L'esperto Risponde

La rubrica di consulenza ai lettori sulle principali questioni previdenziali

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

La salvaguardia pensionistica non cancella la pensione supplementare

Franco Rossini 14/07/2022 Previdenza

I pensionati titolari di una pensione in regime di salvaguardia possono conseguire una pensione aggiuntiva sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento o per l'attività professionale eventualmente svolta con iscrizione alla cassa professionale.


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Con la collaborazione di

Franco Rossini
Consulente con specializzazione in diritto del lavoro e della previdenza

Bruno Benelli
Collaboratore Confals e autore di numerosi saggi ed approfondimenti in materia previdenziale.

Carmine Diotallevi
Formatore Spi Cgil, ex dipendente Inpdap con pluriennale esperienza sulle previdenza del pubblico impiego

Dario Seghieri
Esperto in previdenza sociale, da anni autore di libri e di articoli su diversi siti web di settore.

Autorizzati ai volontari ante 2007: cosa succede con la Riforma 2012

Giovedì, 14 Giugno 2012

Sono un versatore volontario, autorizzato nel 1979. Ho cessato la mia attività di rappresentante nel maggio 2010 e da giugno 2010 pago i contributi volontari. Con le vecchie norme ( leggi 2004-2007-2010) avrei maturato 1823 settimane ad ottobre di quest'anno e avendo già 59 anni (sono del febbraio 1953) con la finestra di 18 mesi sarei andato in pensione a maggio 2014.
Ed ora ? Dovrò continuare a pagare i contributi e sino a quando ? (ammesso di avere i fondi per farlo).
Quando potrò andare in pensione ? E cosa succede a tutti i contributi versati finora se non potessi più pagare di tasca mia ( non sono un esodato ) i contributi ?

La questione degli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8 della legge 243/04) continua ad essere incerta nonostante la firma del decreto Fornero. L'ipotesi piu' accreditata è la seguente:

- se i requisiti sono maturati entro il 31.12.2011 si è esclusi dalla Riforma e si accede alla pensione sulla base dei requisiti di cui alla legge Dini (57/35 o 58/35) e delle decorrenze indicate nella Circolare numero 53 del 2011 (finestre di 12/18 mesi);

- se i requisiti sono maturati successivamente al 31.12.2011 ma si rispettano comunque le condizioni imposte dal DM Fornero [cioè: a) decorrenza della pensione entro il Dicembre 2013 (calcolata sempre secondo le finestre 12/18); b) almeno un contributo accreditato o accreditabile al 4 Dicembre 2011; c) nessuna rioccupazione lavorativa successiva all'autorizzazione] sarebbe possibile continuare a godere della previgente disciplina.

 - se non si rispettano le condizioni imposte dal Dm Fornero, gli autorizzati ai volontari ante 2007 non possono piu' fare salve le vecchie regole di pensionamento per un principio di successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat legi priori) e dovranno andare in pensione con le nuove regole. La contribuzione versata potrà essere fatta valere a tal fine.

Tale indirizzo dovrà essere tuttavia confermato dall'Inps e dunque si consiglia di attendere un riscontro ufficiale.

 

 

 

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