Bernardo Diaz

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Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

Varia da città a città anche la soglia sotto la quale l’imposta non va versata: i Comuni possono modificare quella nazionale fissata a 12. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12.

Kamsin Ultime ore per il pagamento dell'acconto Tasi "ritardato" in oltre 5mila Comuni italiani che hanno deliberato le aliquote entro lo scorso 10 Settembre. I contribuenti che ancora non hanno versato l’acconto devono verificare oltre alle aliquote applicate dal proprio Comune per l’abitazione principale e per gli altri immobili anche la presenza delle eventuali detrazioni da calcolare: nella maggior parte dei casi sono decrescenti al crescere della rendita catastale, ma spesso le amministrazioni comunali hanno collegato gli sconti alla situazione familiare o anche al reddito eventualmente misurato attraverso l’Isee. L'altra problematica è quella che riguarda gli importi minimi, sotto i quali l'obbligo di pagamento decade. La questione riguarda soprattutto gli inquilini, sui quali grava una quota di Tasi compresa fra il 10 e il 30%, e i proprietari di abitazioni principali medio-piccole in Comuni che prevedono detrazioni.

La soglia indicata dalla legge è di 12 euro ma i Comuni possono stabilire una soglia inferiore. E molti lo hanno fatto per non perdere anche quei pochi "spiccioli" che possono racimolare. A Roma ad esempio la Tasi non si paga se l’imposta risulta pari o inferiore ai 10 euro, mentre per l’Imu il limite è rimasto a quota 12. Di recente inoltre è stato cancellato anche il vecchio importo (30 euro) sotto il quale non era possibile effettuare accertamenti: l'autonomia comunale è assoluta e anche questa soglia va cercata nel regolamento del tributo o nel regolamento generale delle entrate. Quanto alla riscossione, esiste un limite minimo (10 euro) quando viene effettuata a mezzo ruolo da Equitalia, ma non quando è svolta con ingiunzione dal Comune: in ogni caso, sotto certi importi qualsiasi azione non è piu' conveniente da un punto di vista economico per l'ente.

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L'ente locale può deliberare la riduzione dell'aliquota di base dell'1 per mille fino al suo azzeramento o decidere l'aumento entro il 3,3 per mille.

Kamsin Anche gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono soggetti alla tassa sui servizi comunali indivisibili. In materia di Tasi infatti non è stato riproposto quanto previsto dall'articolo 2 del dl 102/2013 che ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria dei cosiddetti immobili merce, cioè quegli immobili alla cui realizzazione vendita è diretta l'attività dell'impresa.

In definitiva gli immobili di tali imprese non sono soggetti al pagamento dell'Imu durante il periodo in cui permane la destinazione d'uso è sempre che non siano posti in locazione. Mentre per quanto riguarda la Tasi in assenza di una esplicita previsione previsione legislativa l'esenzione Imu non viene estesa.

Per quanto riguarda i fabbricati "merce" pertanto la Tasi dovrà essere versata in due rate (16 Ottobre in acconto e 16 Dicembre a saldo) per i fabbricati che si trovano nei Comuni che hanno deliberato entro il 10 settembre oppure in un'unica soluzione entro il 16 dicembre qualora gli immobili si trovino in Comuni che non hanno provveduto ad inviare le deliberazioni entro il 10 settembre.

L'aliquota base è pari all'1 per mille ma le delibere locali possono aver previsto, per tali immobili, un aumento o una riduzione sino al suo completo azzeramento. In caso di aumento tuttavia i Comuni sono tenuti a rispettare il vincolo massimo del 2,5 per mille (incrementabile di un ulteriore 0,8 per mille se il Comune ha previsto specifiche detrazioni sull'abitazione principale). Sugli immobili "merce" pertanto sarà dovuta un'imposta con aliquota pari all1 per mille in tutti quei Comuni che non hanno provveduto a deliberare alcunché; negli altri casi sarà dovuta una aliquota variabile che può arrivare sino al 3,3 per mille.

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I detentori dovranno versare una percentuale oscillante tra il 10 ed il 30 del tributo complessivamente dovuto dal proprietario dell'immobile. Il Comune non può chiedere al proprietario la parte di tributo non pagata dal detentore.

