Diffuse dall'INPS le istruzioni operative per la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2021 a favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Le indicazioni sono contenute nel messaggio n. 884/2022 che segue le istruzioni già fornite nella Circolare n. 14/2022.
La novità discende dall'articolo 3-quater del dl n. 146/2021 convertito con legge n. 215/2021 con cui il legislatore ha rinnovato una analoga misura prevista per i mesi di gennaio e febbraio 2021 per alleviare le sofferenze del settore sportivo pesantemente colpito dall'emergenza sanitaria in corso.
Sospensione contributiva
La sospensione riguarda il periodo di paga di novembre 2021 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti. Nella compilazione del flusso uniemens, per il periodo di paga novembre 2021, i datori di lavoro con dipendenti dovranno utilizzare nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N978" avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi)”.
I datori di lavoro committenti (cioè tenuti al versamento dei contributi a favore di collaboratori iscritti alla gestione dei parasubordinati) dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “37”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Art. 3-quater d.l. n. 146/2021. Validità dal 1 al 31 dicembre 2021 periodo di competenza 11/2021”.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza di novembre 2021 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensiva, entro il 28 febbraio 2022, un flusso regolarizzativo, variando la sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice indicato e del relativo importo.
Resta inteso che i versamenti già effettuati non possono dar luogo a rimborso.
Ripresa dei versamenti
Il versamento dei contributi sospesi può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di nove rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata entro il 31 marzo 2022. Il pagamento si effettua tramite F24.
Documenti: Messaggio Inps 884/2022