Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Mia moglie è stata autorizzata nel 2002 e non ha mai ripreso l'attività lavorativa. Ha sempre pagato i contributi. E' nata ad ott 1955, quindi 57 tra un mese e a maggio 2012 ha raggiunto i 1820 contr settimanali come da ecocert. Non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di salvaguardia da Inps anche se ritengo dovrebbe avere i requisiti. Prima questione: è in possesso dei requisiti per essere tra i primi 65 mila. Se no sarebbe in possesso dei requisiti per i successivi 55mila? E ancora: se i requisiti non fossero giusti potrebbe andare in pensione con lo sperimentale? Enzo

 

Avevamo già parlato qui in modo sommario della questione. L'articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 come modificato dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; l'interpretazione preferibile vuole che tale norma risulti ancora vigente (così come le circolari Inps n. 149 del 2004 e n. 60 del 2008, 126 del 2010 e 53 del 2011 che dettano la disciplina per gli autorizzati alla prosecuzione dei volontari in specie), poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate con le nuove norme.

Il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 nonchè del messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 (relativi alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 e alla modalità di fruizione dei primi 65 mila salvaguardati) prevedono infatti che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 ancorchè il decreto interministeriale fornero del 1° giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 abbia imposto nuovi requisiti ai lavoratori in oggetto.

Dunque qualora gli autorizzati ante 2007 rispettino anche i paletti di cui al DM fornero (cioè mancanza di attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari, presenza di un contributo accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e maturazione del diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 ora, dopo il Dl 95/2012, 6 dicembre 2014) essi possono considerarsi inclusi nella fattispecie derogatoria e, quindi, poter accedere alla pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la «finestra» (pari lo ricordo a 12 mensilità per i dipendenti e 18 per gli autonomi come sancito dall'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e precisato dalla circolare inps numero 53 del 16 Marzo 2011).

Allo stato attuale infatti le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate e dunque la signora dovrebbe essere in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati (maturerebbe infatti il diritto alla decorrenza nel novembre 2013).

Ancora non chiaro invece il destino degli autorizzati ai volontari ante 2007 che non rispettino gli stringenti requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale fornero. Per questi si attendono istruzioni ufficiali da parte degli organi competenti.

 

 

 

 

Esodati: occhio alle nuove decorrenze

Giovedì, 06 Settembre 2012

Sono un lavoratore in mobilità che ha percepito la relativa quota fino alla finestra pensionistica del 1° gennaio 2012, avendo maturato i requisiti delle 2.080 settimane a settembre 2011. Ma con lo spostamento della finestra mobile, da marzo 2012 non la percepisco più, perchè mi è stata spostata la finestra al 1° ottobre 2012. So che, a parità di maturazione dei requisiti, chi aveva la vecchia finestra nel 2011 è stato coperto fino alla pensione, anche se percepita nel 2012. Avrei inoltre i requisiti per essere tra i 10mila salvati ma l'Inps non mi sa rispondere. Un funzionario

Non è chiara la situazione esposta. La maturazione dei 40 anni di contributi al settembre 2011 avrebbe dovuto comportare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1° gennaio 2012 qualora il lavoratore fosse in mobilità per effetto di accordi antecedenti il 30 aprile 2010 e avesse risolto il rapporto di lavoro entro il 30 Ottobre 2008. Tali requisiti consentono il potenziale inserimento del lavoratore all'interno della graduatoria dei 10mila salvaguardati rispetto alla nuove decorrenze (articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010).
E' possibile avvalersi di questo beneficio previa presentazione della domanda di pensione con la quale il lavoratore dichiari di voler usufruire appunto della salvaguardia di cui all'articolo 12, comma 5, del citato decreto legge n.78 del 2010. Si ricorda che la mancata presentazione della domanda di pensione determina la non ammissione al beneficio (messaggio Inps del 30 gennaio 2012 n. 1648).Qualora non ammesso alla citata salvaguardia sarà soggetto alle nuove regole di decorrenza e il periodo di slittamento al momento attuale non è coperto.

 

 

 

Ho raggiunto i 40 anni di contributi nel Novembre 2011 e quindi sono escluso dalla Riforma Fornero e dalle relative beghe. Però sono comunque a spasso senza riuscire ad andare in pensione. In pratica sono incappato nelle dannate finestre Sacconi/Tremonti ed oggi devo attendere Dicembre 2012 per conseguire la pensione. C'era però uno dei primi decreti firmati dal ministro Fornero che stabiliva che per queste persone veniva allungata la mobilità di un anno (e si attendeva la copertura finanziaria) fino alla data di nuova di pensione. Però, con l'avvento degli esodati e delle loro beghe di noi nessuno piu' ne parla. Noi intanto non prendiamo un euro. Cosa dovrò attendere?
Francesco Sato

Da quanto esposto dovrebbe rientrare tra i salvaguardati di cui all'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del Dl 78/2010. I citati commi consentono a 10.000 lavoratori - tra cui i collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 Aprile 2010 - di accedere alla pensione con le regole di decorrenza vigenti sino al 31.12.2010 e dunque senza dover attendere la finestra mobile di 12 mesi introdotta dalla legge Sacconi-Tremonti. Il messaggio inps numero 20062 del 2011 ha indicato che l'ultimo lavoratore in posizione utile nella graduatoria ha risolto il rapp. di lavoro entro il 30 Ottobre 2008.

I lavoratori che sono fuori dalle posizioni utili, salvo "ripescaggio", conseguono la pensione con le nuove decorrenze ma possono beneficiare - ai sensi del successivo comma 5-bis del Dl 78/2010 - del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.  In attuazione del citato comma il ministero ha pubblicato il DM 63655 del 5 Gennaio 2012 che ha tuttavia concesso la proroga solo ai lavoratori che avrebbero maturato la decorrenza entro il 31.12.2011. Per gli altri si attendono ulteriori provvedimenti.

 

 

inpspensioniPare che sull'applicazione della speranza di vita per i quarantisti che maturano i requisiti durante la mobilità sia un tema ancora da definire. Da quanto ho capito detti quarantisti sarebbero esonerati dall'aspettativa di vita in quanto l'applicazione delle previgenti norme valide fino al 6 dic. 2011 non la applicavano prevedendo però finestre mobili più lunghe. Oggi durante un confronto fra esodati, risulta che lo strumento distribuito da INPS ai Patronati applica tale aspettativa anche ai quarantisti, oltre alle finestra più lunghe (doppia applicazione aspettativa). E' vero che messaggio INPS 13343 riporta che per coloro che si troveranno a sforare la data di maturazione causa aspettativa di vita (secondo Tabella B legge 23 agosto 2004, n. 243 che peraltro non include i quarantisti che hanno finestre più lunghe) rientreranno nei potenziali salvati con provvedimenti ad hoc, ma secondo le informazioni che circolano il tutto non è ancora chiaro.
Massimo

Sull'applicazione dell'aspettativa di vita ai quarantisti salvaguardati abbiamo già discusso (vedi: "Esodati: ancora dubbi sull'aspettativa di vita") evidenziando per l'appunto la persistenza di incertezza. Il messaggio numero 13343 del 9 Agosto 2012 non ha infatti fatto chiarezza sulla questione mentre ha correttamente confermato l'applicazione dell'adeguamento ai non quarantisti cioè ai lavoratori quotisti e alle donne per la pensione di vecchiaia (i primi dovranno maturare dunque quota 97,3 e 61 anni e 3 mesi di età anagrafica, le seconde perfezionare 60 anni e 3 mesi di età anagrafica). Esigenze di coordinamento tra le disposizioni (articolo 12, comma 12-bis Dl 78/2010 e l'articolo 24, comma 15 del Dl 201/2011) dovrebbero tuttavia far propendere per la non applicazione dell'adeguamento e soprattutto per scongiurare una doppia penalizzazione per questi lavoratori (ricordiamo che la categoria sconta già finestre mobili leggermente piu' lunghe). L'Inps è tuttavia l'organo deputato a chiarire il punto.

Come evidenziato i lavoratori in mobilità ordinaria che si troverebbero a sforare i requisiti per l'accesso alla salvaguardia a causa del predetto adeguamento saranno comunque oggetto di provvedimenti ad hoc in grado di assicurare la permanenza all'interno della salvaguardia.

Riscatto della laurea, conviene ancora?

Martedì, 04 Settembre 2012

inpspensionisono nata nel 1982, mi sono laureata nel 2007. Ho inizato a riscattare la laurea nel 2009 in regime di disoccupazione pagando un importo mensile di circa € 220,00 per 10 anni.
Alla luce della nuova riforma delle pensioni, la mia domanda è: con il riscatto della laurea potrò godere del pensionamento anticipato al raggiungimento degli anni (41?) di contributi o nel mio caso dovrò comunque raggiungere una determinata anzianità?  Lo scopo per cui sto riscattando la laurea è esclusivamente per godere del pensionamento anticipato e non per un aumento dei contributi per il calcolo della pensione per cui vorrei capire se in questo specifico caso vale la pena continuare a pagare.
Grazie

Il riscatto del periodo di laurea consente di acquisire un piu' elevato maturato contributivo pari alla durata legale del corso di studio senza contare che esistono alcuni vantaggi fiscali come la deduzione dell'onere del riscatto.

Ad ogni modo anche in presenza della riforma delle pensioni e dell'allungamento dell'età pensionabile riteniamo ancora valida l'operazione di riscatto soprattutto considerato che l'età per la pensione di vecchiaia si porterà oltre i 66 anni a regime anche per le donne. Il riscatto determinerebbe infatti l'aumento di 5 anni dell'anzianità contributiva e dunque potrebbe consentire l'accesso alla pensione anticipata ben prima del compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia. La pensione anticipata richiede - per le donne - la maturazione di almeno 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva (requisiti che poi si allungheranno con la speranza di vita). Inoltre nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione anticipata ad un’età anagrafica inferiore a 62 anni.

 

 

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati