La norma va letta alla luce all'articolo 24, comma 14, lettera c), secondo periodo, del Dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011. La permanenza sino a 62 anni viene estesa dunque solo ai lavoratori che hanno conseguito il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi antecedenti al 4 Dicembre 2011 e che dunque sono entrati successivamente a questa data nei fondi stessi.
La procedura innanzi alla Dpl è richiesta solo per i lavoratori cessati dal servizio nonché per i congedati per assistere figli con disabilità grave e per gli esonerati dal servizio (articolo 4). Per gli altri lavoratori il DM non richiede questa procedura.