Rossini V

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Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Ho letto la risposta su Business Vox sul chiarimento richiesto al messaggio INPS 6645 del 22.4.2013 dove precisa che "Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge 214 del 2011 devono permanere fino alla decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario della c.d. finestra mobile". In termini pratici, poichè maturo i requisiti per il diritto alla pensione (legge 135 del 7.8.2012) il 7 novembre 2016 (61 anni + 7 mesi) con 39 anni di contributi, stando in mobilità che termina il 25 dicembre 2016) la mia pensione decorrerà dal 1.12.2017, è così? Maurizio da Napoli

Si ritiene che i calcoli del lettore siano corretti. Maturando il diritto a pensione nel Novembre 2016 - entro il termine dell'indennità di mobilità - la pensione decorrerà dal 1° Dicembre 2017 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili.  


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Salve, dal 1973 ad oggi ho più di 40 anni di servizio (pubblico), sono nato il 10\10\1956, mi posso considerare lavoratore precoce? Posso andare in pensione entro il 2014? L.P. da Alghero

Con la riforma Fornero non ha piu' senso parlare di lavoratori precoci: dal 1° Gennaio 2012 tutti i lavoratori andranno in pensione con le stesse regole. Nel caso di specie si ricorda che è possibile uscire con la pensione anticipata con il perfezionamento - dal 1° Gennaio 2014 - di 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne). Se per tale data non sono stati compiuti i 62 anni è previsto un sistema di penalizzazione

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 sino al 31 Dicembre 2017 la penalizzazione viene comunque esclusa a condizione che la predetta anzianità contributiva derivi da sola prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.


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40 anni di contributi fatti a settembre del 2012(gli ultimi 25 v v con domanda fatta nel 2011 ma iniziato pagamenti a settembre del 2012 perche 'prima percepivo la mobilita') secondo il patronato cgil di torino (forse) dovrei essere salvaguardato come 40ista( legge sacconi 40+1 anno di attesa)dal conteggio che hanno fatto dovrei andare a novembre del 2013. Chiedo : posso considerami salvaguardato.devo aspettare la data che mi hanno detto. Giuseppe Carito da Torino

Si confermano i calcoli del patronato. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 tutela i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). Si attendono ora i provvedimenti attuativi di questa salvaguardia.

Si ricorda che il terzo decreto - in attesa della pubblicazione in GU - tutela potenzialmente:

1) 2560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga aseguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili altrattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

2) 1590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 ancorche' abbiano svolto,successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

3) 5130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

4) 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Criteri di assegnazione

Nell’esaminare le domande, l’Inps terrà conto di determinati criteri di precedenza.

  • Per i lavoratori in mobilità: cessazione del rapporto di lavoro.
  • Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria: cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
  • Per i lavoratori cessati in base ad accordi collettivi o individuali, data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Prossimi Passi

    Si attende la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale in cui saranno indicate le modalità per avvalersi della salvaguardia in esame.


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Esodati, i dubbi sul terzo decreto

Martedì, 30 Aprile 2013

Faccio riferimento alla legge 228/2012, commi da 231 a 235, che ha previsto che le disposizioni previgenti alla legge “Fornero” (D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. in legge n. 214/2011) continuino a trovare applicazione, oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati da precedenti interventi normativi, anche nei confronti dei (io appartengo al caso "d" sotto riportato): d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). La mia domanda è la seguente: dal momento che nel 2011 non era stato caldeggiato l’ottenimento dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro la data del 04/12/11, cosa succede se la richiesta di prosecuzione volontaria sia stata da me inoltrata in data susseguente al 04/12/11? Serena da Milano

Si condividono le preoccupazioni della lettrice. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 prescrive effettivamente che i lavoratori in questione devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 4 Dicembre 2011 al fine di risultare nella salvaguardia. Si ricorda tuttavia che la disposizione in esame dovrà essere interpretata dall'Inps con apposito messaggio nelle prossime settimane.


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ho compiuto 40 anni di contributi ad aprile.2013 sono stato messo in mobilita ordinaria per 4 anni perche abito in calabria ex legge 223/91 dal 5/08/2010 al 5/8/2014, vorrei sapere il periodo in cui andro in pensione. Mario da Cosenza

Il lettore raggiunge i 40 anni di contribuzione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria ed è pertanto un potenziale salvaguardato ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011. La pensione decorrerà dal 1° Agosto 2014 per effetto dell'applicazione delle finestre mobili. 


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