Bernardo Diaz
Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.
Pensioni, Al via le operazioni per il Conguaglio dei contributi
Mercoledì, 29 Dicembre 2021Le istruzioni Inps in occasione del nuovo anno. Le differenze contributive potranno essere sistemate dai datori di lavoro entro il mese di febbraio.
Amianto, Ok alla pensione di inabilità per gli ammalati da patologie asbesto correlate
Domenica, 04 Dicembre 2016La Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera ad un emendamento che riconosce la pensione di inabilità ad ampio raggio agli ammalati da gravi patologie asbesto correlate.
Tasi 2015, ecco le regole per gli immobili in comodato
Lunedì, 25 Maggio 2015Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.
Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
seguifb
Zedde
Pensioni, Fuori dalle Pa chi ha raggiunto la quota 96 entro il 2011
Martedì, 05 Maggio 2015In Gazzetta la Circolare della Funzione Pubblica che obbliga le pubbliche amministrazioni a collocare forzosamente in pensione i dipendenti che abbiano maturato un diritto a pensione prima della Riforma Fornero.
Kamsin E' stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 con la quale Palazzo Vidoni ha individuato con precisione i limiti e le modalità per l'esercizio del potere di collocare in pensione d'ufficio i dipendenti pubblici.
La Circolare ribadisce che i dipendenti che hanno maturato il requisito di accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011 (in pratica la vecchia quota 96) rimangono soggetti al regime di accesso al pensionamento previgente (anche in applicazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101). Pertanto nei confronti di questi dipendenti l'amministrazione dovrà esercitare il recesso al raggiungimento del limite ordinamentale, cioè al perfezionamento dei 65 anni.
Il provvedimento precisa inoltre che tutte le amministrazioni nonché le Authority potranno, poi, facoltativamente, procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei propri dipendenti quando maturano i requisiti per l'anzianità contributiva (42 anni e sei mesi se uomini, 41 e sei mesi se donne) e hanno compiuto 62 anni di età (questo vincolo anagrafico appare superato sino al 31.12.2017). Prima di agire l'amministrazione dovrà dare un preavviso di sei mesi (il preavviso potrà essere anche comunicato in anticipo rispetto alla realizzazione dei relativi presupposti). La facoltà in parola è tuttavia preclusa nei confronti dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa (i primari), i magistrati, il personale difesa e soccorso pubblico e i professori universitari.
L'altro punto è la conferma dell'abolizione del trattenimento in servizio. Quando il lavoratore ha raggiunto l'età per la vecchiaia non potrà piu' chiedere di restare in servizio, come accadeva in passato, al fine di maturare una pensione piu' succulenta. C'è solo una deroga. Le amministrazioni, infatti, non dovranno comunque penalizzare i lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età, non hanno i contributi pieni: in questo caso è prevista infatti la possibilità di permettere il proseguimento dell'impiego fino ai 70 anni (più l'adeguamento alla speranza divita).
seguifb
Zedde
Local Tax, dal 2016 Imu e Tasi saranno assorbite in un unico tributo
Mercoledì, 08 Aprile 2015Il 2015 per il governo, a proposito di finanza locale, deve essere l'anno che introduce la cosiddetta 'local tax' e supera il patto di stabilità interno.
Kamsin Il governo mette nero su bianco l’intenzione di arrivare nel 2016 ad una riforma delle tasse sulla casa, con il superamento dell’Imu e, probabilmente, della nuovissima Tasi. Nel Documento di economia e finanza che sarà varato venerdì, l’esecutivo annuncia infatti l’intenzione di modificare nuovamente il fisco sugli immobili arrivando a una "local tax comunale" che assorba le imposte sulla casa ed alcuni tributi di competenza municipale. Il riordino dovrebbe trovare spazio all'interno della prossima legge di Stabilità.
Sulle abitazioni principali l'ipotesi di partenza, elaborata a fine dicembre dai tecnici del Mef, è quella di introdurre un'aliquota standard al 2,5 per mille e massima al 5 per mille piu' una detrazione standard di 100 euro. Dovrebbero esserci aliquote diversificate per case di lusso, quelle abitate da portatori di handicap gravi e nuclei familiari con piu' di tre figli. Sulle seconde case il prelievo ipotizzato è, al massimo, del 12 per mille.
Nelle intenzioni del Governo c'è poi il riordino di Tosap, Cosap e tassa sulle affissioni, le cd. imposte locali minori: gli esercizi, secondo le anticipazioni di Palazzo Chigi, pagheranno 120 euro al metro quadro all'anno (da calcolare in base al periodo di effettiva occupazione), salvo conguaglio in caso di diversa delibera comunale. I Comuni, infatti, avranno possibilità di determinare diversamente il canone patrimoniale di concessione o di autorizzazione. Presupposto per l'assoggettamento al nuovo canone locale è l'occupazione, anche abusiva, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile di Comuni e Province.
Seguifb
Zedde