Nicola Colapinto

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Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

Le nuove regole precisano che non possono essere tenuti in considerazione i periodi contributivi già utilizzati per precedenti erogazioni del trattamento.

Kamsin Gli eventi di malattia senza integrazione da parte del datore di lavoro, o alla Cig con sospensione a zero ore non devono essere considerati ai fini della determinazione delle 30 giornate di effettivo lavoro che il lavoratore deve possedere con riferimento ai 12 mesi precedenti la disoccupazione (unitamente a 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti) per accedere alla Naspi.

Con questa precisazione il ministero del Lavoro ha messo le mani avanti nei giorni scorsi per eliminare i primi dubbi degli operatori in attesa di una circolare Inps piu' chiara al riguarda. In pratica gli eventuali periodi immediatamente precedenti la perdita involontaria del lavoro, non coperti dalla contribuzione, non devono considerati ai fini della determinazione dei requisiti menzionati.

Ma a parte questa precisazione c'è un altro aspetto da tenere in considerazione, sempre in virtù delle condizioni richieste per godere del sussidio: la penalizzazione che si creerà nei confronti della categoria dei lavoratori stagionali. Rispetto alla "vecchia" Aspi, le nuove regole precisano come non possano essere tenuti in considerazione i periodi contributivi già utilizzati per precedenti erogazioni del trattamento.

Con il vecchio sistema (Mini Aspi) i lavoratori stagionali, lavorando sei mesi, potevano contare, una volta rimasti disoccupati, su un sostegno al reddito per gli altri sei, riuscendo a percepire salario per un anno. Ora, con il nuovo sistema di calcolo, l’integrazione che potranno ottenere sarà di soli tre mesi, con un'evidente e inspiegabile danno. Cio' perchè l'assegno sarà erogato solo per la metà delle settimane contributive del lavoratore. Quindi su sei mesi lavorati l'assegno avrà una durata massima di 3 mesi.

Secondo il Sindacato Filcams la Naspi crea inique differenziazioni fra chi ha rapporti continuativi e chi frammentati, a scapito di questi ultimi. "Da simulazioni effettuate, emerge che a parità di retribuzione e di numero di giornate lavorate, l’importo dell’indennità diminuisce all’aumentare del numero di settimane su cui si dispiega la prestazione lavorativa. Chi lavora con molte interruzioni, e raggiunge il requisito per somma di giornate, effettuate in periodi lunghi di tempo, riceve meno di chi può contare su rapporti di lavoro più stabili e lineari sostiene il sindacato".

L'importo. Per quanto riguarda l'importo l'assegno Naspi sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni. L'importo sarà pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, con i seguenti limiti: 1) se la retribuzione media non supera i 1.195 euro mensili (dato valido per il 2015 da rivalutare annualmente), l'indennità mensile sarà pari al 75% di tale retribuzione; 2) se supera i 1.195 euro mensili, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

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Zedde

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Un provvedimento all'esame del Senato intende estendere i benefici previdenziali connessi all'amianto anche ai lavoratori autonomi la cui prestazione lavorativa è stata caratterizzata da attività prevelentemente personale.

Kamsin Prosegue in Commissione Lavoro del Senato la discussione dei disegni di legge in materia di riforma dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Oltre ai ddl 1645 e 8 già all'esame della Commissione, nella seduta della scorsa settimana la Relatrice Spillabotte (Pd) ha illustrato il recente ddl 1703 che interviene per tutelare i lavoratori dipendenti o autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

L'applicazione concreta della normativa già specificamente prevista per l'amianto ha infatti mostrato diverse lacune per questi lavoratori, a partire dall'esclusione dai benefici previdenziali dei lavoratori autonomi la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale. Partendo da questo quadro, il disegno di legge interviene estendendo i benefici per l'amianto anche ai lavoratori autonomi, la cui prestazione sia stata caratterizzata da attività prevalentemente personale.

Nei loro confronti il ddl determina il coefficiente di maggiorazione, attualmente fissato a 1,25 per chi è stato esposto per almeno dieci anni, in modo proporzionale alla durata dell'esposizione (0,125 per ogni anno di esposizione sino ad un massimo di dieci), questo in ragione delle caratteristiche ormai accertate della morbilità determinata dall'esposizione all'amianto.

Tra le altre novità il ddl prevede anche la non applicazione per questi lavoratori, nel calcolo della pensione, dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita dei loro requisiti anagrafici a meno che ciò comporti un incremento del valore dell'assegno previdenziale.

Il ddl continuerà ad essere esaminato in via congiunta con gli altri ddl in materia di riforma dei benefici previdenziali sull'amianto. Sull'iter dei disegni di legge pendono tuttavia i costi delle misure sui quali i senatori attendono la valutazione del Governo e della Ragioneria dello Stato.

