Sì, il decreto fissa alcuni limiti numerici a seconda della categoria del lavoratore. Nelle premesse in bozza ufficiale si deduce tuttavia che i soggetti che rispettano le condizioni (come rimodulate con lo stesso decreto) per essere inclusi nella salvaguardia sono un numero pari a 65mila unità suddivisi nei diversi sottoinsiemi ormai ben noti. Ciò lascerebbe intendere che la copertura è assicurata per tutti i salvaguardati.
Il condizionale in questo caso è d'obbligo in quanto non è dato sapere circa l'esattezza dei calcoli effettuati dal Ministero e dall'Inps e, inoltre, il decreto non è stato ancora ufficialmente pubblicato. E' necessario avere pazienza.
Si ricordano inoltre le categorie dei lavoratori che sarebbero inclusi nella salvaguardia ai sensi dell'articolo 2 del decreto fornero "esodati".
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di Concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
VISTO l’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 6, comma 2- quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, che stabilisce che le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge medesimo si applicano, tra l’altro, nei limiti delle risorse stabilite nel comma 15, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorchè maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
e)-bis ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, comma 6 lettera a), della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 24, comma 15, primo periodo, del surrichiamato decreto-legge n.201 del 2011, come modificato dall’articolo 6, comma 2-ter e comma 2-septies lettera b), del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e finanze da adottarsi entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione del comma 14 del suindicato articolo 24, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14 nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 15;
VISTO l’articolo 24, comma 15, secondo e terzo periodo, del sopra indicato decreto-legge n.201 del 2011, che disciplina l’attività di monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori interessati,
prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico fissato dal primo periodo del medesimo comma 15, non saranno prese in considerazione ulteriori domande;
VISTO l’articolo 24, comma 15, quarto e quinto periodo, del più volte citato decreto-legge n.201 del 2011, che prevede il computo, nell’ambito del complessivo limite numerico, dei lavoratori che intendono usufruire congiuntamente del beneficio di cui al precedente comma 14 e del beneficio relativo al regime delle decorrenze di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché l’applicazione, per i soggetti di cui ai medesimi commi 14 e 15 del decreto-legge n.201 del 2011, delle disposizioni in materia di adeguamenti all’incremento della speranza di vita di cui al comma 12 dell’articolo 24 del medesimo decreto-legge n.201 del 2011;
VISTO l’articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, che include tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio previsto dall’articolo 24, comma 14, del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, nei limiti delle risorse e con le procedure di cui al comma 15 del medesimo articolo 24 anche:
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n.144, o ad altri soggetti equipollenti indicati nel decreto ministeriale da adottarsi entro il 30 giugno 2012; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n.201 del 2011;
VISTO l’articolo 6-bis del sopra citato decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 2012;
RITENUTO di dover definire anche per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione il periodo temporale entro cui i lavoratori interessati maturino il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, estendendo quindi a tali soggetti il termine previsto dall’articolo 6, comma 2-ter, del surrichiamato decreto legge n. 216 del 2011;
RITENUTO, altresì, di fissare al compimento di 62 anni la permanenza a carico dei fondi di solidarietà per i lavoratori di cui alla lettera c) sopra riportata, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà;
TENUTO CONTO dell’elaborazione effettuata dall’INPS sulla base dei relativi elementi amministrativi, trasposta nella tabella riportata nel presente decreto, che ha consentito di verificare la congruità del contingente numerico programmato con riferimento ai soggetti rientranti in ciascuna categoria di soggetti beneficiari e, conseguentemente, la congruità delle risorse complessivamente predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011;
CONSIDERATO che il numero complessivo di tutti i soggetti di cui alle disposizioni sopra riportate aventi i requisiti per accedere al beneficio rientra nel contingente numerico complessivo di 65.000 unità e che le risorse finanziarie complessivamente occorrenti sono pari alle risorse predeterminate all’articolo 24, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011
DECRETA
ARTICOLO 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 4, nel limite delle risorse complessivamente previste al comma 15 del citato articolo 24.
ARTICOLO 2
1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, alle seguenti condizioni:
a) lavoratori di cui alla lettera a) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi le 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) lavoratori di cui alla lettera b) del citato comma 14: cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011;
c) lavoratori di cui alla lettera c) del citato comma 14: titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n.662; titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età;
d) lavoratori di cui alla lettera d) del citato comma 14: perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;
e) lavoratori di cui alla lettera e) del citato comma 14: esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
f) lavoratori di cui alla lettera e-bis) del citato comma 14 in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislative) 26 marzo 2001, n. 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
g) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410,411 e 412-ter del Codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa;
h) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa.
2. I lavoratori di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali, le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4.
3. I soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
ARTICOLO 3
1. I lavoratori di cui alla lettera c) delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età.
ARTICOLO 4
1. I soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle direzioni territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi.
2. Per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente direzione territoriale del Lavoro.
3. Per i soggetti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente direzione territoriale del Lavoro.
4. I soggetti di cui alle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410,411 e 412 del Codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla direzione territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella «Gazzetta Ufficiale».
6. Presso le direzioni territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono.
7. Le commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell'Inps, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso Istituto.
8. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione.
ARTICOLO 5
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’Inps, anche con modalità telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all’articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.
ARTICOLO 6
1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue:
Tipologia di Soggetti |
Contingente Numerico |
---|---|
Mobilità (articolo 2, comma 1, lettera a, del presente decreto) |
25.590 |
Mobilità Lunga (articolo 2, comma 1, lettera b, del presente decreto) |
3.460 |
Fondi di Solidarietà (articolo 2, comma 1, lettera c, del presente decreto) |
17.710 |
Prosecutori Volontari (articolo 2, comma 1, lettera d, del presente decreto) |
10.250 |
Lavoratori Esonerati (articolo 2, comma 1, lettera e, del presente decreto) |
950 |
Genitori di Disabili (articolo 2, comma 1, lettera f, del presente decreto) |
150 |
Lavoratori Cessati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto legge numero 216 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge numero 14 del 2012 (articolo 2, comma 1, lettere g, ed h, del presente decreto) |
6.890 |
Totale |
65.000 |
ARTICOLO 7
1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall’articolo 12, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto.
ARTICOLO 8
1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall’articolo 24, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e, pertanto, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui articolo 6-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2012, n. 14.