Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono dipendente pubblico di un ente locale. Ai primi di maggio 2013, secondo i calcoli dell'ufficio del personale, ho raggiunto i 40 anni di contributi. Ho due domande: è vero che andrò in pensione a 42 anni e 6 mesi? È vero che per i dipendenti pubblici, la data viene anticipata di 15 giorni lavorativi? Franco da Verona

Per il primo quesito la risposta è positiva. A legislazione vigente, il lettore maturerà il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di 42 anni e 6 mesi di contributi. Quanto all'arrotondamento la risposta è invece negativa. Dal 1° gennaio 2008, per andare in pensione oc­corre che siano pienamente raggiunti i requisiti con­tributivi, senza alcun arrotondamento. Infatti, l'Inpdap, con la circolare n.7 del 13 maggio 2008, relativa a nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008, previste dalla legge 247 dei 2007 ha precisato che: «Sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimen­to della quota prevista, in relazione all'anno conside­rato, devono essere pienamente raggiunti senza ope­rare alcuna forma di arrotondamento».

A tal proposito, si segnala che il Miur, con circolare ministeriale n. 98 del 20 dicembre 2012, ha segnalato ai propri dipendenti che, per l'anno 2013, la pensione anticipata potrà conseguirsi, a domanda, solo al com­pimento di 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 5 mesi per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.


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Ho 61anni compiuti a maggio; ho perso il lavoro nel 2009 per la chiusura della ditta, dopo 25 anni di contributi. Ho percepito un anno di disoccupazione e al termine ho presentato domanda per il versamento dei contributi volontari. Il 19 dicembre 2012 preparo la documentazione per la domanda di pensione e al patronato mi viene detto di ripresentarmi a marzo 2013. Il 13 marzo scorso inoltro la domanda di pensione che viene respinta perchè «non ho il versamento di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011». Inps e patronato mi dicono che nessuno poteva sapere di dover eseguire quel versamento poichè il Decreto attuativo è stato pubblicato nel giugno 2012. Non avendo provveduto al versamento, dovrò aspettare i 65anni per percepire pensione. Che cosa posso fare? Sara da Vicenza

Le risposte fornite alla lettrice dall'Inps e dal patrona­to sono corrette. L'articolo 24 del Dl 201/2011 preve­de esclusivamente la deroga in favore di quei lavo­ratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il decreto del 1° giugno 2012 stabili­sce che questi lavoratori devono avere almeno un contri­buto volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto Salva Italia (cioè il 6 Dicembre 2011), oltre a matura­re il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi (successivi decreti hanno po­sticipato tale data al gennaio 2015). Il decreto attuativo ha posto come limite quello di aver esercitato il versa­mento per cristallizzare il diritto evitando che i lavorato­ri potessero far valere "salvaguardie" solo perché sem­plicemente autorizzati. Per tale ragione ritengo che non possa fare parte della salvaguardia. 


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Sono un lavoratore in mobilità lunga da dicembre 2007 con requisiti pensionistici di 57 anni e almeno 35 anni di versamenti. La data stimata per la pensione è il 1° luglio 2013 (con 39 anni di lavoro). Nel 2010 sono entrato nella lista dei 10.000 lavoratori esentati dalla riforma, mantenendo i requisiti in vigore precedentemente. A febbraio l'Inps mi invia una lettera con la quale mi informa che sono salvaguardato dalla riforma; inoltre mi ribadiscono che sono esentato, (con la famosa lista dei 10.000). A maggio, l'Inps mi manda una comunicazione con la quale mi avvisa che la mia pensione è slittata di 3 mesi; ho sentito più sedi Inps per chiedere informazioni, ma le risposte sono state diverse ed evasive. Nonostante la salvaguardia, devo fare anche i 3 mesi per l'aspettativa di vita? Matteo da Firenze

