Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono un dipendente pubblico di 47 anni. Sono sposato con una donna che, fino allo scorso anno, lavorava come libera professionista, ma da quest'anno è a casa. Ha un bambino di 10 anni riconosciuto dall'ex compagno, che però non le passa alcun assegno di mantenimento. Il bambino e la mamma risultano nel mio nucleo familiare. Vorrei sapere se ho diritto ad avere gli assegni familiari per entrambi, oppure solo per la madre. Damiano da Sassari

I redditi da prendere a riferimento dovranno ricomprendere anche quelli della moglie e almeno il 70% del reddito complessivo dovrà derivare da redditi da lavoro dipendente o assimilato o da pensione. In caso contrario non si avrà diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Per ricomprendere il figlio naturale del proprio coniuge, riconosciuto da entrambi i genitori (naturali) sarà necessario chiedere l'autorizzazione all'Inps. In tal caso sarà sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge (che nel caso di specie non risulta essere il padre). La conferma è data dalla circolare Inps n. 48 del 19 febbraio 1992.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono una lavoratrice che compirà 61 anni il prossimo giugno; ho una contribuzione di 30 anni lavorativi nel privato: mi dite quando potrò andare in pensione? Franca Maria da Milano

La pensione di vecchiaia sarà raggiunta verosimilmente nel 2017. Infatti, a causa dell'innalzamento dell'età pensionabile prevista per le donne dipendenti del settore privato, unitamente agli adeguamenti legati alla speranza di vita, non è possibile stabilire con certezza la data di uscita dal mondo del lavoro. Tuttavia, si deve segnalare che l'articolo 24, comma 15-bis, del decreto Salva Italia ha previsto - per le lavoratrici dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011 – la possibilità di accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del 64esimo anno di età a condizione, di poter vantare 60 anni unitamente a 20 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012. Requisiti che sembrano soddisfatti nel caso di specie. Si precisa che al requisito anagrafico dei 64 anni dovranno essere aggiunti gli adeguamenti legati alla speranza di vita (3 mesi dal 2013 oltre quello che verrà applicato dal 1°  gennaio 2016).


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

Sono un medico, dipendente di un ospedale privato. Al 31 dicembre 2011 avevo 2034 settimane di contributi e 53 anni di età. Ho già riscattato nel passato gli anni del corso di laurea. A dicembre 2012 ho richiesto il riscatto di un anno della specializzazione conseguita negli anni Ottanta. In assenza di altri contributi in quel periodo, il pagamento in unica soluzione di quanto richiesto dall'Inps per il riscatto mi autorizzerebbe a richiedere il pensionamento con le vecchie regole (oltre 40 anni di contributi al 31 dicembre 2011)? Mario da Milano

La risposta è positiva, in quanto con il riscatto dell'anno di specializzazione conseguito negli anni Ottanta, raggiungerebbe i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011, e potrà andare in pensione con le vecchie regole. Infatti, l'articolo 24, comma 14 della legge 214/11 ha di­sposto che le disposizioni in materia di requisiti di ac­cesso e di regime delle decorrenze previgenti alla leg­ge di riforma delle pensioni continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011.

Giova rammentare, al riguardo, che per quanto attie­ne al calcolo della pensione, anche nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per il pensiona­mento con la previgente normativa, la quota di pensio­ne corrispondente alle anzianità contributive matura­te dopo il 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 24, com­ma 2 della legge sopracitata, saranno calcolate con il sistema contributivo.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

È vero che le dipendenti di Poste italiane, che vogliono fruire dell'uscita anticipata dal lavoro (con 57 anni di età e 35 di contributi) sono assoggettate a normative differenti da quelle statali? Desidererei sapere quale percentuale di penalizzazione mi toccherebbe, tenendo presente che ho compiuto 57 anni a marzo e ho maturato 36 anni di contributi a dicembre 2012 (la data utile per presentare domanda sarà giugno 2013 e l'inizio del pensionamento è previsto per luglio 2014). L'Ipost come si regola rispetto a problematiche come la mia? Assunta Maria da Canosa

Ritengo che le informazioni sul fatto che Poste italiane applichi, sulla normativa sperimenta le dell'uscita anticipata per le lavoratrici dipendenti con i requisiti di 57 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi, una normativa differente rispet­to alla generalità delle lavoratrici, sia destituita di fondamento, in quanto la normativa che regola tale beneficio (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) trova applicazione, in via generale, nei confronti di tutte le lavoratrici, sia dipendenti che autonome.

In merito alla percentuale di penalizzazione nel caso volesse fruire del beneficio in parola, la lettrice, poichè matura i 57 anni e 3 mesi di età anagrafica a Giugno 2013 (il requisito di 57 anni va infatti adeguato alla stima vita istat), potrà andare in pensione per applicazione della fine­stra mobile di 12 mesi, prevista dalla legge 122/2010, nel Luglio 2014, con 37 anni e 3 mesi di contributi, per cui ritengo che il tasso di sostituzione tra l'ultimo stipen­dio e la prima pensione sia intorno al 60 per cento.

Ciò vuol dire che fatto pari a 100 l'ultimo stipendio, il trattamento pensionistico sarà pari a 60. Comunque, per un dato più preciso consiglio di rivolgersi ad un patronato e/o all'Inpdap.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti

La mia ex azienda ha concluso nel Marzo 2011 accordo sindacale territoriale per gestione esubero personale firmato presso Unione Industriale Pisana; a seguito di ciò sono stato posto in mobilità ordinaria con licenziamento avvenuto nel Marzo 2012. La mia mobilità termina del Marzo 2015 e maturerò 40 anni nell' ottobre 2014; sono nato nell' Aprile 1954. Ritengo di poter usufruire della salvaguardia prevista alla lettera (a) dell' ultimo decreto per 10.130 salvaguardati in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di questo chiedo a Voi conferma. Se la conferma è positiva ho una ulteriore richiesta :l' articolo no. 4 di tale decreto dispone che gli interessati di cui alla lettera (a) debbano presentare istanza di salvaguardia alla DTL "competente per territorio" entro 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. Dato che la mia residenza è a Livorno e l'accordo è stato firmato a Pisa chiedo se devo presentare domanda alla DTL di Pisa o di Livorno. Giuseppe da Livorno

L'articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 tutela – tra l'altro - i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Si ritiene pertanto che il lettore possa fruire di tale disposizione per mantenere le previgenti regole pensionistiche. Raggiungendo i 40 anni di contributi nell'ottobre 2014 la decorrenza della prestazione sarebbe fissata dal 1° Febbraio 2015 per effetto della finestra mobile di 15 mensilità. Quanto al secondo quesito appare utile attendere dettagli da parte del Ministero del Lavoro e dall'Inps che faranno seguito alla pubblicazione in Gazzetta del decreto.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati