Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

E' la denuncia di un dossier Inps: il «fondo volo» pesa sulla fiscalità generale addirittura per il 96%. I cittadini mantengono trai quasi diecimila cassintegrati 152 che prendono da dieci a ventimila euro. Più due che sfiorano i trentamila.

Kamsin Il Fondo speciale per il Trasporto aereo (Ftsa) finisce sotto accusa. Sul sito web dell'Istituto è stata pubblicata una scheda informativa sul funzionamento e i numeri del Fondo, che garantisce prestazioni di integrazione al reddito in situazioni di crisi a una platea potenziale di 150 mila lavoratori del settore, sia di terra che di volo. Le prestazioni erogate dal Fondo sono però d'oro rispetto a quelle di un normale cassintegrato di altre categorie: l'integrazione al reddito è infatti pari all'80% dell'ultima retribuzione e può arrivare fino a 7 anni e superano di frequente spesso gli 8mila euro mensili lordi con punte vicine ai 20mila euro.

Prestazioni del genere se fossero tutte a carico dei fruitori sarebbero accettabili. Ma la scheda Inps dimostra che il 96% delle entrate è garantito dalla fiscalità generale, che contribuisce al Ftsa con un prelievo di 3 euro per ogni biglietto aereo acquistato. «Un prelievo regressivo», sostiene l'Inps, perché è uguale per tutti: dai voli low cost a quelli in classe business. Per il resto, il Fondo è «alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro (0,375%) e dei lavoratori (0,125%) del settore» ma questo versamento è calcolato solo su una parte della retribuzione: «Ad esempio, un pilota che percepisce un salario mensile di 10.000 euro, di cui circa 4000 euro di indennità di volo, versa al Fondo un contributo di 7,5 euro mensili». In caso di sospensione per cassa straordinaria o di mobilità «percepisce 8mila euro mensili tra prestazione integrativa (6832 euro) e prestazione di base (1.168 euro)».

Per capirci, dice l'Istituto di previdenza, il fondo «preleva circa 220 milioni all'anno dai contribuenti, più del finanziamento annuo per la lotta alla povertà attraverso il Sostegno' di inclusione attiva». Per un totale, dal 2007 al 2014, di quasi un miliardo e 400 milioni di euro. Una somma stratosferica. Servita per pagare ai cassintegrati delle varie compagnie aeree in crisi 80% «della retribuzione comunicata dall'azienda all'Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo, fino a un massimo di 7 anni». Il che ha significato il pagamento nel 2012, l'anno di picco, di 4366 assegni mensili superiori ai 2000 euro, 896 superiori ai 5mila, 399 superiori ai 10mila e 35 che sfondavano addirittura i 20 mila euro lordi. Oggi, certo, sono calati. Ma esistono ancora «casi limite in cui la prestazione si avvicina ai 30 mila euro lordi al mese». Cifre da capogiro rispetto al tetto di 1.168 euro previsto per la cassa integrazione dei comuni mortali.

seguifb

Zedde

Mercoledì la sottocommissione ad hoc di Palazzo Madama incontrerà la Rete dei Comitati degli Esodati per esaminare i casi residui e le proposte per un ulteriore intervento.

Kamsin Mentre il governo sta avviando una riflessione su una manutenzione della legge Fornero da realizzare con la prossima legge di stabilità mercoledì prossimo alle 8 e 30 la sottocommissione "Esodati" guidata da Annamaria Parente (Pd) incontrerà a Palazzo Madama la Rete dei Comitati degli esodati. Oggetto dell'incontro sarà la predisposizione di ulteriori meccanismi di salvaguardia con riferimento in particolare a quelle categorie che attualmente sono rimaste escluse dagli attuali sei provvedimenti di tutela.

