Esodati, il punto sugli autorizzati ai volontari ante 2007

Giovedì, 06 Settembre 2012

Mia moglie è stata autorizzata nel 2002 e non ha mai ripreso l'attività lavorativa. Ha sempre pagato i contributi. E' nata ad ott 1955, quindi 57 tra un mese e a maggio 2012 ha raggiunto i 1820 contr settimanali come da ecocert. Non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di salvaguardia da Inps anche se ritengo dovrebbe avere i requisiti. Prima questione: è in possesso dei requisiti per essere tra i primi 65 mila. Se no sarebbe in possesso dei requisiti per i successivi 55mila? E ancora: se i requisiti non fossero giusti potrebbe andare in pensione con lo sperimentale? Enzo

 

Avevamo già parlato qui in modo sommario della questione. L'articolo 1, comma 8, legge n. 243 del 2004 come modificato dalla legge n. 247 del 2007, prevede che le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, entro il 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; l'interpretazione preferibile vuole che tale norma risulti ancora vigente (così come le circolari Inps n. 149 del 2004 e n. 60 del 2008, 126 del 2010 e 53 del 2011 che dettano la disciplina per gli autorizzati alla prosecuzione dei volontari in specie), poiché non risulta che l'Inps le abbia mai espressamente considerate superate con le nuove norme.

Il tenore letterale della circolare Inps n. 35 del 2012 nonchè del messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 (relativi alle novità introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011 e alla modalità di fruizione dei primi 65 mila salvaguardati) prevedono infatti che le vecchie regole continuano ad applicarsi ai soggetti che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 ancorchè il decreto interministeriale fornero del 1° giugno 2012 pubblicato in GU numero 171 il 24 Luglio 2012 abbia imposto nuovi requisiti ai lavoratori in oggetto.

Dunque qualora gli autorizzati ante 2007 rispettino anche i paletti di cui al DM fornero (cioè mancanza di attività lavorativa successivamente al conseguimento dell'autorizzazione ai volontari, presenza di un contributo accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 e maturazione del diritto alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2013 ora, dopo il Dl 95/2012, 6 dicembre 2014) essi possono considerarsi inclusi nella fattispecie derogatoria e, quindi, poter accedere alla pensione con 57 anni di età, 35 di contributi più la «finestra» (pari lo ricordo a 12 mensilità per i dipendenti e 18 per gli autonomi come sancito dall'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 e precisato dalla circolare inps numero 53 del 16 Marzo 2011).

Allo stato attuale infatti le norme che prevedono tali garanzie non sono mai state abrogate e dunque la signora dovrebbe essere in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati (maturerebbe infatti il diritto alla decorrenza nel novembre 2013).

Ancora non chiaro invece il destino degli autorizzati ai volontari ante 2007 che non rispettino gli stringenti requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale fornero. Per questi si attendono istruzioni ufficiali da parte degli organi competenti.

 

 

 

 

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