per evitare abusi è introdotto pure un meccanismo di “maggior tutela” per il lavoratore che, per via della codatorialità, si ritrovi a svolgere prestazioni presso imprese che applicano Ccnl differenti. Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo. A tal fine, le registrazioni sul libro unico del lavoro dovranno riportare l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
Regime di Solidarietà
Infine una terza limitazione riguarda il regime di solidarietà dei co-datori di lavoro. L'Inl spiega, infatti, che con questa forma tutti i co-datori assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un’unica impresa; pertanto l'adempimento dei relativi obblighi può essere richiesto, per intero, a ciascuno di loro. Fa eccezione a questo principio il «distacco in rete» ove il lavoratore è coinvolto in un rapporto bilaterale tra impresa distaccante e impresa distaccataria, imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità.