La questione degli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 (articolo 1, comma 8 della legge 243/04) continua ad essere incerta nonostante la firma del decreto Fornero. L'ipotesi piu' accreditata è la seguente:
- se i requisiti sono maturati entro il 31.12.2011 si è esclusi dalla Riforma e si accede alla pensione sulla base dei requisiti di cui alla legge Dini (57/35 o 58/35) e delle decorrenze indicate nella Circolare numero 53 del 2011 (finestre di 12/18 mesi);
- se i requisiti sono maturati successivamente al 31.12.2011 ma si rispettano comunque le condizioni imposte dal DM Fornero [cioè: a) decorrenza della pensione entro il Dicembre 2013 (calcolata sempre secondo le finestre 12/18); b) almeno un contributo accreditato o accreditabile al 4 Dicembre 2011; c) nessuna rioccupazione lavorativa successiva all'autorizzazione] sarebbe possibile continuare a godere della previgente disciplina.
- se non si rispettano le condizioni imposte dal Dm Fornero, gli autorizzati ai volontari ante 2007 non possono piu' fare salve le vecchie regole di pensionamento per un principio di successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat legi priori) e dovranno andare in pensione con le nuove regole. La contribuzione versata potrà essere fatta valere a tal fine.
Tale indirizzo dovrà essere tuttavia confermato dall'Inps e dunque si consiglia di attendere un riscontro ufficiale.