Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Anche il prossimo anno le pensioni erogate dall'Inps saranno pagate il primo giorno bancabile del mese ad eccezione del mese di Gennaio. Le date di pagamento per il 2022.
A quasi un anno dall'approvazione della Legge Delrio non risulta ancora completa la normativa per regolare la mobilità dei dipendenti dichiarati in soprannumero.

Kamsin Giorni cruciali per il destino dei lavoratori delle province. Gli enti territoriali, svuotati oramai delle proprie funzioni, ai sensi della Legge Delrio (Legge 56/2014) devono individuare nominativamente i dipendenti in esubero destinatari della mobilità introdotta dalla legge 190/2014 attraverso il portale lanciato da Palazzo Vidoni all'indirizzo www.mobilita.gov.it.

Si tratta questo di un passaggio fondamentale per l'attivazione dei percorsi "specifici" che la legge di stabilità ha individuato per la gestione di circa 15-20mila dipendenti pubblici interessati dal riordino delle funzioni provinciali. In primo luogo chi rientrerà nel programma di mobilità potrà accedere al pensionamento in deroga alla Legge Fornero (qualora sia stato già raggiunto un diritto a pensione con la vecchia normativa); coloro che lavorano nella agenzie per l'impiego, invece verranno assorbiti dalla nuova Agenzia nazionale prevista dal Jobs Act. Poi ci sono quei dipendenti che lavorano nella polizia provinciale che saranno ricollocati secondo il riordino delle polizie locali previsto con la legge di riforma della pubblica amministrazione appena approvata dal Senato.

Infine ci sono i dipendenti che dovranno subire un trasferimento vero e proprio il cui numero non è stato ancora chiarito ufficialmente (si parla di circa 15mila lavoratori). Si tratta dei dipendenti soprannumerari di funzioni non fondamentali per i quali la legge prevede la ricollocazione prioritaria presso le Regioni e gli enti locali e i loro enti strumentali e, in via subordinata, con le modalità presso le sedi territoriali delle amministrazioni centrali. 

Per l'attivazione di questa procedura tuttavia si registrano molti ritardi. Da un lato infatti mancano ancora due tasselli amministrativi che devono essere adottati dala Funzione Pubblica: il regolamento per definire le procedure di mobilità del personale interessato e la tabella di equiparazione delle posizioni, strumenti indispensabili per "spostare" i dipendenti da un posto all'altro senza compromettere lo stipendio. Dall'altro ci sono le resistenze delle Regioni e delle Amministrazioni Locali che non collaborano nelle definizione dei posti da assegnare ai dipendenti provenienti dalle Province. Il Governo assicura che nessun dipendente soprannumerario perderà il posto di lavoro ma su tutta la procedura pende il termine del 31 dicembre 2016: a quella data chi risulterà ancora in soprannumero sarà collocato in disponibilità.

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Un articolo del disegno di legge di Riforma della Pubblica Amministrazione prevede il rafforzamento del telelavoro e servizi di sostegno alla genitorialità.

Kamsin Oltre alla staffetta generazionale, misura introdotta all'ultimo minuto e sulla cui reale efficacia ci sarebbe da discutere, il disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione contiene anche altre misure che dovrebbero flessibilizzare il lavoro per i dipendenti pubblici.  

L'articolo 10 del provvedimento, approvato in prima lettura dall'Aula del Senato lo scorso venerdì, riconosce infatti la facoltà alle pubbliche amministrazioni (comma 1) di poter adottare misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro orizzontale o verticale attraverso il ricorso al cd. lavoro ripartito o job sharing (nel quale cioè due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa). Si prevede, inoltre, anche la definizione di obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto (o smart working), e la sperimentazione di forme di co-working (termine con cui si fa riferimento alla condivisione di un ambiente di lavoro da parte di lavoratori dipendenti da diversi datori di lavoro o anche parasubordinati ed autonomi o imprenditori).

Le misure organizzative volte a favorire il lavoro da remoto dovranno essere tali da determinare la migliore attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Inoltre sia il telelavoro, che il job-sharing o lo smart working non potranno comportare penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, per i dipendenti che se ne avvalgano.

C'è inoltre l'espressa previsizione, al comma 2, che le amministrazioni potranno procedere, seppure nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare servizi di supporto alla genitorialità aperti duranti i periodi di chiusura scolastica. 

Altre novità per il rapporto di pubblico impiego sono contenute nell'articolo 12 del provvedimento che chiede al Governo un effettivo riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Un riordino che dovrà essere realizzato mediante una serie di decreti legislativi che dovranno essere emanati riguardanti, in particolare:

  • una più efficacia integrazione negli ambienti di lavoro delle persone con disabilità;
  • la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo con l'attribuzione all'Inps della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;
  • la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei pubblici dipendenti, il riconoscimento del merito e di premialità; 
  • l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare; 
  • progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità.

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Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Congedo parentale piu' ampio. Almeno per il 2015. Quest'anno, infatti, i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre). E' quanto stabilisce la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri lo scorso 20 Febbraio e all'esame delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Congedo Parentale. L'istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene infatti esteso dall'ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d'età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

Indennità di Maternità. Non solo. I genitori di figli d'età oltre i tre e fino a sei anni (cioè per i bimbi nati tra il 2009 e il 2012), invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, avranno anche la possibilità di ricevere l'indennità di maternità, senza alcuna condizione di reddito. Si allunga cioè anche il periodo indennizzato dall'Inps il cui importo resta però fissato nella misura del 30% della retribuzione: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto.

Contestualmente inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l'indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell'indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all'indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l'introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l'intera retribuzione e l'assenza non rileva ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

La durata. Tutte queste novità, è questa è la nota dolente, si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c'è da aspettarsi un rinnovo.

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Zedde

Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Almeno per il 2015 i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Lo conferma il testo del decreto sulla conciliazione vita-lavoro trasmesso dal Governo alle Commissioni Lavoro di Camera e Senato per l'acquisizione dei rispettivi pareri. 

Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre); avranno diritto all'estensione dell'indennità sino all'ottavo anno coloro che abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (circa 1255 euro). Il restante periodo (cioè dai 6 ai 12 anni nel primo caso e dagli 8 a 12 anni laddove si possa godere dell'estensione dell'indennità legata alle condizione di redddito) rimane non coperto dall'indennità di congedo.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

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