Sergey

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Mi occupo di diritto della previdenza e del lavoro. Mi sono laureato nel 1976 in Giurisprudenza alla Cattolica. Dal 1985 lavoro all'Inps.

ll numero dei soggetti interessati al bonus degli 80 euro introdotto con il recente decreto irpef possono determinare variazioni sui costi dell’ operazione in quanto i calcoli sono stati effettuati sui dati relativi all’ anno 2011. {div class:article-banner-left}{/div}

E' quanto hanno riferito i tecnici della Camera dei Deputati in un documento diffuso ieri dalle agenzie di stampa. I tecnici hanno avvertito il governo che i soggetti interessati potrebbero essere aumentati o diminuiti in modo significativo rispetto alle stime sulle quali si basa la norma approvata e ciò potrebbe determinare maggiori spese a carico delle Finanze Pubbliche.

Criticità sono state espresse anche relativamente alle norme sulla rivalutazione delle quote Bankitalia, le procedure sul pagamento della Tasi, i conteggi sulla riduzione dell’ Irap e le misure sui risparmi delle società partecipate dallo Stato. Misure che, secondo l'ufficio del bilancio della Camera, comporteranno oneri e spese non previste a cui il governo dovrà porre rimedio tramite ulteriori coperture finanziarie.  

Anche se le puntualizzazioni sono “corrette” non esistono i tempi tecnici per variazioni in quanto la scadenza è il 23 Giugno, ha detto il Presidente della Commissione Bilancio Francesco Boccia: "quindi le correzioni saranno rimandate a prossimi provvedimenti".

Gli elementi di eccessiva rigidità e le problematiche introdotte dalla Riforma Fornero rappresentano la base di discussione che i sindacati Cgil,Cisl e Uil vogliono esaminare con la partecipazione dei delegati territoriali in due appuntamenti già fissati per il 20 luglio e nei primi giorni di settembre.

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La Camusso pur apparendo critica sulla Riforma intende costruire una proposta credibile per offrire una risposta alle future pensioni dei giovani. Insieme, i vari sindacati sottolineano la necessità di ” elementi correttivi del sistema contributivo introducendo un tasso di capitalizzazione minimo  contro le svalutazioni e la revisione dei coefficienti “ e criticano la gestione separata dell’ Inps.

Sarebbero altresì necessari ripensamenti sulla età pensionabile ripristinando i meccanismi di flessibilità a partire dai 62 anni, come prevede la proposta Damiano (decurtazione assegno pensionistico dell’ 8% a scalare) o mediante il mix di età e contributi.

Strali acuminati verso la governance degli enti assicurativi e previdenziali e sblocco della rivalutazione. Necessità di integrare la diffusione della previdenza complementare.

I temi che riguardano il fisco prendono le mosse dalla estensione del Bonus degli 80 euro ai pensionati ed agli incapienti e renderlo strutturale. Inoltre i sindacati pongono interesse alla “riduzione strutturale dell’ evasione fiscale” invitando il Governo ad intervenire con strumenti di maggiore tracciabilità nelle transazioni, con controlli, integrazioni di banche dati e reintroduzione del reato di “falso in bilancio”.

Il ddl consentirà ad ulteriori 32.100 lavoratori di mantenere le regole di pensionamento previgenti all'entrata in vigore della Riforma Fornero.

Kamsin E' iniziata ieri in Commissione Lavoro al Senato la discussione sul progetto di legge che estende i benefici in materia di deroghe al trattamento pensionistico in favore di ulteriori 32.100 lavoratori. Il ddl è stato approvato in prima lettura lo scorso 4 luglio alla Camera e dovrebbe ricevere il via libera del Senato in tempi relativamente brevi. Vediamo di riassumere quali sono le caratteristiche e chi potrà, potenzialmente, presentare domanda per fruire del beneficio.

Innanzitutto è bene menzionare quali sono i profili di tutela ammessi. Eccoli:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;

f) i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato;

g) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

h) i lavoratori collocati in  mobilità ordinaria a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31 dicembre 2011,  cessati dal  rapporto di  lavoro entro il 30 settembre 2012 e  che perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, anche  mediante  il  versamento  di contributi  volontari,  entro  dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011.

Le regole - Il ddl prevede che i soggetti di cui alle lettere a-g possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) - calcolata secondo le vecchie regole pensionistiche - si apra entro e non oltre il 6.1.2016. 

La tabella sottostante riepiloga pertanto, le date entro cui deve essere maturato un diritto a pensione, con la previgente disciplina, in modo da centrare la decorrenza della prestazione entro la data del 6 gennaio 2016.

