Purtroppo l'analisi è corretta: nell'emendamento sugli esodati si parla infatti di "decorrenza del trattamento pensionistico" (art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012) con la conseguenza di lasciar fuori diversi soggetti. Quanto alla clausola di salvaguarda (art 6-bis del medesimo decreto) essa esiste ma va interpretata in modo diverso.
Per comprendere il punto, preliminarmente va detto che tutti gli esodati sono salvaguardati nei limiti di alcune risorse stanziate ai sensi dell'art. 24, comma 15 del Dl 201/2011. Si tratta di un plafond a cui accedono tuttavia anche numerosi altri lavoratori a vario titolo; c'è quindi il rischio molto concreto che non tutte le domande di pensionamento possano essere accolte per esaurimento delle risorse.
Per tale ragione viene stabilito un ulteriore “plafond” (art 6-bis Dl 216/2011) solo in favore degli “esodati” attivabile con apposita procedura qualora il “primo plafond” dovesse esaurirsi. Le risorse aggiuntive sono tuttavia pur sempre riservate a coloro che maturino i requisiti nell'arco dei 24 mesi e dunque non estendono il beneficio a coloro che non siano in linea con quanto stabilito dall'art 6, comma 2-ter del citato decreto. In sintesi, il plafond di riserva vale solo per gli "esodati" che, pur avendo maturato il diritto ex art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011, si trovino esclusi per esaurimento delle prime risorse.
Per completezza posto qui l'articolo 6 bis, Dl 216/2011 per fare chiarezza su tale clausola di salvaguardia aggiuntiva.
“Qualora, in seguito all'inclusione dei lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter [gli esodati, ndr], tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio, risultasse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 24, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il raggiungimento del limite delle risorse ivi previsto [il primo plafond], le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari dal predetto comma 2-ter potranno essere prese in considerazione dagli enti previdenziali, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 15, solo a condizione che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un incremento delle aliquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato dovute alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, considerando prioritariamente i contributi per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura sufficiente alla copertura finanziaria dei relativi oneri”.
Approfitto anche per salutare con affetto la scrivente e di ringraziarla per la stima espressa.