Che qualcosa si sta muovendo su questo fronte era chiaro già da alcune settimane. La commissione Lavoro del Senato ha creato un Comitato ad hoc sugli esodati che ha già deciso di far scattare in tempi molto stretti un censimento "on line" delle persone prossime alla pensione ma rimaste disoccupate a causa della risoluzione del rapporto di lavoro precedente al gennaio 2012 rimanendo così senza reddito e senza pensione.

Le richieste dei vari gruppi che si sono formati vanno dall'estensione delle attuali tutele sino al 2018 all'inclusione delle categorie che sino ad oggi sono state escluse tout court: ad iniziare dai lavoratori titolari del trattamento edile, di coloro che non hanno potuto siglare accordi con il datore entro il 2011 a seguito del fallimento dell'azienda, alcuni lavoratori e lavoratrici appartenenti ai cd. quindicenni, dei lavoratori con contratti atipici (si pensi ai collaboratori a progetto o ai somministrati).

Anche se sarà difficile che tutte le richieste siano accolte nei giorni scorsi è arrivata però l'apertura da parte di alcuni componenti della Commissione Lavoro dell'altro ramo del Parlamento, ad un intervento che allunghi di un anno (dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017) le tutele previste dalla legge 147/2014 (cd. sesta salvaguardia).

Secondo quanto anticipato da Maria Luisa Gnecchi (Pd) il nuovo intervento, una settima salvaguardia, potrebbe interessare circa 12mila prosecutori volontari, 6100 lavoratori cessati con accordi o in via unilaterale, 1.700 lavoratori in congedo ex legge 104/1992, 1200 cessati a tempo indeterminato ed 800 lavoratori in mobilità (si veda la tabella sottostante). Per un totale di circa 21-22mila lavoratori.

Circa due terzi di queste posizioni, secondo la Gnecchi, sarebbe coperto tramite la riarticolazione delle vecchie salvaguardie nelle quali si registrano molte eccedenze rispetto ai numeri originariamente previsti. Le posizioni da finanziare ex-novo oscillerebbero tra le 7mila e le 8mila unità portando complessivamente a circa 178.000 il numero dei salvaguardati.

Sullo sfondo resta la manutenzione alla Legge Fornero che il Governo sta avviando, una modifica che dovrebbe sicuramente prevedere un nuovo meccanismo flessibile delle uscite verso il pensionamento (probabilmente con il ricorso al sistema delle penalizzazioni), sempreché arrivi il preventivo via libera da Bruxelles sulla nuova articolazione nel tempo dei risparmi previdenziali che deriverebbe.

seguifb

Zedde

Le misure sono contenute nella bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare lo scorso 20 Febbraio dal consiglio dei ministri.

Kamsin Congedo parentale piu' ampio. Almeno per il 2015. Quest'anno, infatti, i genitori potranno fruire del congedo parentale sino ai 12 anni di età del figlio (invece di otto). Sempre quest'anno, i genitori avranno diritto all'indennità di congedo parentale, senza vincoli di reddito, fino all'età di sei anni (e non tre). E' quanto stabilisce la bozza di decreto attuativo del Jobs Act, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri e in attesa del parere delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

Congedo Parentale. L'istituto maggiormente toccato dal provvedimento è il congedo parentale, la cui durata resta però invariata. Il periodo massimo di fruizione viene infatti esteso dall'ottavo anno di vita del bambino al dodicesimo. In pratica, le novità andranno a beneficio dei genitori di figli d'età oltre gli otto e fino ai dodici anni (cioè per i nati tra il 2007 e il 2012). Costoro, infatti, beneficeranno di una sorta di «riapertura» dei termini per fruire del congedo parentale: se non lo hanno sfruttato per i sei mesi entro gli otto anni di vita del figlio, i genitori potranno richiederlo nel 2015 fino al compimento dei dodici anni.

