Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Mia moglie è nata il 09/08/1958. Ha svolto attività dipendente con 13 anni di contributi versati. Nel 1996 è stata licenziata, Dal 1997 a tutt'oggi è riuscita a versare complessivamente 10 anni di contributi. Vorrei sapere se è salvaguardata e a che età potrà andare in pensione. Andrea da Napoli

La riposta è negativa. Dati forniti dal lettore la signora non può beneficiare delle previgenti regole di pensionamento in quanto non figura in alcuna delle situazioni elencate nell'articolo 24, comma 14 del Dl 201/2011 e nell'articolo 22 del Dl 95/2012.

Con le nuove regole la prima modalità di uscita sarà quindi quella del pensionamento di vecchiaia con il raggiungimento di 66 anni di età anagrafica (il requisito dovrà tuttavia essere adeguato alla stima di vita).


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Lavoro nella scuola pubblica come docente di ruolo. Prima dell'immissione in ruolo ho maturato contribuzione come  dirigente in vari ospedali della Capitale. Volevo sapere se per quando riguarda i contributi previdenziali, devo fare domanda di ricongiunzione? Mi pare che i contribuiti adesso afferiscano alla stessa cassa previdenziale(Inpdap). Francesco D'Ambrosio da Verona

Anche se i contributi previdenziali trattenuti, pri­ma come dirigente e dopo come docente, afferisco­no all'Inpdap, avendo prestato servizio presso di­versi Enti datori di lavoro, i rispettivi contributi sono sta­ti versati a differenti casse previdenziali:

- Casse pensioni sanitari (Cps) per il periodo di servizio di dirigenza;

- Cassa trattamenti pensionistici statali (Ctps) per il pe­riodo di servizio come docente.

E' dunque auspicabile riunire tali perio­di mediante domanda di ricongiunzione a titolo gra­tuito, ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi prestati presso gli Enti pubblici (Cps) con quelli pre­stati presso lo Stato (Ctps), ai sensi della legge 523/54 e della legge 1092/73. La relativa domanda può essere scaricata direttamente dal sito dell'Inpdap.


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Sono la figlia di una (in teoria a questo punto) salvaguardata. Mia madre è nata il 18.01.1953. E' entrata in mobilità nell'agosto 2010 e ha maturato i requisiti di maturazione della pensione (vecchiaia 60 anni, maturati nel gennaio 2013 e decorrenza in teoria dal maggio 2014, tenuto conto dei 3 mesi di aspettativa di vita aggiunti di recente) entro il periodo di fruizione della mobilità, ancora in corso, e che scade ad agosto 2013. Ha ricevuto in effetti le 2 lettere cosiddette dei 65000 dell'agosto 2012 (in cui le si diceva che sarebbe stata una probabile salvaguardata) e anche quella tanto agoniata del febbraio 2013 (che la Fornero aveva annunciato come definitiva della certezza de diritto alla pensione per 65000 persone) in cui l'Inps la avvisa che ella (cito le testuali parole della lettera) "rientra nella categoria dei beneficiari della salvaguardia come lavoratrice collocata in mobilità per accordi sindacali stipulati prima del 4.12.2011 e con cessata attività lavorativa entro il 4.12.2011 e che perfeziona i requisiti entro il periodo di fruizione della mobiità". Preciso anche che l 'oggetto della missiva nella cassetta postale telematica dell'INps classifica questa comunicazione come "diritto a pensione da mobilità". La lettera continua avvisando che ciò che resta da fare è solo attendere che loro comunichino la data effettiva di decorrenza della pensione, con successiva comunicazione. Ieri invece ricevo una mail allarmante dal patronato che mi chiede via mail se mia madre abbia ricevuto la terza lettera con indicata la decorrenza, altrimenti è meglio, dicono loro, fare al più presto ed entro il 21.05.2013 una domanda alla DTL). Io ho risposto che non pensavamo fosse necessario, pensando, che lei non è tra i 55000 ma già tra i cosiddetti 65000 avendo ella ricevuto una lettera che le conferma il rientro nella categoria dei beneficiari. A questo punto ho reinviato  copia della lettera di febbraio 2013 nella quale l'Inps parla per mia madre di diritto alla pensione già certo (in teoria pensavo). L'impiegata mi scrive che si scusa e che ho ragione, che aveva perso la mia mail di febbraio con questa lettera e che mia madre è senz'altro salvaguardata e di non preoccuparmi più. ANdremo a fare domanda di pensione 3 mesi prima della decorrenza, e cioè nel gennaio 2014, dice questa. E che, soprattutto, non serve assolutamente fare nessuna domanda entro il 21 maggio 2013.

Scrivo perchè non mi fido assolutamente di questa risposta. I quesiti sono i seguenti: 1) la lettera che mia madre ha ricevuto a febbraio è certificativa del diritto o no alla pensione con i criteri previgenti?;  2) E' vero che è inutile per mia madre presentare istanza alla DTL entro il 21 maggio 2013 perchè lei non è stata scartata tra i 65000 ma la lettera di febbraio la salvaguarda già? Mia madre ricordo rientra nella categoria A del decreto salvaItalia (mobilità ordinaria automatica). 3) Comunque sia, perchè nella parte finale del messaggio ultimo dell'Inps 6645 del 22.04.2013 è scritto che tutti devono presentare la domanda alla DTL? 4) Infine, mi permetto di chiedere anche questa ultima cosa: l''assegno di mobilità per mia madre, finisce di essere erogato ad agosto di quest'anno. Poi ella rimarrà per vari mesi (se la pensione gliela danno appunto a maggio 2014, come speravo, ma come ora non sono più certa del tutto). Può ella presentare una domanda di prolungamento?  