L'articolo 7 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 stabilisce che i lavoratori salvaguardati di cui all'articolo 12, comma 5, del DI 78/2010, che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenza previgenti, sono computati nel contingente numerico dei 65mila di cui all'articolo 24, comma 14, del DI 201/2011. L'Inps, con il messaggio 13343/2012, ha precisato che le 10mila unità possono avvalersi congiuntamente della deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione, fermo restando che anche nei confronti di questi lavoratori si applicano gli adeguamenti legati alla speranza di vita (articolo 24, comma 14, Dl 201/2011 e messaggio Inps 20600/2012). In forza di tali norme l'Inps ha applicato lo slittamento di tre mesi. In tal senso si veda anche qui


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Sono nata nel febbraio 1957 e lavoro alle dipendenze di un ente locale, ininterrottamente dal settembre 1974. Nel periodo 1989/1990 ho fruito del congedo straordinario per maternità facoltativa di sei mesi. Nell'atto di concessione del congedo straordinario per maternità facoltativa è stato deliberato, tra l'altro, di «dare atto che il suddetto periodo di astensione facoltativa è da considerarsi come servizio effettivo prestato a tutti gli effetti, ai sensi del vigente regolamento organico dei personale dipendente». Con la riforma delle pensioni, in quale data potrò andare in pensione anticipata senza penalizzazioni? Franca da Bari 

Il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica avverrà non prima del 2016. Infatti, la lettrice non riuscirà a perfezionare il diritto entro il 31 dicembre 2015, quando saranno richiesti 41 anni 6 mesi di contri­buti. Dal 1° gennaio 2016 scatterà l'adeguamento lega­to alla speranza di vita. Secondo quanto previsto dalla relazione tecnica allegata al Dl 201/2011, il requisito sti­mato sarà pari a 41 anni e 10 mesi di contributi e in tal caso il requisito verrebbe soddisfatto tra giugno/lu­glio 2016.

Poiché l'accesso al pensionamento con età inferiori a 62 anni comporta l'applicazione delle pena­lizzazioni, fino al 31 dicembre 2017, il Dl 216/2011 ha sta­bilito che queste non si applicano nei confronti di quei lavoratori che possono far valere contributi derivanti da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvi­mento degli obblighi di leva, per infortuni, per malat­tia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Tutta­via, l'Inpdap ha precisato che i periodi non lavorati, ancorché coperti da contribuzione, non possono esse­re considerati utili. Al pari, il caso esposto dalla lettri­ce, la quale ha fruito di un congedo per maternità facol­tativa. Prosegue l'Istituto affermando che il requisito contributivo dovrà essere incrementato dei corrispon­denti periodi di "assenza" intercorsi durante tutta la vita lavorativa del, dipendente, al fine di non incorrere nelle penalizzazioni anzidette.


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Sono nato il 2 giugno 1952 e al 31 dicembre 2011 ho maturato 1.882 settimane. Attualmente continuo a lavorare nel settore industria. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione e con quale sistema. Savino da Mantova

Il lettore ha oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, motivo per cui rientra in un sistema retributivo per le anzianità contributive maturate fino al 2011. Successivamente, la riforma Fornero ha previsto che per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 2012 si applica il sistema contributivo.

Sulla base dei dati forniti, l'accesso alla pensione di vec­chiaia avverrà nel 2019 quando saranno richiesti 66 anni e 11 mesi. Naturalmente, tale età è stimata, in quanto risen­tirà degli adeguamenti legati alla speranza di vita che sa­ranno applicati per il triennio 2016/2019 poi per il bien­nio 2019/2020. 

L'accesso al pensionamento anticipato (ex 40 anni) av­verrà nel 2018 con un requisito contributivo pari a 42 an­ni e 10 mesi. Anche questo requisito risentirà degli adegua­menti legati alla speranza di vita con la medesima decor­renza di cui sopra.

Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto Salva Italia consente, in via eccezionale, l'accesso alla pensione anti­cipata al compimento del 64esimo anno di età nei con­fronti di quei lavoratori del settore privato che avrebbe­ro maturato la quota 96 nel 2012. Pertanto, se il lettore al 28 dicembre 2011 svolgeva attività di lavoro dipendente nel settore privato, potrà avere accesso alla pensione nel 2016, al compimento di 64 anni 3 mesi, oltre l'aumento legato alla speranza di vita del triennio 2016/2018.


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