Indennità di Maternità. Non solo. I genitori di figli d'età oltre i tre e fino a sei anni (cioè per i bimbi nati tra il 2009 e il 2012), invece, oltre a poter richiedere il congedo fino ai dodici anni del figlio, avranno anche la possibilità di ricevere l'indennità di maternità, senza alcuna condizione di reddito. Si allunga cioè anche il periodo indennizzato dall'Inps il cui importo resta però fissato nella misura del 30% della retribuzione: non più fino al terzo anno di vita del bambino, ma fino al sesto.

Contestualmente inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva di continuare a percepire l'indennità dopo il terzo anno a condizione che il reddito individuale dell'interessato fosse inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Congedo ad Ore. Il provvedimento contiene inoltre una spinta all'utilizzo del congedo parentale a ore, possibilità introdotta dalla legge Fornero, e che doveva però essere regolamentata dalla contrattazione collettiva. Considerato che ciò fino a oggi è avvenuto in pochissimi casi, il legislatore ne consente l'uso anche senza disciplina contrattuale fissando alcune regole di carattere generale. In particolare il decreto prevede che ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. Vengono modificati anche i termini di preavviso: da 15 giorni si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 in caso di congedo ad ore.

Congedo di maternità. Altre modifiche riguardano il congedo di maternità. Da un lato si concede la possibilità per la madre di sospenderlo in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata. Se pertanto il bambino viene ricoverato nel periodo previsto per la cosiddetta astensione obbligatoria (tre o quattro mesi dopo il parto) il periodo può essere sospeso e riprenderà a decorrere dopo le dimissioni del figlio, a condizione che la lavoratrice produca una attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa. Il diritto della sospensione del congedo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio. L'altra importante novità è l'estensione del diritto a percepire l'indennità di maternità (direttamente dall'Inps) anche nel caso di risoluzione del rapporto per giusta causa, precedentemente escluso.

Parasubordinate. Il provvedimento estende loro il principio della automaticità dell'indennità di maternità. In questo modo, come per avviene per le dipendenti, le lavoratrici avranno diritto alla prestazione anche in caso di mancato pagamento dei contributi da parte del committente. Inoltre viene esteso anche a loro il diritto all'indennità per cinque mesi in caso di adozioni.

Vittime di Violenza. Novità assoluta è l'introduzione di un congedo retribuito di durata di tre mesi, a favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e/o private, e alla collaboratrici a progetto, inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, tali certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, hanno il diritto di astenersi dal lavoro (sospensione del contratto, nel caso di co.co.pro.) per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.

Diversa però è la tutela retributiva e normativa; infatti, alla lavoratrice dipendente per tutto il periodo di congedo spetta l'intera retribuzione e l'assenza non rileva ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La lavoratrice dipendente, infine, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, verticale od orizzontale, nonché al ripristino del tempo pieno, a sua richiesta.

La durata. Tutte queste novità, è questa è la nota dolente, si applicano per il solo anno corrente (2015) e per le sole giornate di astensione riconosciute nello stesso anno. Resta quindi da chiedersi quanto sia efficace un intervento per un periodo di tempo così limitato. Probabilmente c'è da aspettarsi un rinnovo.

seguifb

Zedde

Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm che disciplina l'assegno di 960 euro annui per i nuovi nati. Il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale.

Kamsin Ai nastri di partenza il bonus bebè, il sostegno economico pari a 960 euro annui per incentivare le nascite e adozioni contenuta nella legge di stabilità 2015. Il premier Matteo Renzi ha firmato il dpcm e il provvedimento attende ora il passaggio in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore dopo 15 giorni.

Il decreto dà tempo 90 giorni per presentare la domanda all'Inps (90 giorni a partire dalla nascita del figlio), domanda che avrà validità per tutto il triennio in cui opera il bonus (negli anni successivi al primo occorrerà ripresentare all'Inps soltanto l'Isee).

La struttura del bonus. L'assegno è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 al fine d'incentivare nascite e adozioni, contribuendo alle spese di sostegno dei figli. Spetta per le nascite e le adozioni avvenute e che si verificheranno dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017. Ne hanno diritto i cittadini italiani, comunitari e stranieri (extracomunitari) in presenza di tre requisiti:
residenza in Italia; possesso da parte del nucleo familiare cui appartiene il genitore che ne fa richiesta di un Isee non superiore a 25 mila euro; quando si tratti di cittadini stranieri, possesso del cosiddetto «permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo».

