Prima di tutto va detto che il congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001, si rivolge ai soli lavoratori dipendenti (anche del pubblico impiego) e può essere preso in modo frazionato o continuativo entro un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Ad esempio può essere preso per una settimana, o un mese alla volta, o periodi ancora più lunghi, secondo la libera scelta dell'interessato e deve essere finalizzato alla cura di parente disabile. Il congedo può essere utilizzato, inoltre, entro un determinato ordine di chiamata: 1) il lavoratore per il coniuge; 2) il lavoratore per i figli; 3) o, al contrario, figli per i genitori: in questo caso i figli devono essere conviventi con il genitore e non ci devono essere altre persone in grado di curare il disabile; 4) se i genitori mancano, o sono anch'essi inabili, il diritto alla fruizione del congedo passa a fratelli e sorelle. Si ricorda che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti da entrambi i genitori, anche attivi, che possono fruirne in modo alternativo.
L'Ape sociale ha, dal canto suo, un perimetro di applicazione diverso in quanto spetta solo ai soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o il parente entro il 1° grado (cioè il figlio o il proprio genitore) convivente affetto da gravi disabilità. Quest'anno possono essere ammessi, a determinate condizioni, anche chi assiste parenti entro il 2° grado. A condizione, come detto, che abbiano raggiunto almeno 63 anni e 30 di contributi. Da segnalare, inoltre, che le donne con figli hanno la possibilità di abbassare il predetto requisito contributivo di un anno per ogni figlio entro un massimo di 2 anni. L'APe sociale ha, dunque, il vantaggio di rivolgersi ad una fetta di soggetti più ampia comprendendo anche i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata dell'Inps nonchè chi ormai ha perso l'occupazione.
Ove le platee risultino però sovrapponibili il congedo straordinario resta più vantaggioso rispetto all'APE sociale prevalentemente per due ordini di motivi: la presenza della copertura contributiva utile ai fini pensionistici (caratteristica non presente nell'APe sociale) e nella possibilità di erogare una indennità economica più favorevole rispetto all'APe sociale in quanto rapportata all'ultima retribuzione corrisposta dal datore di lavoro. Il congedo straordinario attribuisce, infatti, al lavoratore due benefici: un'indennità di congedo, pari all'ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione (determinata secondo le regole di cui all'articolo 8 della legge 155/1981).
L'APe sociale prevede, invero, l'erogazione solo di una indennità (di 12 mensilità annue) il cui valore è rapportato alla pensione maturata al momento della richiesta entro un massimo di 1.500 euro lorde al mese (18.000 euro annui) mentre nel congedo straordinario il massimale dell'indennità è molto più elevato potendo raggiungere una cifra di oltre 35mila euro annui (97 euro circa al giorno). Dato che generalmente lo stipendio percepito è superiore alla pensione ecco che il congedo straordinario può risultare più favorevole.
Un lavoratore dipendente per non perdere i benefici delle due misure potrebbe, pertanto, prima chiedere il congedo straordinario (avvantaggiandosi così sulla misura della pensione) e solo alla scadenza utilizzare l'APe sociale per raggiungere la pensione.