Si condivide il ragionamento e si rassicura. In particolare si ritiene che la ricezione della seconda lettera di salvaguardia sia sufficiente a certificare l'inclusione all'interno della graduatoria dei soggetti salvaguardati.

La signora ha effettivamente maturato il diritto alla pensione di vecchiaia con la vecchia disciplina nel mese di Aprile (con il perfezionamento di 60 anni e 3 mesi di età) entro la fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria. Pertanto rientra tra i lavoratori salvaguardati del 1° gruppo (cd. 65mila ex articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011 e art 2, comma 1, lett. a) del Dm del 1° Giugno 2012). Per effetto dell'applicazione delle finestre mobili la prestazione pensionistica decorrerà dal 1° maggio 2014.

Per i lavoratori in oggetto (mobilità ordinaria) il citato Dm nonché il messaggio inps numero 13343 del 13 Agosto 2012 non hanno richiesto la presentazione dell'istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Né tantomeno il messaggio inps 6645 ha imposto tale onere. Il messaggio regola esclusivamente la posizione dei lavoratori cessati dal servizio per effetto di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo di cui all'articolo 6 comma 2-ter del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012 che siano rimasti esclusi dalla salvaguardia (dei 65mila) "per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte". Ebbene questi lavoratori sono stati sollevati dalla presentazione di nuova istanza alla DTL (entro il 21 Maggio 2013).

Ciò detto la ricezione della terza (ed ultima) lettera con l'indicazione della data di decorrenza della prestazione pensionistica è legato ai tempi dell'Inps.

Quanto all'ultimo quesito si ricorda che l'art. 12 co. 5 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – come attuato (fino ad oggi solo parzialmente) dai Dm 63655 del 5 Gennaio 2012, dal messaggio inps numero 1648 del 30 Gennaio 2012 e dal Dm 68225 del 2 Ottobre 2012 – consente, tra l'altro, ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991 sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 di ottenere il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre di decorrenza a condizione che:

  • La data di licenziamento del lavoratore sia successiva al 30 ottobre 2008;
  • perfezionamento dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia o di anzianità all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria;
  • presentazione della domanda di pensione ai sensi della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010.

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Sono un lavoratore esodato cd. quarantista. Sono nato nel 1956 sono in mobilità ordinaria dal Gennaio 2011 e ho raggiunto i 40 anni di contributi nel Gennaio 2013. Ho ricevuto la lettera di salvaguardato dall'inps ma scopro che a seguito dell'intervento della legge 111/2011 la mia decorrenza si è spostata dal Febbraio 2014 ad Aprile 2014 (+ 2 mesi di slittamento) . Ho letto da qualche parte che alcuni lavoratori possono evitare questo slittamento. Al patronato non sanno nulla. C'è qualcosa di vero o mi sono sbagliato? Gennaro da Torino

La risposta è positiva. Il comma 22 quater dell'articolo 18 della legge 111/2011 (ripreso anche dal recente messaggio Inps numero 20600/2012) ha previsto una deroga rispetto al posticipo delle decorrenze introdotte con la legge 111/2011 (detto posticipo ha riguardato i soli lavoratori che accedono alla pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica, cioè con i 40 anni di contributi), limitata a 5000 lavoratori ancorché maturino il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di lavoratori che debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturino i requisiti per il diritto a pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità,
- collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011,
- titolari alla data del 17 luglio 2011 di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
È l'INPS che provvede al monitoraggio delle domande di pensione presentate dai lavoratori che intendono avvalersi della deroga e che devono averlo esplicitamente chiesto nella domanda. L'individuazione dei 5 mila beneficiari viene effettuata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.


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Ho verificato usando l'ottimo software "Controlla se sei salvaguardato" disponibile nel sito che potrei rientrare nella salvaguardia in virtù del c.d. decreto 10.130 in quanto: - nato il 25/07/1953 - termine mobilità ottobre 2013 - requisiti anagrafico -contributivi raggiunti al 1/11/2014 (quota 97 con 61 anni e 3mesi Istat) Rimango però molto preoccupato dal contenuto del Messaggio INPS 6645 del 22-04-2013 che in modo poco chiaro recita: "Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l'apertura della c.d. finestra mobile." E' corretto interpretare che si riferisce solo ai lavoratori delle categorie b e c del decreto ministeriale e limitatamente al requisito di "non aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato". Emilio da Roma

L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 ha esteso la salvaguardia - tra l'altro - ai lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga che maturano il diritto a pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità (ordinaria o in deroga) e in ogni caso entro il 31 Dicembre 2014. In attesa di chiarimenti sulla portata della norma si ritiene pertanto che possa fare potenzialmente parte di questo contingente.

Quanto al secondo quesito ritengo l'interpretazione del lettore corretta.


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