L'importo. La misura dell'assegno dipende dall'Isee della famiglia di appartenenza del genitore che ne fa richiesta. Se l'Isee è inferiore a 7 mila euro l'assegno annuo raddoppia e passa a 1.920 euro per ogni neonato o bambino adottato. Se l'Isee pari o superiore a 7 mila euro (e sino a 25mila) il bonus è di 960 euro per ogni neonato o bambino adottato. Il bonus è erogato mensilmente erogato mensilmente (la rata è di 160 euro nel primo caso e di 80 euro nel secondo. 

L'assegno spetta dal mese di nascita o di adozione del bambino fino al mese in cui spegne la terza candelina, ovvero fino al terzo anno d'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione. Sull'assegno non si pagano tasse, non concorrendo alla formazione del reddito complessivo dei genitori che l'intascano.

Domanda entro 90 giorni. L'assegno è corrisposto a domanda, da presentarsi all'Inps. I genitori avranno 90 giorni di tempo per la presentare la domanda per le nascite/adozioni già intervenute e 90 90 giorni dalla nascita/adozione per quelle future. La domanda ha validità triennale (a partire dalla nascita).

seguifb

Zedde

Con la conversione del decreto milleproroghe lo stop viene fermato per quest'anno l'aumento dei contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata.

Kamsin E' stato convertito ieri dall'Aula di Palazzo Madama il decreto legge 192/2014, il cd. milleproroghe. Diventa definitivo quindi il dietrofront sull'aumento delle aliquote contributive per i professionisti con partita iva iscritti in via esclusiva nella gestione separata. Intervento accoppiato con la misura che riporta in vita il vecchio regime dei minimi Iva (con tassazione agevolata al 5%). 

Passa anche il posticipo dei termini per presentare la domanda per il riconoscimento dei benefici connessi all'amianto previsti con la legge di stabilità per il 2014 e la gestione degli esuberi nella Croce Rossa con la possibilità di avvalersi della normativa indicata nella Circolare della Funzione Pubblica 1/2015. Sono state invece bocciate le proposte emendative che chiedevano la proroga sino al 2016 della cd. opzione donna e la soluzione della vicenda dei Quota 96 della Scuola, così come gli emendamenti in favore degli esodati. Vediamo dunque cosa cambia in materia previdenziale.

Partite Iva. L'articolo 10-bis, introdotto in sede referente, ridetermina l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure: 27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 27 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente); 28 per cento per l'anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente); 29 per cento per l'anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).

Ecco dunque come sono state rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire (in grassetto le modifiche del milleproroghe).

Com'è noto è importante ricordare che nei prossimi quattro anni le aliquote previdenziali a carico dei soggetti titolari di partita IVA sarebbero dovute crescere fino al 33,5 per cento del reddito nel 2018, così come stabilito dalla riforma varata dall'ex Ministro del lavoro, Elsa Fornero. Il nuovo emendamento approvato blocca l'aliquota per il 2015 al 27 per cento e prevede un minimo di aumento, un punto percentuale di aumento, nel 2016 e nel 2017. Questo significa che molti piccoli lavoratori autonomi, per i quali l'apertura della partita IVA ha rappresentato una forma di auto impiego con cui mettere sul mercato quelle che erano le proprie competenze e capacità lavorative in un Paese dove, oggettivamente, la disoccupazione è importante, avrebbero avuto da questo provvedimento un colpo fatale.

Proroga dei termini sull'amianto. E' stato inoltre introdotto un emendamento che posticipa dal 31 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 il termine per la presentazione all'INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dell'attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003), a condizione di avere ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.

seguifb

Zedde

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati