Gradirei avere un chiarimento relativo al Messaggio INPS 5783 del 06 marzo 2008 e all’Ordinanza della Cassazione n° 21888 del 16 ottobre 2014 che richiama lo stesso messaggio in materia di Assegno Mensile per invalidità parziale. Nel messaggio si legge “Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche nel caso di impiego presso Cooperative sociali o mediante convenzioni quadro………………. Il requisito del reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione deve sussistere anche nei casi di impiego presso cooperative sociali o di lavoro mediante convenzioni quadro. Chiedo: Se sono invalido riconosciuto 80%, sono impiegato presso una Cooperativa Sociale assunto fuori da convenzioni quadro, ho un reddito annuo di 6.500 euro quindi reddito minimo escluso da imposizione, ho diritto all’Assegno Mensile magari allegando alla domanda la dichiarazione di responsabilità ICLAV come chiede l’INPS? L'Istituto nella sua prassi amministrativa considera soddisfatto il requisito della mancanza dell'attività lavorativa ai fini della concessione/conferma dell'assegno mensile di cui alla legge 118/1971 nel mancato superamento del livello di reddito personale esente da imposizione fiscale. Si tratta, dunque, di una soglia pari a circa 8.100 euro annui per il lavoro dipendente. Detto ciò resta comunque il fatto che ai fini della concessione della prestazione in oggetto è necessario che il reddito personale non splafoni un tetto annuo pari a 4.853 euro (valori 2018). Nel caso di specie, quindi, si ritiene che l'assegno mensile non potrà essere concretamente erogato in quanto tale reddito risulterebbe superato.
Buongiorno, chiedo cortesemente per mia moglie, dipendente comunale in servizio continuativo da novembre 1979, nata in novembre 1956. Ha un breve periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia di 3 mesi e quindi non coperti da contributi, a cui si deve aggiungere una ricongiunzione INPS di 10 mesi. A novembre 2018 vorrebbe chiedere i due anni continuativi della legge 104 di cui ha i requisiti, per assistenza alla mamma con una invalidità al 100% grave, è figlia unica, usufruisce da circa un anno dei tre giorni mensili. Volevo sapere se i tre giorni mensili ed i due anni sono considerati contributi figurativi e se in caso di fruizione dei due anni della 104, si deve detrarre la somma dei giorni mensili già usufruiti. Al compimento dei 63 anni nel novembre 2019, nel caso chiedesse l'ape volontaria (se non venisse prorogata l'Ape social per il 2019) questa figura come contributo figurativo e quindi da sommare ai periodi di contributi figurativi della 104..? Lo scopo è, una volta fatta la domanda, di traghettare verso la pensione per assistere alla madre e quindi non rientrare al lavoro, raggiungere i 64 anni per usufruire della eventuale futura quota 100 e che in questa siano previsti al massimo due anni di contributi figurativi. Con le norme attuali, andrebbe in pensione anticipata in ottobre 2021. I due anni di congedo straordinario per assistere disabili (art. 42, co. 5 del Dlgs 151/2001) sono assistiti da copertura figurativa ai fini pensionistici come pure i tre giorni mensili riconosciuti dall'articolo 33 della legge 104/1992. Tecnicamente sarebbe, quindi, possibile chiedere l'ape volontario durante l'ultimo anno di congedo straordinario ottenendo così la copertura figurativa durante il primo anno di fruizione dell'anticipo pensionistico. Terminato il congedo il rapporto di lavoro può cessare ed attendere il raggiungimento della pensione. Sulla quota 100 è prematuro fare ipotesi in quanto non esiste un progetto ufficiale.