Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

sono uscito dall'Azienda, in virtù di accordi del NOV.2010 con le organizzazioni sindacali, il 31.12.2011. Sono stato posto in mobilità fino al raggiungimento del requisito di pensionamento, con poco più di 36 anni di contributi al 31.12.2011. Ho compiuto i 60 anni lo scorso settembre 2012 e, con le vecchie regole, dovrei andare in pensione ad ottobre 2013.  Ho fatto domanda alla DTL per il riconoscimento di uscita per licenziamento al 31.12.11 dichiarando l'assenza di successivo reimpiego (D.L. 01.GIU.2012, art. 2, comma 1, lettera h).  Dall'INPS non ho avuto ad oggi alcuna comunicazione.  Posso ritenermi fra i salvaguardati? Felice

Se gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali sono stati siglati presso la sede governativa è in possesso dei requisiti per essere incluso tra i nuovi 55 mila salvaguardati di cui all'articolo 22 del Dl 95/2012, comma 1, lettera a). Il citato articolo estende la salvaguardia infatti ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

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Qualcuno mi può gentilmente scogliere questo dubbio : per la pensione di vecchiaia donna : debbo contare i 3 mesi di aspettativa di vita ? Io sono in mobilità al compimento dei 60 anni, ma la mobilità termina prima dei 3 mesi successivi . Lorenza

Il messaggio INPS 13343 del 9 agosto ha precisato che - con specifico riguardo ai lavoratori in mobilita' ordinaria (articolo 24, comma 14, lettera a) Dl 201/2011) - la speranza di vita non si applica a condizione che siano cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2011. Il provvedimento interessa i lavoratori che per effetto dell'adeguamento alla stima di vita istat maturebbero i requisito per il pensionamento dopo la scadenza della mobilità.

"Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria. Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che con specifici interventi detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.  Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012".

Per i lavoratori in mobilita' ordinaria cessati dal 1 gennaio 2012 la speranza di vita si applica a tutti. E' evidente che tale interpretazione è sicuramente un passo avanti rispetto all'originaria posizione assunta dall'INPS (cfr messaggio 13052): anche se sia l'INPS sia il Ministero del lavoro potevano arrivare a soluzioni più favorevoli. Non si comprende infatti perché lavoratori con accordi sottoscritti prima del 4 dicembre 2011, ma cessati dal lavoro nel 2012 debbano subire l'applicazione della speranza di vita.

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sono nata l' 1 - 4 - 1951 e sono impiegata statale dal 1 - 3 - 1978. Con i 5 mesi di accredito figurativo per maternità prima del rapporto di lavoro il 30 - 9 - 2012 ho raggiunto i 35 anni di anzianità lavorativa, con 61 anni di età. C'è una possibilità di andare presto in pensione ( con somma = 96 nel 2012 o = 97 dal 1 - 4 - 2013 ) in base alla deroga alla legge " Fornero ", approvata a luglio scorso?

E' possibile se la sua posizione lavorativa risulta tra quelle che dovranno essere oggetto di riduzione.

II DL 95/2012 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto 2012, consente ai lavoratori statali che risultino in soprannumero di essere collocati a riposo a condizione che maturino la decorrenza della pensione, calcolata secondo la previgente disciplina, entro il 31.12.2014. Nel caso di specie la deadline temporale è rispettata.

Si ribadisce tuttavia che questa possibilità non è generalizzata ma è riservata ai lavoratori in soprannumero all'esito di un articolato piano di riduzione della pianta organica della Pa in cui il si presta servizio (le riduzioni devono interessare almeno il 20% dei posti dirigenziali e almeno il 10% di quelli non dirigenziali).


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Nel febbraio 2011,dopo 35 anni e 5 mesi di lavoro sono andato in mobilità (3 anni) per chiusura aziendale a seguito concordato preventivo.Sto lavorando con contratto a termine e di conseguenza spostando la fruizione della mobilità quasi per intero a partire dalla fine del contratto ovvero da settembre 2013(a meno che non riesca a regolarizzare la mia situazione o a trovare altro contratto a temine.
La riforma Fornero concede di andare in pensione con le vecchie regole a chi matura i requisiti entro la fine del trattamento di mobilità. Ma io ho qualche speranza di andare con le vecchie regole? Paolo

Dai dati esposti non si comprende purtroppo l'età anagrafica e dunque quando si sarebbero potuti perfezionare i requisiti per il pensionamento secondo la vecchia disciplina. Ad ogni modo si ricorda che per mantenere le vecchie regole di pensionamento i lavoratori in mobilità ordinaria (triennele o quadriennale) devono - tra le altre condizioni  - maturare i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'idennità di mobilità.

Il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, entro il quale deve avvenire la maturazione dei requisiti per il pensionamento, deve essere verificato alla data del 24 luglio 2012, data di pubblicazione del decreto interministeriale 1° giugno 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 171. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 24 luglio 2012 non possono essere considerati rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. 

Ciò comporta che i periodi di sospensione della mobilità successivi al 24 Luglio 2012 ottenuti con i contratti a tempo determinato non sono utili per il prolugamento del termine.

 


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