Sergey
Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.
Bonus Irpef a disoccupati e pensionati, c'è il via libera dell'Inps
Giovedì, 03 Luglio 2014L’Inps sta notificando con un sms l’accredito della prima rata a partire dal 30 giugno ai disoccupati e ai percettori di altre prestazioni a sostegno del reddito come Mobilità/ASpI/MiniASpI. Kamsin Ai pensionati, aventi diritto alle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente, la prima rata di 80 euro del bonus sarà accreditata con la pensione di luglio e notificata con un’informativa nel cassetto previdenziale consultabile online. E' quanto ha comunicato l'istituto previdenziale con il messaggio 5661/2014.
Il bonus, si ricorda, riguarda un credito di imposta di 640 euro (80 euro al mese da maggio a dicembre) che viene riconosciuto ai titolari di reddito derivante da lavoro dipendente non superiore a 26.000 euro (ma non inferiore agli 8.000) percepito nel 2014. Nella platea dei beneficiari vi rientrano anche coloro che hanno diritto alle prestazioni a sostegno al reddito dell’ Inps che sorgono durante o alla fine del rapporto di lavoro e quindi interessano anche chi fruisce di Mobilità, Aspi, Mini Aspi, etc.
Nel messaggio l’ Inps prevede anche la possibilità per il contribuente di richiedere rinuncia o rettifiche perché non ha tutti i presupposti per il riconoscimento del bonus ( es. se supera il massimale di 26.000 euro per altri redditi derivanti da lavoro dipendente), o richiederne l’ attribuzione a condizione diverse da quelle note all’Istituto. Questi ultimi dovranno dare immediata comunicazione con un nuovo modulo (SPR150) allegato al messaggio e pubblicato sul Sito Internet che deve essere presentato a mano alle sedi dell’ Inps, tramite Pec o Fax con una copia di un documento di riconoscimento al numero della struttura territoriale di riferimento, reperibile sul sito. L’ Istituto provvederà a recuperare il credito di imposta se già erogato o conguagliarlo a fine anno.
Zedde
Piccola mobilità, l'inps autorizza il beneficio da maggio ad agosto
Mercoledì, 02 Luglio 2014I datori di lavoro sono stati autorizzati ad applicare il beneficio della piccola mobilità per i mesi da maggio ad agosto sulle relative denunce UniEmens. E' quanto ha comunicato l'Inps con il messaggio n. 5658/2014. Kamsin Si ricorda che la piccola mobilità è una compensazione per la mancata proroga degli incentivi connessi alla possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti di cui possono fruire i datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. I datori possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato. Per i rapporti a tempo parziale il beneficio è proporzionale.
Potranno utilizzare il bonus le aziende ammesse che hanno presentato apposita domanda “Lice” disponibile all’ interno del Cassetto previdenziale Aziende, entro il 12 aprile 2014. L’ ammissione è stata decisa in base all’ ordine cronologico della assunzione. A ciascuna azienda è stato attribuito il codice di autorizzazione “ 4N “ in calce alla domanda inoltrata che permette di fruire dei benefici nei mesi di maggio,giugno,luglio ed agosto mediante le denunce contributive UniEmens.
Per i datori di lavoro agricolo il bonus può essere utilizzato mediante compensazione con i contributi previdenziali della denuncia Dmag relativa al secondo trimestre 2014 che scade il 31 Luglio. L’ Inps si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni.
Zedde
Bonus mobili, sì ai pagamenti con carta di credito o debito
Martedì, 01 Luglio 2014La Circolare della Agenzia delle Entrate n. 11/E offre risposte agli interessati (Singoli, Caf, Professionisti) sui dubbi relativi alla applicazione del Bonus Mobili. Kamsin Il Bonus è collegato innanzitutto alle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013 nell’ arco di tempo che va dal 26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2014. In merito pertanto la circolare sembra chiarire che per aver diritto allo sconto sia sufficiente che il contribuente abbia cominciato a sostenere spese per interventi edilizi (sempre a partire dal 26 Giugno 2012) prima di aver acquistato mobili ed elettrodomestici.
Gli interventi edilizi della circolare fanno riferimento ai commi 1, lettera A),B) e C) e 3 dell’ Art. 16 bis DPR 917/1986. Nella elencazione non viene fatto riferimento alla lettera D dell’ art. 16 relativa alla costruzione di box auto che pertanto non rientra nei presupposti di “intervento edilizio”. Il legislatore ha ancorato la detrazione per l’ acquisto di mobili agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e non sulla realizzazione di nuove costruzioni.
Analogo mancato riconoscimento del bonus mobili anche alle spese relative al risparmio energetico che pertanto non possono costituire presupposto per la detrazione. Per l’ accesso al bonus mobili gli interventi sul risparmio energetico debbono configurarsi come interventi di “manutenzione straordinaria” (DPR. N. 380/2001).
“In relazione agli adempimenti da seguire per l’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici,- la circolare ha specificato- che i contribuenti debbono eseguire i pagamenti attraverso bonifici bancari o postali (…) che prevedono la ritenuta del 4%. Rimane ferma la possibilità di effettuare il pagamento mediante carte di credito e di debito”.
La detrazione spetta nella misura del 50% su un ammontare massimo di euro 10.000 che può essere calcolato sommando tutti gli acquisti sostenuti dal 6 Giugno 2013 (Art. 16, comma2 DL. 63/2013) al 31 Dicembre 2014.
Zedde
Permessi retribuiti, il ministero apre ai parenti di terzo grado
Martedì, 01 Luglio 2014I tre giorni al mese di permesso retribuito per assistere familiari con gravi handicap possono essere chiesti anche per accudire parenti o affini entro il terzo grado purchè questi non hanno coniuge o genitori che possono assisterli. Kamsin E' quanto ha precisato il ministero del lavoro con l'interpello 19 del 26 giugno con cui ha dato una risposta alle perplessità in materia poste da alcune associazioni che tutelano le persone disabili.
Il ministero chiarisce la portata dell'articolo 24 della legge 183/2010 - la norma concede al lavoratore che assiste il disabile, ove questi non sia ricoverato a tempo pieno, la fruizione di tre giorni al mese di permesso retribuito e coperto da assicurazione - indicando che il lavoratore può chiedere i tre giorni di permesso anche per assistere un parente o un affine di terzo grado quando i genitori o il coniuge della persona che necessita dell'assistenza si trovino in una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; siano anche essi affetti da patologie invalidanti; siano deceduti o mancanti. Per mancanti si intende non solo l'assenza naturale o giuridica, ma ogni altra condizione certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono. Si ricorda, peraltro, che sono parenti di terzo grado i bisnonni, i pronipoti, gli zii, i nipoti (figli di sorelle e fratelli), e sono affini di terzo grado i parenti (dello stesso grado) del coniuge.
In altri termini la fruizione dei permessi può essere concessa indipendentemente dall'impossibilità da parte di parenti più prossimi a prestare assistenza purchè i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure sia affetto da patologie invalidanti o deceduto.
Zedde
Esteso anche agli agricoltori lo sconto contributivo
Lunedì, 30 Giugno 2014La circolare 81/2014 dell’ Inps indica le disposizioni operative per l’ accesso e la fruizione dei benefici da parte dei datori di lavoro agricoli che assumono lavoratori già sotto il regime Aspi (acronimo del nuovo ammortizzatore sociale introdotto dalla riforma Fornero: Assicurazione Sociale per l’ Impiego). Kamsin Lo sconto contributivo assegna anche al settore agricolo quanto già previsto per le altre categorie di datori di lavoro segnalate dal decreto legge 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013.
L’ incentivo consiste nel riconoscimento del 50% della indennità Aspi che viene incassata mediante conguaglio dei contributi dichiarati mensilmente. I datori di lavoro agricoli, per disporre del contributo, dovranno trasmettere alla Sede Inps presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi” una specifica dichiarazione sugli aiuti de minimis e dichiarazione di responsabilità “sulla base di un modello allegato alla circolare. “A tal fine si avvarranno dell’ apposita funzionalità, denominata Incentivo ASpl presente nel cassetto previdenziale Aziende Agricole, sezione Comunicazione on line”.
Tramite la stessa modalità sarà possibile consultare l’esito della richiesta; alle aziende che potranno utilizzare il beneficio sarà attribuito il codice “A2” che permetterà la consultazione da parte del datore di lavoro attraverso la specifica funzionalità “Codice Autorizzazione” presente nella sezione “Dati Azienda”.
Zedde