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Il governo sarebbe orientato a fissare un'asticella minima per legge solo nei settori che non sono già regolamentati da un contratto nazionale. E ad applicarla per il momento anche ai contratti di collaborazione, in attesa del loro superamento.

Kamsin Sette euro l'ora. E' la paga minima oraria che spetterà per legge ai lavoratori dipendenti e a parte dei parasubordinati ma solo nei settori che attualmente non sono regolati da un CCNL. I dettagli della misura saranno definiti in uno dei prossimi decreti attuativi del jobs act, la riforma del lavoro; in particolare in quello sulle cosiddette politiche attive, che dovrebbe riscrivere le regole sul collocamento, e che nel giro di qualche settimana arriverà sul tavolo del consiglio dei ministri.

La vicenda. La legge 183/2014 affida infatti al Governo l'introduzione, anche solo in via sperimentale, di un compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 

In pratica si tratta di una soglia al di sotto della quale non si può andare quando si paga un dipendente o un collaboratore. La somma esatta non è stata ancora definita, anche se si ragiona su una quota intorno ai 7 euro l'ora, forse 6 e mezzo. Una soglia che sarebbe determinata dal valore dei voucher, i buoni lavoro per le prestazioni occasionali che valgono 7,5 euro netti l'ora, che il governo non intende superare per non far naufragare tali prestazioni.

L'ipotesi promossa dal M5S - Una misura analoga, ma piu' estesa, è contenuta nei ddl 1148 e 1670 (i ddl sul reddito di cittadinanza promossi dal M5S) attualmente in discussione in Senato. Qui si prevede l'applicazione del salario minimo nei confronti di tutti lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore privato, ivi incluso quello dell’agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro "precario".

E si fissa un valore piu' elevato pari a 9 euro lordi con la previsione di un meccanismo automatico di incremento agganciato alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati Istat. Il salario minimo diventerebbe inoltre impignorabile e verrebbe esteso anche ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine dell’abilitazione all’esercizio della professione. Resta da vedere cosa diranno i sindacati, che considerano il salario minimo come un altro modo per metterli all'angolo.

Il salario minimo non va comunque confuso con il reddito di cittadinanza - novità anch'essa contenuta nei ddl promossi dal M5S - in quanto il primo è una misura che non riguarda tutti ma solo chi lavora. Il reddito minimo, invece, è una somma che viene garantita per vivere e prescinde dal rapporto lavorativo.

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La Corte Costituzionale ha riconosciuto la pensione anticipata per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali anche agli stranieri legalmente soggiornanti in Italia.

Kamsin Anche gli stranieri extracomunitari potranno ottenere la pensione per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali a condizione che siano legalmente soggiornanti nel territorio italiano. E' quanto ha previsto la Consulta con la sentenza n. 22 del 2015. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 66 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 508 del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi).

Al riguardo, com’è noto l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 stabilisce che l'assegno sociale e le altre provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse allo straniero titolare della carta di soggiorno e, quindi, che sia legalmente presente sul territorio dello Stato da almeno cinque anni.

La sentenza in questione conferma, quindi, il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza).

La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ove così non fosse, secondo i Giudici, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni.

Ma quanto costerà alle casse dello stato questa novella? Secondo la tabella diffusa dall'Inps lo Stato i maggiori oneri derivanti dall'estensione agli extracomunitari titolari di permesso di soggiorno breve del diritto alle prestazioni previste per i ciechi totali e parziali per il periodo 2015-2024 ammonta a circa 9 milioni di euro ed interessa una platea complessiva di circa 1.700 aventi diritto. 

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Con la conversione del decreto milleproroghe viene fermato per quest'anno l'aumento dei contributi per gli autonomi iscritti alla gestione separata.

Kamsin Le aliquote contributive per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria o pensionati resta fissata al 27,72% per il 2015. Ne' ha dato conferma ieri la Circolare Inps 58/2015 con la quale l'istituto precisa le novità introdotte dal milleproroghe 2015, (il decreto legge 192/2014), il cd. milleproroghe. Nei prossimi due anni l'aliquota salierà di un punto percentuale all'anno e dal 2018 schizzerà a quota 33,72% (in assenza di un nuovo correttivo). 

Restano invece immutate le aliquote per gli altri collaboratori iscritti alla gestione: quest'anno la loro aliquota sarà pari al 30,72% mentre per gli iscritti in via non esclusiva o pensionati pagano il 23,50%.

Ecco dunque come sono state rideterminate le aliquote nella gestione separata negli anni a venire.

Il contributo da pagare sul minimale per il 2015 è dunque pari a 3.653 euro per gli iscritti in via non esclusiva, 4.310 euro per i professionisti con partita iva e 4.776 euro per i collaboratori e le altre figure assimilate. Il minimale risulta fissato a 15.548 euro. 

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