Kamsin Devono pagare la Tasi non solo i proprietari ma anche i detentori cioè coloro che utilizzano un bene immobile senza esserne proprietari. È questa una delle principali differenze rispetto all'IMU. Da quest'anno sono dunque chiamati alla cassa anche i comodatari e gli inquilini. Diventa dunque essenziale per l'inquilino conoscere come dovrà adempiere all'obbligo tributario. L'importo a carico dei detentori varia tra il 10 e il 30 per cento della Tasi complessiva secondo quanto stabilito nel regolamento comunale. In mancanza di indicazioni il detentore dovrà pagare il minimo del 10 per cento. Vediamo alcune

Quali sono le aliquote da utilizzare? L'aliquota deve essere individuata sulla base della posizione del proprietario il quale, di regola, pagherà la Tasi con l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. L'inquilino, pertanto, pur se ha stabilito nell'immobile la sua residenza dovrà prendere visione delle aliquote stabilite dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale. Qualora ad esempio il Comune abbia deciso l'aliquota dell'1 per mille per i locali diversi dall'abitazione principale il detentore dovrà utilizzare tale aliquota. Potrebbe anche accadere che il Comune ha applicato la Tasi solo sulle abitazioni principali lasciando l'Imu solo sulle seconde case. In tal caso dunque nè l'inquilino nè il proprietario dovranno presentarsi alla cassa alla scadenza del prossimo 16 Ottobre.

In caso di mancato adempimento dell'obbligazione tributaria il Comune può rivolgersi al proprietario? La risposta in tal caso è negativa in quanto il possessore detentore sono titolari di autonomi obbligazioni d'imposta. Ciò determina che il tributo non versato dal detentore non potrà mai essere richiesto al proprietario e viceversa.

L'altra particolarità sta nel fatto che, in caso di utilizzo dell'immobile di durata inferiore a 6 mesi, l'inquilino non sarà chiamato a pagare alcunchè: la Tasi, in questa ipotesi, dovrà essere interamente pagata dal proprietario.

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Il regime speciale interessa anche gli immobili del personale delle forze armate. Le abitazioni sono assimilate per legge all'abitazione principale e dunque escluse dal pagamento dell'Imu, tranne se si tratta di abitazioni di lusso. In entrambi i casi sono soggette a Tasi.

Kamsin L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia paga la Tasi sulla base delle aliquote stabilite dal Comune per l'abitazione principale.

E' quanto prevede la normativa in materia di imposta sui servizi indivisibili che ha, nei fatti, assimilato ex lege gli immobili in parola alle abitazioni principali.

Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune.

E' il caso, secondo quanto ricordato nelle Faq del Mef sulla Tasi, del militare che ha la casa a Palermo, in comproprietà con la moglie, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma. Ebbene il militare, senza l'assimilazione avrebbe pagato sull'immobile a Palermo la Tasi con l'aliquota prevista per le seconde case, invece, stante l'operatività dell'assimilazione all'abitazione principale, il militare pagherà la Tasi con l'aliquota prevista dal Comune per l'abitazione principale applicando le eventuali detrazioni stabilite dal Comune.

L'immobile in parola sarà poi esente anche da Imu a meno che sia di "lusso" (cioè rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ai fini Imu opera infatti l'assimilazione introdotta dal Dl 102/2013 che però aveva specificato che l'agevolazione non poteva operare in caso di fabbricati di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9. Questa limitazione però non è stata riproposta ai fini Tasi con la conseguenza che l'assimilazione all'abitazione principale opera ex lege anche per i fabbricati di lusso.

In pratica quindi l'abitazione principale assimilata ex lege seguirà il medesimo trattamento delle altre abitazioni principali: se non è di lusso, sarà esclusa dal pagamento dell'Imu, ma soggetta a Tasi, se è di lusso, pagherà entrambi i tributi (ai fini Imu si applicherà l'aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune compresa la detrazione).

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Una norma del decreto legge Sblocca Italia prevede l'introduzione del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobile. Spariscono inoltre le imposte di registro e di bollo per la registrazione di un contratto in cui si prevede la riduzione del canone locatizio. 

Kamsin Completa esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. E' quanto prevede l'articolo 19 del Dl 133/2014 (il cd. decreto Sblocca Italia). Il legislatore con la norma in questione ha dunque inteso sollevare dal pagamento delle imposte di bollo per quelle modifiche contrattuali "minori" che prevedono la riduzione del canone locatizio. Com'è noto la normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato.

Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).

Il decreto legge di recente approvato prevede anche ulteriori facilitazioni in materia locatizia. Oltre all'introduzione dell'agevolazione fiscale per chi acquista un immobile nuovo e lo concede in locazione (misura per la quale tuttavia si attende la pubblicazione di un apposito decreto Infrastrutture-Economia), per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, il decreto legge "Sblocca Italia" prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (cioè con canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Con la novella viene dunque meno la normativa attuale che prevede la nullità di ogni pattuizione tra le parti diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge sull'equo canone.

La legge inoltre ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.

A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile: il regime e gli effetti della trascrizione del contratto sono ad esempio mutuati dalla disciplina del contratto preliminare di compravendita; gli obblighi di inventario e di garanzia, nonché la ripartizione delle spese relative all'immobile sono tratti dalla disciplina del rapporto di usufrutto. Sono inoltre disciplinati gli effetti dell'inadempimento del contratto e della dichiarazione di fallimento delle parti, ed è esteso (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea) il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali.

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