Bernardo Diaz

Bernardo Diaz

Bernardo Diaz, dottore commercialista collabora con PensioniOggi.it dal novembre del 2015.  

L'obiettivo del Governo è unificare le mille norme che riguardano le due imposte e anche le tante scadenze ora previste. L'Idea è quella di prevedere, ritornando alle regole della vecchia Imu, due sole scadenze a metà Giugno e a Metà Dicembre.

Kamsin Una tassa unica sulla casa che concentri Imu e Tasi. E dal 2016, forse, anche la Tari. La nuova tassa sarà caratterizzata, per le abitazioni principali da detrazioni standard sulle quali i comuni non avranno possibilità di intervenire. A prometterlo è stato nei giorni scorso lo stesso premier Matteo Renzi, secondo cui dal prossimo anno ci sarà un’unica tassa comunale, una local tax, come accade in tutti i principali paesi europei con cui i cittadini contribuiranno al buon funzionamento dei servizi locali, "e che sarà l’unico balzello da pagare per casa, strade, asili, giardini e servizi". La situazione attuale, che vede presenti due imposte, Imu e Tasi, del resto non è piu' sostenibile in quanto troppo complessa.

La totale libertà lasciata ai sindaci nelle decisioni su detrazioni ed aliquote applicabili ha prodotto oltre 200mila combinazioni possibili.  Le abitazioni principali poi hanno detrazioni variabili, parziali e spesso complicate da calcolare. Con rischio errori dietro l'angolo. Senza considerare che le detrazioni non hanno cancellato il carattere regressivo della Tasi, che impone il pagamento a molti dei cinque milioni di immobili sempre esentati dall'Ici e dall'Imu e a molti altri appartamenti, sempre medio-piccoli, presenta un conto più pesante rispetto alla vecchia imposta, garantendo invece sconti importanti alle case più grandi.

Per risolvere queste criticità il Governo dovrebbe prevedere la reintroduzione di sconti obbligatori da misurare in proporzione all'aliquota standard, che per l'abitazione principale sarà ovviamente più bassa rispetto a quella destinata agli altri immobili ma dovrebbe comunque alzarsi rispetto a quella della Tasi. Una ipotesi che dovrebbe segnare un ritorno indietro delle lancette al 2012 quando il Governo Monti introdusse l'Imu. L'imposta infatti prevedeva la presenza di una detrazione standard di 200 euro per le abitazioni principali piu' una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio con meno di 26 anni residente nell'immobile adibito ad abitazione principale

Ad ogni modo per i contribuenti il conto non dovrebbe cambiare di molto. E questo perchè nelle strategie del Governo l'aliquota Tasi del 2,5 per mille sulla prima abitazione resterà invariata e lo stesso avverrà per quel 10,6 per mille di tetto massimo Imu piu' Tasi. Sparirà quell'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille concessa da Palazzo Chigi per finanziare sgravi ed esenzioni in favore dei proprietari a reddito medio-basso. Prelievo che tuttavia non è stato utilizzato da molti Comuni.

Mentre per i locali di  imprese, negozi, alberghi e per gli altri immobili strumentali, la partita è sulla deducibilità. Il Governo dovrà infatti verificare la possibilità di dedurre integralmente l'imposta dall'imponibile Ires o Irpef. Attualmente infatti,le imprese possono dedurre integralmente la Tasi dal proprio imponibile, mentre la deducibilità dell'Imu è ferma al 20%.

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La legge consente ai Comuni di rivalersi nei confronti dei comproprietari che hanno già pagato la loro quota qualora uno degli altri non abbia adempiuto all'obbligo tributario.

Kamsin Una delle tante criticità della Tasi rispetto all'Imu è la singolare situazione che riguarda gli immobili in comproprietà. Ciò perché le regole di tassazione sono diverse per le due imposte. Infatti per quanto riguarda imposta municipale unica la legge prevede che ciascun proprietario è tenuto al pagamento dell'imposta sulla base della propria quota di possesso e con valutazione della propria situazione soggettiva.

Ad esempio se il comune ha stabilito un'agevolazione in favore di chi ha redditi al di sotto di una determinata soglia e un immobile è in proprietà di più soggetti dei quali uno solo ha tali requisiti, lo sconto sull'imposta potrà essere fatto valere solo dal contribuente che possiede i requisiti reddituali previsti dal Comune per fruire dell'agevolazione mentre, nei confronti dei contribuenti che non hanno diritto all'agevolazione, l'imposta verrà determinata senza considerare lo sconto.

Inoltre tra possessori non c'è alcuna solidarietà nel tributo. Pertanto, se uno dei comproprietari non adempie la propria obbligazione, il Comune non potrà richiedere la differenza dovuta agli altri comproprietari.

Le regole della Tasi invece sono diverse in quanto la normativa non menziona le quote di possesso. In altri termini il prelievo Tasi prescinde dalla misura della titolarità degli immobili come accade nella tassa sul prelievo di rifiuti, la Tari. E tra possessori c'è quindi piena solidarietà. Ciò significa che, in caso di mancato pagamento di tutto o di parte del tributo dovuto da parte di uno dei comproprietari, il Comune ha il diritto di rivolgersi per l'intero importo verso gli altri.

Differenze emergono anche per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'imposta. Come sottolinea l'Agefis, l'Associazione Geometri Fiscalisti, se infatti nell'IMU ciascun proprietario è tenuto al calcolo del tributo sulla base della propria posizione contributiva, nella Tasi la disciplina per il calcolo dell'imposta è una sola e, pertanto, le agevolazioni soggettive, secondo un'interpretazione strettamente letterale, non dovrebbero applicarsi. Ciò crea diversi problemi per la determinazione dell'imposta per quegli immobili in comproprietà tra piu' soggetti, dei quali uno solo ha diritto a fruire delle agevolazioni del Comune. Dato che l'obbligazione Tasi è unica le agevolazioni dovrebbe o estendersi a tutti i comproprietari oppure escludersi per tutti.

Si tratta di una interpretazione tuttavia inaccettabile da un punto di vista costituzionale, perché sarebbero violati i termini di parità e di trattamento di capacità contributiva. Pertanto, nonostante il tenore letterale della norma, anche la Tasi dovrà essere pagata da ciascun soggetto passivo sulla base della specifica situazione contributiva personale, come accade nell'Imu. Sullo stesso bene pertanto le aliquote potranno essere diverse in funzione di quanto stabilito dal Comune. 

Utile anche ricordare che la solidarietà nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria sussiste solo soggetti i possessori e detentori dall'altro, mentre non sussiste tra detentori e proprietari. In altri termini la quota non pagata dall'inquilino non può essere richiesta al proprietario. E se il possessore paga, per errore, tutta la Tasi dovuta complessivamente per l'immobile, non libera il detentore dal pagamento dall'obbligo di versare la sua quota (che com'è noto oscilla tra il 10 ed il 30% del tributo). 

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Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata.

Kamsin Nei contratti di affitto abitativi di cui alla legge 431/98, della durata di anni quattro con rinnovo di altri quattro (contratto libero) e della durata di anni tre con proroga di altri due (contratto agevolato), può verificarsi che il locatore abbia intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo (o anche commerciale, artigianale o professionale) proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado. Quando sussista la motivazione, tra quelle indicate, è consentito al locatore chiedere al conduttore la restituzione dell'immobile dato in affitto, subito al termine del periodo iniziale; alla prima scadenza può avvalersi della facoltà di negare motivatamente il rinnovo del contratto, dandone però comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.

Nella comunicazione del locatore di diniego di rinnovo del contratto, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla normativa, sul quale la disdetta è fondata; se la disdetta è troppo generica è nulla e non produce effetto, per cui il conduttore non è obbligato a rilasciare i locali e può beneficiare della prosecuzione per il secondo periodo contrattuale. La necessità di indicare il motivo in modo analitico serve a consentire, in caso di controversia, la verifica della serietà e della realizzabilità dell'intenzione invocata nella disdetta e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato.

E' stata peraltro ritenuta valida una disdetta data per l'intenzione generica di adibire l'immobile ad abitazione di un proprio figlio o nipote, con successiva individuazione (tra questi due) del reale beneficiario della casa solo con l'atto introduttivo del giudizio (Cassazione, Sent. 164/2013, n. 936). In un caso del genere, è bene però che il locatore rifletta sulla serietà delle proprie motivazioni prima di inviare (per tempo) la disdetta ed indichi le esatte generalità di chi dovrebbe andarci ad abitare; meglio non rischiare che la disdetta sia contestata dal conduttore interessato a proseguire nella locazione e sia poi considerata nulla in giudizio.

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articolo a cura A. Bosso - Confedilizia

I fabbricati rurali abitativi seguono la medesima disciplina applicabile per le normali case di abitazione. Il proprietario dovrà verificare le aliquote le agevolazioni previste dal Comune per l'abitazione principale.

Kamsin La Tasi deve essere pagata anche dai proprietari di fabbricati rurali mentre i terreni agricoli ne sono espressamente esclusi. E' quanto si desume dall'articolo 1, comma 669 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013). Secondo la legge dunque i terreni agricoli non sono soggetti alla Tasi ma scontano l'Imu con le modalità indicate dal decreto legge 201/2011 e successive modifiche.

Parimenti sono esclusi  dal pagamento del tributo i terreni edificabili dato che, a seguito delle precisazioni fornite dal ministero dell'Economia, si applica in loro favore quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 del DL 201/2011 secondo il quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (Iap) sui quali persiste l'esercizio dell'attività agricola.

I fabbricati agricoli invece sono sottoposti al tributo anche se con regole diverse. I proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale godono di una particolare agevolazione secondo la quale non possono essere chiamati a pagare in nessun caso una aliquota superiore all'1 per mille. Al Comune è quindi inibita qualsiasi aumento al di sopra di tale soglia. I proprietari dovranno comunque controllare le delibere in quanto il Comune può aver fissato una aliquota inferiore o può aver deciso di esentare tali beni dall'imposta.

I fabbricati rurali ad uso abitativo non godono invece di alcun beneficio e scontano quindi la nuova imposta in modo ordinario. È lasciato infatti ai Comuni il potere di manovrare l'aliquota Tasi la cui soglia massima non può superare il 2,5 per mille sino ad azzerarla. In tal caso quindi i proprietari dovranno verificare le aliquote fissate dal Comune per le abitazioni principali (e le eventuali detrazioni). In altri termini l'immobile rurale nel quale il proprietario risiede anagraficamente sconterà la Tasi con le agevolazioni previste per le abitazioni principali. Se il Comune non ha provveduto ancora all'invio delle delibere, la Tasi è dovuta con aliquota base all'1 per mille entro il prossimo 16 Dicembre.

È utile anche ricordare che le abitazioni rurali utilizzate dai lavoratori dipendenti impiegati in azienda agricola per un numero di giornate annue superiore a 100 sono considerati fabbricati strumentali e dunque seguono le relative regole con l'aliquota massima dell'1 per mille. Qualora il fondo rustico sia concesso in affitto per i fabbricati rurali la Tasi è dovuta dell'affittuario una percentuale fissata dal Comune dal 10 al 30 per cento.

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Una norma del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione consente alle Pa di collocare in quiescenza forzosa i dipendenti che abbiano raggiunto i 41 anni e 6 mesi di contributi e 62 anni di età. Ma l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Kamsin Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni incluse le autorita' indipendenti, possono, al perfezionamento dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini) risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi al perfezionamento del 62° anno di età. 

E' quanto ha previsto l'articolo 1 del Decreto legge di Riforma della Pubblica Amministrazione (Dl 90/2014) che ha dunque esteso e reso strutturale la facoltà prevista - in via temporanea sino al 31 Dicembre 2014 - dall'articolo 72 del Dl 112/2008.

Per effetto della modifica, pertanto, i dipendenti pubblici potranno, al perfezionamento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata e al compimento dell'età di 62 anni, essere collocati in pensione d'ufficio dalla Pubblica Amministrazione. L'esercizio del potere unilaterale da parte dell'ente non è tuttavia discrezionale. La legge infatti lo riconduce ad una scelta motivata dalla quale emergano determinate "esigenze organizzative" dell'ente (come ad esempio la soppressione di una determinata struttura o area di attività in cui il dipendente presta servizio) nonchè ai "criteri di scelta applicati" nell'individuazione dei destinatari del collocamento a riposo d'ufficio.

La precisazione è importante in quanto, qualora la scelta non sia adeguatamente sorretta da tali motivazioni (oggettive e soggettive) il dipendente pubblico potrà impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento contestando la mancanza di uno dei requisiti di legge.

Interessate dalla misura sono tutte le amministrazioni dello Stato come individuate dall'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2011. Vi rientrano pertanto anche gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La legge precisa inoltre che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro può essere esercitata, con le medesime condizioni, nei confronti dei dirigenti medici del ruolo sanitario ma in tal caso non prima dei 65 anni. Mentre sono esclusi i magistrati, professori universitari, Avvocati e Procuratori dello Stato e i primari.

Il grafico sottostante mostra gli effetti del Dl 90/2014 sui lavoratori del comparto pubblico che hanno raggiunto un diritto a pensione anticipata prima dell'età della vecchiaia.

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