Volevo conoscere se i periodi di astensione dal lavoro per maternità (obbligatorio e quelli fruiti per il congedo parentale) sono utili nel conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi. Fabrizio Kamsin Ai sensi della disciplina vigente, per la fruizione della Naspi è necessario il perfezionamento di un requisito contributivo pari a 13 settimane nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione. La Circolare Inps 94/2015 ha confermato, come accadeva in passato per l'Aspi e la Mini-Aspi, al riguardo che possono essere conteggiati nel predetto requisito contributivo i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria a condizione che all'inizio dell'astensione risulti già versata contribuzione. Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale essi sono altresì utili a condizione che siano regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Resta inteso che il lavoratore deve aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti la disoccupazione per accedere al beneficio e, pertanto, tali periodi non possono essere conteggiati al fine del perfezionamento di tale requisito. Tuttavia i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate effettive di lavoro.
seguifb
Zedde