Per i lavoratori di cui alla lettera h) si richiede invece il perfezionamento di un diritto a pensione con le vecchie regole di pensionamento entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità. Dunque per questa categoria non è richiesto il vincolo di perfezionare la decorrenza entro il 6 gennaio 2016. Si potrà andare anche oltre tale data. Si precisa inoltre, e questa è la novità, che il lavoratore potrà, mediante il versamento dei contributi volontari, perfezionare un diritto a pensione anche entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'indennità stessa.

Per i lavoratori in questione si specifica inoltre che il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge in materia.

E' possibile verificare in anteprima il rispetto dei vari paletti tramite l'apposito programma realizzato da Pensioni Oggi (vai al software).

Le posizioni Disponibili - La numerosità delle posizioni disponibili suddivise per ciascun profilo di tutela è sintetizzata dalla tabella sottostante.

Il testo del progetto di legge è qui disponibile.

Il 16 Luglio i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli dovranno effettuare il versamento all’Inps come da circolare dell’ Ente n. 70/2014

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E' stata fissata la contribuzione dovuta dai coltivatori diretti e imprenditori agricoltori professionali per il 2014. Il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare sia ai fini del calcolo dei contributi che delle pensioni degli interessati è stato fissato in 54,65 euro.

Il calcolo dei contributi pensionistici dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni si effettua applicando una determinata percentuale sul reddito agrario convenzionale articolato in quattro fasce distinte dal numero di giornate/ lavoro attribuibile a ogni singola unità attiva come segue:

Pima fascia:156 giornate x 54,65 = € 8.525,40

Seconda fascia: 208 giornate x 54,65 = € 11.367,20

Terza fascia: 260 giornate x 54,65 = € 14.209,00

Quarta fascia: 312 giornate x 54,65 = € 17.050,80

Le aliquote sono del 22,40% per tutte le imprese (ridotte al 20,20% per giovani con meno di 21 anni) e 20,50% (18% per minori di 21 anni) per imprese ubicate in zone montane e svantaggiate.

L’ammontare dovuto è dato dalle aliquote calcolate per la fascia di competenza maggiorate di euro 98,28 per contributo addizionale, euro 768,50 (zone montane o svantaggiate) per l'assicurazione contro gli infortuni e 7,49 € per il contributo di maternità. Sono previsti degli sconti per gli anziani (50%, comma 15 art. 59 legge 449/1997) a domanda degli interessati.

I versamenti vanno effettuati con il Mod. F24 alle date del 16 luglio, 16 Settembre, 17 Novembre e 16 Gennaio 2015.

Il governo Renzi "non ha in previsione di cambiare l'età pensionabile, né innalzandola né abbassandola, rimane quella che è". E' quanto ha annunciato il ministro del lavoro Giuliano Poletti intervenendo alla Repubblica delle Idee in corso a Napoli.

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Il ministro ha voluto puntualizzare che non ci saranno modifiche che aumenteranno l'età per il collocamento a riposo dopo le voci circolate nei giorni scorsi circa un possibile intervento, allo studio del Commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli, che avrebbe allineato l'età per la pensione anticipata per le donne a quella prevista per i lavoratori uomini, innalzandola di un anno.

"Dobbiamo ora lavorare - ha aggiunto Poletti - per trovare delle vie di equità, partendo da quelle persone che sono fuori dal mercato del lavoro e con gli ammortizzatori non arrivano alla pensione". "Penso - ha spiegato il ministro - a chi ha 60 anni, gli mancano tre anni alla pensione, perde il lavoro e ha due anni di ammortizzatori: gliene manca uno solo alla pensione ma è impossibile rioccuparlo. A questi - ha concluso - dobbiamo trovare una risposta".

Disoccupazione: Quasi 7 milioni gli italiani a casa - Intanto restano pesanti i dati sul mercato del lavoro diffusi dall'Istat. Sono quasi 7 milioni le persone che vorrebbero lavorare e che invece sono a casa. Stando ai dati Istat sul primo trimestre ai 3,487 milioni di disoccupati si possono sommare 3,381 milioni di inattivi che desidererebbero lavorare, ma non cercano attivamente o non sono subito disponibili, per un totale di 6,87 milioni. Nove mesi fa erano "solo" 6 milioni.

Si tratta di un "esercito" sempre più esteso, cresciuto solo nell'ultimo anno, tra i primi tre mesi del 2013 e lo stesso periodo del 2014, di ben 440 mila unità (+6,9%), alimentato sia dai disoccupati, coloro che effettivamente sono a caccia di un impiego, sia da quegli inattivi che si sono chiamati fuori dal mercato del lavoro pur mantenendo intatto il desiderio di un impiego. Un fenomeno su cui pesa lo scoraggiamento.

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